Salvatore Di Bacco Direttivo Unitel Regione Abruzzo
La presente sintesi è redatta in qualità di documento preparatorio per l’audizione legislativa avente ad oggetto il Regolamento Attuativo dell’Art. 63 della L.R. 58/2023. Nel nuovo assetto del governo del territorio regionale, il Progetto di Sviluppo Aziendale (PSA) si configura come l'unico "gateway" per l'edificazione in zona rurale. È di vitale importanza comprendere che il successo dell'intera riforma urbanistica abruzzese dipende dall'effettiva operatività di questo regolamento.
Tuttavia, si riscontra un preoccupante scollamento tra l'intento legislativo e la fattibilità tecnico-economica per le imprese. L'attuale impianto regolamentare rischia di generare una paralisi sistemica, minacciando direttamente la capacità delle aziende agricole di rispettare i cronoprogrammi stringenti legati ai finanziamenti PNRR e CSR. L’audizione è dunque un passaggio obbligato per colmare un gap che, se non risolto, trasformerà uno strumento di sviluppo in un moltiplicatore di inerzia amministrativa, compromettendo la competitività del settore agricolo regionale.
La densità documentale imposta dall'Articolo 8 del Regolamento opera una traslazione totale dell'onere della prova sul proponente. L'imprenditore non è chiamato a presentare una semplice istanza edilizia, ma a giustificare un intero piano industriale, creando una barriera d'ingresso che penalizza la piccola e media impresa agricola.
Le criticità maggiori emergono dai seguenti requisiti:
Valutazione dell'impatto ("So What?"): Richiedere layout dettagliati comprensivi di spazi per imballaggi e macchinari (Art. 12.1.e) e cronoprogrammi vincolanti (Art. 13) in fase preliminare significa costringere l'imprenditore a sostenere costi di consulenza specialistica esorbitanti senza alcuna garanzia di approvazione. Questo modello favorisce esclusivamente le grandi realtà industriali, escludendo il tessuto frammentato delle aziende agricole abruzzesi che non possono permettersi investimenti "al buio".
L'iter del PSA è strutturato come un percorso a ostacoli multi-livello che nega nei fatti i principi di semplificazione amministrativa. Il coordinamento tra SUAP, enti per la VIA e amministrazioni comunali crea un meccanismo farraginoso.
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Fase Procedurale (Art. 18, 19, 20) |
Termini Nominali |
Operatività e Inefficienze |
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Istruttoria SUAP |
30 gg per integrazioni |
Termini perentori che spesso portano a improcedibilità immediate. |
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Interazione VIA (Art. 21) |
Dipendente da Autorità Regionale |
Bottleneck Strategico: Il SUAP deve attendere il giudizio di VIA regionale prima di procedere, raddoppiando i tempi. |
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Approvazione (Consiglio Comunale) |
"Prima seduta utile" |
Variabile Politica: La trasformazione di un parere tecnico in una delibera politica (Art. 20.1). |
Valutazione dell'impatto: La sottomissione del PSA all'approvazione del Consiglio Comunale (Art. 20) rappresenta un regresso amministrativo. Spostare la decisione finale da un ufficio tecnico a un organo politico introduce una discrezionalità impropria in investimenti imprenditoriali privati. Tale "politicizzazione" del nulla osta tecnico, unita al collo di bottiglia della VIA regionale che deve precedere l'istruttoria comunale (Art. 21.1), garantisce tempi di risposta incompatibili con i cicli biologici e di mercato dell'agricoltura.
Il Regolamento riconosce all’Articolo 19.3 la necessità di esperti esterni per sopperire alla mancanza di competenze agronomiche nei piccoli Comuni. Tuttavia, il meccanismo di finanziamento previsto dall’Articolo 17 rende tale previsione una norma "morta".
Analisi del fallimento finanziario: Gli oneri istruttori sono fissati allo 0,6 per mille (0,0006) del valore del progetto.
È evidente che 60 euro non coprono nemmeno i costi vivi di apertura pratica, figuriamoci il compenso per un professionista (agronomo o forestale) chiamato a valutare complessi business plan o nessi funzionali. Il quadro peggiora drasticamente con l'Art. 17.3, che prevede una riduzione del 50% per i giovani agricoltori: in questo caso, il Comune incasserebbe solo 30 euro per un'istruttoria complessa.
Valutazione dell'impatto ("So What?"): Questa lacuna finanziaria nullifica l'Art. 19.3. I Comuni, impossibilitati a pagare esperti, affideranno le pratiche a tecnici generalisti. Questi, per timore di responsabilità su dati agronomici che non sanno interpretare, tenderanno al diniego cautelativo o alla richiesta infinita di integrazioni, alimentando un circolo vizioso di asfissia burocratica che penalizza proprio i giovani imprenditori che la norma vorrebbe tutelare.
In merito alla procedura per il conferimento di incarichi a esperti agricoli esterni, il nuovo Regolamento attuativo della Legge Regionale 58/2023 introduce una specifica disciplina volta a colmare la carenza di competenze tecniche agronomiche all'interno degli uffici comunali.
4.1 Base Giuridica e Finalità
L'Articolo 19, comma 3, del Regolamento stabilisce esplicitamente che il Comune, in qualità di autorità procedente, ha la facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni per lo svolgimento dell'attività istruttoria. La finalità principale di tali incarichi è supportare l'amministrazione nella verifica del nesso funzionale tra gli interventi edilizi proposti nel Progetto di Sviluppo Aziendale (PSA) e l'effettiva attività agricola dell'azienda.
4.2 Requisiti dei Professionisti
Il Regolamento definisce in modo rigoroso chi può essere incaricato:
4.3 Copertura Finanziaria e Oneri Istruttori
Un aspetto cruciale è il meccanismo di finanziamento di questi incarichi, che non gravano sul bilancio ordinario del Comune:
4.4 Il Ruolo dell'Esperto nel Procedimento
L'esperto interviene principalmente durante la Conferenza di Servizi semplificata. Il suo compito tecnico include:
Sebbene la norma preveda la possibilità di incaricare esterni, resta la criticità legata alla gestione amministrativa di tali incarichi. Il Comune deve comunque istruire la procedura di affidamento dell'incarico, gestire il pagamento e assumersi la responsabilità dell'atto finale basato sulla consulenza esterna, il che rappresenta comunque un onere gestionale per uffici già sottodimensionati.
4.5 Errori dell’esperto e responsabilità
In base alle disposizioni del Regolamento e alla struttura del procedimento amministrativo delineata, la responsabilità del Comune in caso di errori dell'esperto esterno deriva dal suo ruolo di autorità procedente e decisore finale.
Sebbene le fonti non definiscano una specifica "clausola di manleva" per gli errori dei professionisti incaricati, si possono trarre le seguenti conclusioni sulle responsabilità dell'ente:
In termini di diritto amministrativo generale, l'amministrazione risponde verso terzi degli atti illegittimi prodotti, salvo poi potersi rivalere sul professionista esterno (azione di regresso) in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, secondo i termini del contratto di incarico professionale stipulato.
In sintesi, poiché la Regione ha delegato l'intera gestione istruttoria e decisionale, il Comune agisce come unico responsabile del procedimento, assumendosi il rischio giuridico di approvare atti basati su consulenze tecniche che gli uffici comunali spesso non hanno gli strumenti per validare autonomamente.
L’attuale formulazione del Regolamento Attuativo rischia di trasformare la L.R. 58/2023 in un fallimento operativo. La complessità documentale e l'incertezza dei tempi politici creano un ambiente ostile all'investimento agricolo.
Per evitare la paralisi del settore, si raccomandano i seguenti interventi correttivi:
Senza questi correttivi, il rischio è una "asfissia burocratica" che renderà la Nuova Legge Urbanistica un'architettura normativa teoricamente perfetta ma praticamente inattuabile, condannando il settore rurale a una stagnazione strutturale.
Sebbene la relazione illustrativa parli di "semplificazione e unificazione procedimentale", l’analisi tecnica del testo rivela una realtà operativa diametralmente opposta per i Comuni abruzzesi.
Il passaggio obbligato in Consiglio Comunale per ogni singolo PSA, oltre a rallentare drasticamente i tempi di risposta, trasforma un atto tecnico in un procedimento politico-amministrativo farraginoso, gravando l'imprenditore di costi e incertezze non compatibili con le esigenze del settore produttivo.
UNITEL chiede che la Regione Abruzzo riveda profondamente il ruolo dei Comuni in questo procedimento, evitando di trasformare un’istanza di sviluppo agricolo in un vicolo cieco burocratico per gli uffici comunali e in un onere insostenibile per le imprese. È necessario che la Regione mantenga la titolarità delle valutazioni di merito agronomico, fornendo il supporto tecnico indispensabile oggi assente nelle strutture locali.
Salvatore Di Bacco Comitato Scientifico Unitel
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