Statuto e Moduli
- Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (denominato da qui in avanti “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, è corrente, in forza dello Statuto redatto in forma pubblica in data 25/09/2004 da Pietro Bernardi Fabbrani Notaio in Rimini, l’Associazione Riconosciuta denominata «UNITEL (UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI), già associazione iscritta nel registro delle associazioni con personalità giuridica della Prefettura di Rimini al n. 162 del 25/10/2005, in forma abbreviata "UNITEL“. Con la iscrizione al RUNTS (registro Unico del Terzo Settore) l’acronimo – “ETS” - Ente del Terzo Settore farà parte integrante e quindi sarà denominata “UNITEL-ETS” .
- L’Associazione ha sede legale nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino n. 8, dotata di codice fiscale n. 96151210588 e p.iva n. 02307700407 ed avrà durata illimitata. Essa può essere sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dalla L’eventuale variazione di sede legale, anche per una sede digitale, non comporterà modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Nazionale e successiva comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Nazionale potrà costituire sedi di rappresentanza o recapiti in Italia od in altri Stati della Unione Europea
- Essa opera nel territorio dello Stato italiano, ed intende operare anche in ambito della comunità Europea ed in ambito internazionale. L’Associazione potrà istituire organismi periferici (sezioni) o sedi secondarie in ambito provinciale, regionale, interregionale e internazionale. In tale ipotesi apposito regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio Nazionale stabilisce la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento di tali organi periferici.
- L’associazione è proprietaria e editore della testata “Il Nuovo giornale dell’UNITEL”, iscritta al n. 25/90 del registro stampa del Tribunale di Rimini con decreto del 25/10/1990, ultimo aggiornamento decreto del 30/04/2021 RG. 817/2021.
- UNITEL è un’associazione riconosciuta, articolata in organi centrali e periferici, che non persegue scopo di lucro.
- L’Associazione adotta regolamenti di attuazione per il miglior perseguimento delle proprie finalità, nel rispetto dei principi individuati dallo Statuto e dalle norme del Terzo Settore.
- L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
- L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati o di terzi, esercitando in via esclusiva e principale le seguenti attività, previste dall'art.5 del D.Lgs.117/2017, lettere d), e), f), g), h), i), y, aventi ad oggetto:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- Il concreto perseguimento di dette attività sarà realizzato tenuto conto delle prevalenti finalità:
- valorizzare la figura professionale e tutelare la posizione giuridica ed economica del Tecnico dell’Ente Locale;
- offrire ai propri iscritti ogni strumento utile per l’informazione, la formazione, l'aggiornamento e la valorizzazione della loro professionalità e per dare concreto supporto all'espletamento delle loro prestazioni lavorative;
- contribuire all’adozione ed al successo di iniziative volte al miglioramento del servizio reso dagli Uffici Tecnici degli enti locali alle rispettive comunità, curando la preparazione dei Tecnici e adoperandosi per garantire il loro continuo aggiornamento;
- rappresentare la categoria dei Tecnici degli enti locali per difenderne interessi e diritti anche in sede giudiziale e sostenere i propri soci in loro iniziative, anche giudiziali, che abbiano carattere esemplare a difesa dell’intera categoria;
- svolgere la propria azione verso il Parlamento ed il Governo, le Regioni, gli Organi dello Stato, le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e collaborare con essi nella formazione di nuove norme legislative, a tutela e valorizzazione delle attività dei dipendenti degli stessi Enti, in modo particolare, degli Uffici Tecnici;
- favorire, stimolare e consentire il confronto con le pubbliche amministrazioni, con altre associazioni di Enti Locali sovraordinati, con gli Ordini professionali e con le Organizzazioni sindacali in merito alle problematiche specifiche degli uffici Tecnici degli Enti locali, al fine di sviluppare sinergie intese ad agevolarne la funzionalità;
- favorire la costituzione di reti che assicurino il reciproco scambio di notizie e di esperienze, in modo da evitare l'isolamento operativo dei singoli Uffici Tecnici degli enti locali;
- promuove iniziative di collaborazione e associazione con altri enti del terzo settore, con organizzazioni sindacali, con ordini e collegi professionali, con enti locali e loro associazioni, con università ed istituti di formazione di ogni ordine e grado;
- curare un più stretto contatto con gli Organi Superiori per la risoluzione dei problemi degli associati e per l'attivazione di eventuali proposte normative e legislative;
- prestare opera di assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati per il miglioramento dei compiti di istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi, consulenze, pubblicazioni di riviste del settore e giornali, istituire gruppi di studio;
- promuovere riunioni a livello provinciale, regionale interregionale, nazionale ed internazionale per dibattere i problemi tecnico - giuridici della materia, promuovere convegni, seminari, dibattiti, conferenze, incontri di studi allo scopo di studiare e procurare la soluzione dei problemi e migliorare la professionalità degli amministratori e operatori del settore, a condizioni preferenziali per i propri iscritti;
- effettuare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i dipendenti degli stessi Enti, in modo particolare, degli Uffici Tecnici, anche con appositi fondi gestiti dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze, da altri Ministeri, da Enti o dall’Unione Europea;
- attivare, gestire e compiere tutte le operazioni occorrenti per il raggiungimento dei fini sociali e al corretto funzionamento dell'Associazione, nell'osservanza delle disposizioni in vigore e con gli opportuni adattamenti che si rendessero necessari, per effetto dell'entrata in vigore di altre disposizioni di legge o in applicazione di appositi regolamenti;
- l'Associazione vaglierà l'opportunità a tutela degli Associati di stipulare appositi contratti o convenzioni al fine di ottenere condizioni vantaggiose, con Società di Assicurazioni, con Banche o con Società di servizi;
- l'Associazione può servirsi, con apposito incarico o convenzione, di Società di sua fiducia per fornire servizi e strumenti operativi e per dare un servizio maggiormente qualificato ed efficiente, nell'organizzazione di seminari, corsi, incontri di lavoro, che possono essere effettuate anche a costi vantaggiosi per i propri associati;
- l'Associazione può stipulare apposite convenzioni o contratti e protocolli d'intesa con Amministrazioni ed Enti Pubblici e loro società partecipate per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'Associazione può costituire o partecipare a Società o Enti, con finalità analoghe;
- pubblicare un periodico di informazione sulle tematiche comunque di interesse dell’Associazione;
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, fatta eccezione per quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse e di quelle marginali di carattere commerciale e produttivo, sempre che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività sopra elencate. La specifica e puntuale individuazione di dette attività marginali viene delegata dal presente Statuto al Consiglio Nazionale, secondo i criteri ed i limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
- L’Associazione riconosce il ruolo dei Sindacati, per la tutela dei diritti e doveri dei lavoratori e del riconoscimento dei ruoli professionali.
- L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno di ogni anno.
- Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta potrà prenderne visione. In bilancio di esercizio potrà essere depositato anche nell’area del sito WEB riservata agli iscritti accessibile con password personale di ogni socio. L’eventuale avanzo di bilancio determinato e quantificato dal rendiconto dovrà essere utilizzato esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto
- Per la contabilizzazione di tutta l’attività dell’Associazione si seguono le norme vigenti in materia.
- Costituiscono proventi dell’associazione per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività:
a - in via principale, le quote annuali dei soci;
b - le quote di partecipazione ai convegni, seminari, corsi di formazione/informazione derivanti dall’attività sociale svolta in conformità agli scopi ed all’oggetto statutari;
c – i contributi pubblici e privati, le sovvenzioni e le liberalità;
d – i proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo. Il Consiglio Nazionale delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;
e - ogni altro introito derivante da operazioni compiute o da attività svolte dalla Associazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la partecipazione all’organizzazione di manifestazioni anche fieristiche, la partecipazione ad organismi tecnici e/o scientifici, le attività di sponsorizzazione e simili, i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere;
f – rimborsi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni;
g - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ammesse dal Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.
- Patrimonio Sociale: Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio sociale è costituito:
a - da tutti i beni, mobili ed immobili e crediti di proprietà dell'Associazione;
b - contributi annuali, straordinari e particolari, corrisposti dagli Associati;
c - contributi ed elargizioni di enti pubblici o società che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Associazione
d - eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, elargizioni liberali in denaro; sono accettate dal Consiglio Nazionale, che ne delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie
e - l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
f – valore economico del sito istituzionale e dei profili social attivati dall’associazione nonché del giornale associativo
g – ogni altro provento previsto nel presente articolo.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci ed i loro aventi causa, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali non hanno, in nessun caso (ivi compreso quello dello scioglimento dell'Associazione), alcun diritto sul patrimonio sociale.
- Scioglimento e devoluzione del patrimonio: Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del “Registro nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.
- Le operazioni della gestione devono trovare descrizione nelle scritture contabili obbligatorie richieste e contenute nell’artt. 15 del Codice del Terzo Settore.
- La rappresentazione del risultato della gestione, avanzo ovvero disavanzo, e del patrimonio - al termine di ogni esercizio sociale - deve essere effettuata nella forma prescritta dalla normativa vigente in materia o, in mancanza, nei modi opportuni per dare un quadro preciso e trasparente della gestione economico-finanziaria della
- Ogni rendiconto deve essere accompagnato da una nota informativa che descriva, anche sinteticamente ma esaustivamente, le principali iniziative promosse dalla Associazione nell’esercizio appena chiuso e dare una informazione preventiva sulla programmazione dell’attività a venire. L’associazione deve tenere le seguenti scritture:
-
- libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea/Congresso dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione, qualora questi siano stati nominati.
- L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari qualora questi siano presenti in associazione.
- L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
- Possono essere Soci dell’UNITEL, gli Enti Pubblici Territoriali (Regioni, Provincie, Comuni, Consorzi, Autorità di Bacino, Comunità Montane, Unioni dei Comuni, Università, Aziende Sanitarie Locali, Città Metropolitane), i dipendenti degli stessi Enti, in modo particolare, degli Uffici Tecnici e/o degli uffici gare e contratti, SUE e SUAP e di altri uffici, professionisti tecnici che condividono gli scopi associativi e che facciano richiesta di ammissione all’Associazione. Possono rimanere iscritti nell'apposito registro gli associati dipendenti collocati in pensione o dimessi per qualsiasi motivo dagli Enti Locali di appartenenza. Possono, inoltre, essere soci tutti coloro che ne condividono gli scopi sociali
- Chi intende divenire socio deve presentare domanda/scheda di adesione all’Associazione (anche attraverso modalità informatiche attivate dall’associazione), indirizzandola alla Segreteria unitamente a copia del documento attestante l’avvenuto versamento della quota annuale; nella scheda di adesione, redatta secondo il fac-simile predisposto dalla Segreteria e/o attraverso modalità informatiche attivate dall’associazione, deve essere contenuta la dichiarazione di obbligarsi all’osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi
L’accoglimento della domanda è comunicato con modalità informatiche al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta iscrizione e dell’avvenuto pagamento della quota di adesione, mediante invio della comunicazione agli indirizzi digitali registrati dallo stesso socio nel libro degli associati gestito attraverso modalità informatiche con accessi riservati personali.
La domanda si intende accettata se entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa non pervenga all'interessato comunicazione di sospensione a cura del Segretario il quale, ove ritenga l’esistenza di ragioni ostative all’accoglimento della domanda, dovrà sottoporre la decisione sull’ammissione del richiedente al Comitato Esecutivo nella prima seduta utile. In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.
- Il Segretario dell'Associazione cura la tenuta del libro dei soci assicurando - anno per anno - l'aggiornamento dello stesso in relazione all'avvenuto pagamento della quota associativa nonché ad eventuali provvedimenti attinenti la qualità di A tal fine, il Segretario dell'Associazione può avvalersi di soci incaricati (e/o di aziende specializzate incaricate con le modalità previste dal presente statuto) che, sotto la sua direzione, compiano le necessarie attività di supporto, per singole province o regioni.
- Ciascun socio ha diritto di voto a condizione che, al momento della votazione, sia in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in Il pagamento della quota associativa effettuata dall’aspirante associato successivamente al primo novembre potrà valere, se richiesto nella domanda, a decorrere dall’anno successivo.
- La quota associativa deve essere in ogni caso corrisposta entro il 31 marzo di ogni anno; in mancanza, il socio non può prendere parte alle votazioni degli organi sociali.
- L’adesione all’UNITEL si intenderà automaticamente rinnovata per l’anno successivo se entro il 31 ottobre di ogni anno non saranno presentate per iscritto le dimissioni da soci, restando obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La suddetta quota potrà essere recuperata dall’Associazione attraverso le vie che riterrà opportune.
- Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione inviando comunicazione scritta - con comunicazione a mezzo PEC - alla Segreteria Nazionale, senza avere diritto al rimborso della quota pagata.
- La qualità di socio si perde, oltre che per decadenza, per esclusione deliberata dal Consiglio Nazionale per giusta Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio Nazionale per giusta causa a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o all’organo di controllo che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.
- Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti dalla normativa del Terzo Settore. Gli enti giuridici, nonché gli stessi Enti Pubblici Territoriali (Regioni, Provincie, Comuni, Consorzi, Autorità di Bacino), sono rappresentati dal rispettivo Presidente/legale rappresentante e/o da soggetto indicato al momento dell’iscrizione che detiene il diritto di voto attivo (un voto) per conto dell’ente che rappresenta.
- Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione attraverso i canali telematici;
- partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Comitato Esecutivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Comitato Esecutivo.
- Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Comitato Esecutivo.
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, può nominare Benemeriti dell’associazione coloro che - in riferimento allo scopo sociale - per la fama acquisita ovvero per l'aiuto prestato, possano dare lustro all'Associazione ovvero ne abbiano meritato la riconoscenza.
- Sono organi dell’associazione:
- il Congresso/assemblea dei soci;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Comitato Esecutivo (Consiglio Direttivo)
- il Segretario;
- l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
- l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.
- L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo ed e regolata da apposito regolamento adottato dall’Assemblea dei Soci.
- L'organizzazione associativa può essere articolata in sezioni provinciali, regionali e interregionali e divise in tre aree geografiche:
- l'area Nord (comprendente le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia);
- l’area Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna);
- l'area Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).
- In ciascuna delle aree, l’attività organizzativa associativa è curata dal Coordinatore d’Area; in sua vece, il Presidente delega temporaneamente altro componente del Consiglio o socio di fiducia.
- Il Congresso/Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composto da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale che hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
- Il Congresso dei soci deve essere convocato dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. Le convocazioni devono essere effettuate tramite e_mail all’indirizzo del socio risultante nell’area del sito web riservata ai soci. L’avviso deve essere pubblicato sul sito web dell’associazione almeno venti giorni prima della data prevista per la riunione e conterrà gli argomenti all’ordine del giorno ed il luogo dove essa si terrà. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe per associato, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso il numero degli associati sia superiore a 500 (cinquecento).
- L’Assemblea ordinaria (Congresso dei soci) viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi l’opportunità. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega, in seconda convocazione (in altro giorno) qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea ordinaria inoltre essere convocata:
-
- su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale;
- su richiesta motivata indirizzata al presidente ed al Consiglio Nazionale da almeno 1/10 degli associati.
L’assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
-
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi del codice del terzo Settore;
- delibera sul regolamento assembleare elettorale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.
- L’assemblea straordinaria (Congresso dei soci) viene convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità oppure su richiesta scritta da 1/3 degli associati in regola con la quota associativa annuale o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega in regola con la quota associativa e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione (in altro giorno) è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
-
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione la scissione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo;
- approvazione del programma quadriennale in sede elettorale;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Nazionale.
- Nei casi di richiesta di convocazione dell’Assemblea da parte dei componenti il consiglio e/o da parte dei soci, il Presidente dovrà provvedere alla sua convocazione entro i 10 giorni successivi ed essa si dovrà svolgere nei 30 giorni successivi. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, provvede in primis il Vicepresidente, successivamente se nominato provvede l’organo di controllo che deve procedere in loro vece e senza ritardo.
- L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
- A norma dell’art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o dove e presente il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante coincidente con il Segretario dell’Associazione e/o in sua assenza da altro socio appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione e/o in apposita area riservata del sito web accessibile ai soli soci.
- Ogni socio in regola con la quota associativa annuale di cui all’art. 7 comma 6) del presente statuto, può in caso di impossibilità, delegare altro socio a rappresentarlo in seno al Congresso/assemblea dei soci. La delega va rilasciata per iscritto, firmata (anche digitalmente con firma a stampa) con allegato documento di riconoscimento al delegato che la presenterà in seno al Congresso e sarà annotata nel verbale di assemblea.
- Congresso Elettivo Rinnovo componenti del Consiglio Nazionale: Salvo quanto previsto dal presente statuto, per le elezioni del rinnovo del Consiglio Nazionale di cui al successivo art. 11, su proposta dello stesso Consiglio Nazionale, sarà adottato dall’Assemblea dei soci in seduta ordinaria apposito regolamento elettorale che sostituirà e/o integrerà il presente articolo e farà parte integrante del presente statuto.
- Il Consiglio Nazionale è l’organo amministrativo dell’Associazione composto da 21 (ventuno) associati eletti dal Congresso/assemblea dei soci con le modalità stabilite dall’apposito regolamento congressuale elettorale da approvare ai sensi dell’art. 10 comma 10) del presente statuto.
- I primi membri del Consiglio Nazionale (successivo alla data di approvazione del presente statuto) sono quelli già in carica alla data di approvazione del presente statuto, risultati eletti in seno al Congresso del 20/12/2020.
- I Consiglieri eletti restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili; essi, comunque, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a quando il Congresso non abbia provveduto ad eleggere i
- Qualora, nel corso dei quattro anni, uno o più consiglieri vengano a cessare per dimissioni, decadenza od altra ragione, il Consiglio, su proposta del Presidente o del Comitato Esecutivo provvede alla surroga mediante cooptazione di altro socio in regola con la quota associativa annuale. Ove nel corso del mandato vi siano più di 11 (undici) consiglieri decaduti o venuti meno per altre ragioni, il Consiglio decade e deve essere convocato il Congresso al più presto, per l’elezione del nuovo
- Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Sono di competenza del Consiglio:
- redigere il bilancio (rendiconto) d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Congresso;
- l’adozione e la modifica di regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, tra cui quello sull’organizzazione e sul funzionamento degli organi periferici, il regolamento per il rimborso delle spese ai componenti del consiglio nazionale per le attività istituzionali;
- l’istruttoria degli affari di propria competenza con le debite illustrazioni e proposte;
- la formulazione delle proposte di modificazione dello statuto e del regolamento elettorale da sottoporre al Congresso;
- la nomina e la sostituzione, nel proprio seno, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell’Associazione;
- la nomina di 3 (tre) membri del Comitato Esecutivo, scelti fra i nominativi della lista risultati eletti in sede Congressuale e facenti parte del Consiglio stesso;
- l’approvazione del programma operativo annuale nel rispetto del programma quadriennale;
- il compimento dei seguenti atti di amministrazione:
- assunzione di obbligazioni pluriennali di valore complessivo superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila);
- incarichi di tipo professionale per più anni;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- predisporre altresì il regolamento per la convocazione e effettuazione del Congresso/assemblea elettiva e regolamento di voto in presenza e a distanza.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri ogni volta che sia ritenuto opportuno, mediante avviso spedito a mezzo posta elettronica all’indirizzo del socio risultante dell’area del sito web riservata ai soci, almeno 7 (sette) giorni prima e deve indicare luogo, data, ora e argomenti all’ordine del giorno. L’ordine del giorno delle riunioni viene stabilito dall’organo che ha provveduto alla convocazione del Consiglio. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri;
- Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o, in loro assenza, da persona nominata dai Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale a cura del Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, da chi viene designatoatalifunzioni. Il verbale dev’essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione e dal Segretario e trasmesso in copia atuttiicomponenti;
- Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Non sono ammesse deleghe.
- Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche in audio o video conferenza, nonché mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e trattamento dei componenti;
- La nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario avviene nella 1^ seduta convocata di diritto immediatamente dopo la chiusura del Congresso elettivo. Ove in tale seduta non siano presenti almeno 16 (sedici) consiglieri la seduta è rinviata al 10° giorno successivo alle ore e nel luogo indicati dai presenti. La relativa convocazione è curata dal consigliere più anziano di età
La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Nazionale;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.11 ultimo comma del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.7 del presente Statuto;
- mancata partecipazione a 3 (tre) Consigli nel corso del mandato senza riconosciuta giustificazione.
Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario sono nominati dal Consiglio nel suo seno tra nominativi risultati eletti in sede Congressuale e facenti parte del Consiglio stesso. Per la nomina degli stessi si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 12. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario durano in carica quanto il Consiglio. In caso di dimissioni anticipate o di sostituzione degli organi, il Consiglio provvede alla nomina del sostituto nel corso della prima riunione utile.
- Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi, in sede giudiziale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno;
- convocare il Congresso/assemblea dei soci, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo e formulare l’ordine del giorno delle adunanze che abbia provveduto a convocare;
- presiedere le sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo e le sedute ordinarie e straordinarie del Congresso;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
- la nomina dei Coordinatori d’Area;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 10 giorni alla ratifica da parte del Comitato Esecutivo.
- Attribuzioni del Vicepresidente: In ogni caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nei casi di conflitto d’interessi, il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta ad altro consigliere più anziano di età.
- Segretario e attribuzioni:
Il Segretario è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti, così come riportato nel precedente art. 12 e fa parte del Comitato Esecutivo;
Spetta al Segretario:
-
- adottare tutti gli atti di ordinaria nei limiti stabiliti dal Comitato Esecutivo;
- curare i rapporti con l’Ente tesoriere dell’Associazione, con il consulente fiscale e finanziario ed eventuali altri consulenti esterni, relazionando al Comitato Esecutivo;
- curare la tenuta della raccolta dei verbali nonché l’aggiornamento del libro dei soci anche mediante utilizzo di piattaforme informatiche;
- coordinare l’attività di funzionamento, aggiornamento e sviluppo di tutte le iniziative intraprese dall’associazione, con particolare riferimento al sito istituzionale unitel.it, al giornale associativo, all’attività convegnistica;
- il segretario è firmatario dei conti correnti postali, bancari o conti on-line e gestisce la cassa dell’associazione; il segretario avrà diritto al rimborso spese a piè di lista sostenute per la gestione della segreteria dell’associazione.
Il Segretario può essere coadiuvato da altro socio di sua fiducia, ovvero, previo assenso da parte del Comitato Esecutivo ricorrendo a collaborazioni esterne anche mediante l’assunzione di personale di segreteria.
- Il Comitato Esecutivo è eletto dal Consiglio alla prima seduta convocata d’ufficio dopo il Congresso elettivo e si compone di 9 (nove) membri e precisamente:
-
- dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario;
- da altri 3 (tre) membri nominati dal Consiglio;
- da 3 (tre) Coordinatori d’Area nominati dal Presidente.
- Ad ogni membro del Comitato Esecutivo può essere affidato uno specifico incarico di settore a cui spetta promuovere tutte le iniziative atte all’ottenimento degli scopi prefissati per il settore di
- Ogni membro propone all’approvazione del Comitato Esecutivo il progetto delle proprie iniziative indicando le previsioni di spesa nell’ambito delle disponibilità
- Il Comitato Esecutivo è investito dei poteri di amministrazione dell’Associazione, ad eccezione di quanto riservato al
- Spetta quindi al Comitato Esecutivo:
-
- la verifica delle spese sostenute per l’attuazione degli scopi statutari;
- l’approvazione di iniziative utili per il conseguimento degli scopi statuari e del programma quadriennale;
- la fissazione degli importi e dei limiti per gli atti di gestione ordinaria attribuiti al Segretario;
- il conferimento d’incarichi speciali, in via preferenziale a membri del Consiglio, finalizzati alla realizzazione di parti del programma Gli incarichi se retribuiti con compensi superiore a € 1.500,00 (millecinquecento), sono efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio;
- l’approvazione delle linee di programma operativo annuale, nel rispetto del programma quadriennale, su proposta del Consiglio nazionale;
- l’approvazione di proposte formulate dal Consiglio;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- la nomina di eventuali dipendenti od incaricati e la fissazione dei relativi compensi;
- la proposta di nomina dei Benemeriti di cui all’art. 8;
- l’affidamento di incarichi professionali ad eventuali consulenti e/o collaboratori esterni nei limiti di propria competenza;
- la definizione dell’ammontare della quota associativa annuale;
- il monitoraggio dell’attività di funzionamento, aggiornamento e sviluppo di tutte le iniziative intraprese dall’associazione, con particolare riferimento al sito istituzionale unitel.it, al giornale associativo, all’attività convegnistica, ecc.
- Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con il preavviso da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo del socio risultante dal libro soci, con anticipo di almeno 5 giorni e le sue sedute sono valide con la presenza di almeno 5 (cinque) dei suoi
- Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, nonché qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o la maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale.
- Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
- Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, il verbale a cura del Segretario dell’Associazione o in sua assenza, da chi viene designato a tali Il verbale dev’essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dai loro sostituti, e trasmesso in copia a tutti i componenti.
- Le riunioni del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche per audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e trattamento dei componenti;
- In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Componenti.
- Nei casi in cui la legge lo preveda la nomina di un organo di controllo, o qualora venga nominato spontaneamente, questo può essere costituito in composizione monocratica e scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
- Nel caso in cui si scelga di affidare all’organo di controllo anche la revisione legale dei conti, questo deve essere necessariamente iscritto nel registro dei revisori dei conti. L’incarico può essere affidato anche a società di revisione regolarmente iscritte.
- Gli organi di controllo e revisione operano secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e le loro verbalizzazioni sono annotate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali organi.
Qualora il componente e/o il titolare di un organo dell’Associazione venga a trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi, lo stesso deve astenersi dalla relativa deliberazione.
Il servizio di tesoreria dell’Associazione è affidato ad uno o più idonei Istituti di Credito o società operanti in web, previa convenzione approvata dal Comitato Esecutivo su proposta del Segretario. Il Segretario può gestire una cassa contanti da rendicontare in bilancio per le spese minute e di prima necessità.
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite, fatto salvo quanto previsto dal Codice del terzo Settore in materia e sono comunque rimborsate solo le spese con le modalità previste dall’apposito regolamento.
Per la partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo può essere attribuito un gettone di presenza nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio stesso.
- Per quanto non previsto e regolamentato nel presente statuto si applicano le disposizioni dettate dal Codice civile e dalle leggi speciali in materia e, in particolare il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. “Codice del Terzo Settore”.
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