Una "ovvietà" cha a molti è sfuggita: il superamento del comma 4, lettera a), dell'art. 167, D.Lgs 42/2004 non comporta l'automatica accettazione, da parte della Soprintendenza, delle opere abusive, che potrebbero essere ritenute non compatibili con il paesaggio.
di Raffaele Di Marcello
Una delle novità più rilevanti del "Salva Casa" è stato il superamento del limite imposto dall'art. 167, comma 4, lettera a) del Codice dei Beni Culturali, che prevede l'accertamento della compatibilità paesaggistica, solo "per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati".
Una "deroga" alla norma che aveva destato più di una perplessità, dato l'apparente contrasto tra due norme dello Stato, e che è stata oggetto di una Circolare del Ministero della Cultura che ha chiarito la legittimità della previsione dell'art. 36-bis, invitando le Soprintendenze a procedere "attentamente alle valutazioni di compatibilità paesaggistica esprimendo il parere vincolante di competenza entro il termine perentorio di 90 giorni".
Quindi, dato che l'art. 36-bis prevede, al comma 4
Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento , anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.
ed il successivo comma 5-bis sottolinea
Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
visto anche quanto affermato dal Ministero della Cultura nella sua circolare, è necessario rimarcare che il parere della Soprintendenza, pur superando il limite dell'aumento di volume e superfici, può comunque essere NEGATIVO in considerazione degli impatti paesaggistici delle opere.
Una considerazione forse superfluea ma che sembra essere sfuggita a molti.
L'eventuale parere negativo della Soprintendenza comporterebbe, quindi, il diniego dell'autorizzazione paesaggistica e, di conseguenza, del titolo edilizio in sanatoria, con l'attivazione delle procedure di vigilanza urbanistico-edilizia e l'applicazione delle sanzioni, comprese quelle ripristinatorie, e l'applicazione dell'art. 44 del D.P.R. 380/2001.
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