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In Gazzetta Ufficiale nuove modifiche al DPR 380/2001 in vigore dal 18/12/2025 e alle norme su dehors e impianti di radiocomunicazione

Pubblicato il 04/12/2025
In Gazzetta Ufficiale nuove modifiche al DPR 380/2001 in vigore dal 18/12/2025 e alle norme su dehors e impianti di radiocomunicazione

Tempi più brevi per annullamenti di provvedimenti, compresi permessi di costruire, e modifiche alle norme sugli impianti di comunciazione elettronica, su testo unico edilizia e dehors.

di Raffaele Di Marcello

In sordina, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serie Generale n. 281 del 03/12/2025, è stata pubblicata la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, contentente Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, che entrerà in vigore il prossimo 18/12/202.

La norma, tra i diversi articoli, contiene:

- all'art. 1 - Semplificazioni in materia di autotutela - la modifica all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dove, al comma 1 e al comma 2-bis, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi». Tale modifica si applica anche all'annullamento dei titoli edilizi, che ora potranno essere, in autotutela, annullati entro il termine di sei mesi, e non più un anno, dal loro rilascio, fatta salva l'applicazione del comma 2-bis dello stesso articolo.

-all'art. 27 - Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione - le modifiche all'art. 44, comma 5 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relative alla pubblicizzazione dell'istanza di autorizzazione relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, con una sottolineatura sulla responsabilità del funzionario che non ha adempiuto all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241

-all'art. 40 - Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati - le seguenti modificazioni all'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

a) al primo periodo, le parole: «, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (relativi alla Conferenza dei Servizi, n.d.r.), salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire»;

-all'art. 50 - Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati - le seguenti modificazioni all'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193:

a) al comma 1:

1) le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

2) dopo le parole: «spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti: «alle imprese alberghiere e»;

b) al comma 2:

1) alla lettera i), le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «un congruo termine»;

2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi»;

c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».

Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono quindi prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

Le modifiche di cui sopra sono già state inserite, in neretto e fra doppia parentesi tonda, nei testi legislativi disponibili sul sito web "normattiva" (i link sono riportati nel testo dell'articolo).


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