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Circolare Ministero della Cultura sull'applicazione del Salva Casa in aree con vincolo paesaggistico

Pubblicato il 08/04/2025
Circolare Ministero della Cultura sull'applicazione del Salva Casa in aree con vincolo paesaggistico

Dopo mesi di attesa, il Ministero della Cultura,con la Circolare n. 19 del 2 aprile 2025, ha chiarito l’applicabilità del decreto “salva casa” (Dl 69/2024), come convertito con Legge 105/2024, e in particolare dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia (TUE), che introduce una procedura semplificata di sanatoria edilizia e paesaggistica, per interventi che comportano aumenti di volume o superficie, anche in aree soggette a vincolo paesaggistico.

La Circolare, rivolta alle Soprintendenze, invita gli uffici periferici del Ministero a rilasciare il parere di competenza nel termine previsto di 90 giorni, onde evitare il silenzio - assenso, e riconosce, seppure in maniera un po' forzata, la prevalenza della normativa del "Salva Casa" rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, per il principio di prevalenza delle leggi successive rispetto a quelle precedenti, di stesso rango, basato sul criterio temporale "lex posterior derogat legi priori".

Quindi, visto che i Decreti Legislativi, adottati dal Governo su delega del Parlamento, sono atti normativi aventi efficacia di leggi formali, le norme inserite dal "Salva Casa" all'interno del DPR 380/2001, pur non modificando esplicitamente l'art. 167 del D.Lgs 42/2004, che prevede la possibilità di accertamento di compatiblità paesistica solo per i lavori, realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumenti di quelli legittimamente realizzati, sono applicabili per quanto in contrasto con la norma citata.

In particolare sarebbe pienamente applicabile l'art. 36-bis del DPR 380/2001 prevede al comma 4 che qualora gli interventi realizzati in parziale difformità dal PDC o dalla SCIA, nelle ipotesi di cui all'art. 34 della legge, o in difformità dalla SCIA, nelle ipotesi di cui all'art. 37, siano stati eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, possano essere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica anche nel caso che abbiano determinato la creazione di sueprfici utili o volumi, ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.

Con la Circolare di cui sopra i dubbi interpretativi, derivanti dall'evidente contrasto tra le due norme dello Stato, sembrerebbero risolti. Nella speranza che diversi orientamenti giurisprudenzali non rimettano le carte in tavola.

 


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