La quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 luglio 2016 n. 3319 Entro quale termine il terzo può impugnare il permesso di costruire rilasciato al vicino di casa? Si tiene presente la data di avvio dei lavori, il termine del loro completamento o il momento in cui la parte ha preso visione del progetto?
Il vicino impugna il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione denunciando l'utilizzo di una cubatura maggiore rispetto a quella espressa dal lotto. Il problema ruota intorno alla tempestività del ricorso. Amministrazione e titolare del PdC "fanno quadrato" sottolineando che il vicino aveva avuto cognizione del titolo edilizio già alla data di apertura del cantiere in quanto gli estremi del permesso di costruire erano stati apposti sul cartello del cantiere edile. Il vicino, poi, aveva esercitato il diritto di accesso agli atti prendendo visione del titolo edilizio ed estraendone copia.
Il ricorso doveva essere considerato tardivo in quanto era stato notificato ben oltre i sessanta giorni concessi per l'impugnazione. La seconda sezione del Tar Napoli, con la sentenza dell'8 maggio 2009 n. 2457, ritiene che il dies a quo per la proposizione del ricorso decorra dalla data in cui la nuova costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica; in assenza di precisi elementi probatori, il termine per proporre il ricorso inizia a decorrere dal completamento delle opere o, quantomeno, dalla data di completamento del rustico. A quella data, infatti, la parte è in grado di percepire la asserita lesività della erigenda costruzione. Poiché, nel caso in esame, il vicino contesta anche la consistenza dell'immobile, il termine per la proposizione del ricorso viene a coincidere con il completamento del rustico.
La quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 luglio 2016 n. 3319 pone alcuni punti fermi e ribalta l'esito del giudizio: il termine iniziale a partire dal quale scatta il computo dei giorni per proporre il ricorso deve essere fissato in funzione dell'oggetto della contestazione. Ove la parte intenda impugnare il titolo edilizio sostenendo che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area, il termine iniziale viene a coincidere con la data di inizio dei lavori in quanto l'apprestamento del cantiere è sintomatico della volontà di realizzare un manufatto che, invece, si ritiene illegittimo.
Viceversa, nel caso in cui il terzo avanzi contestazioni di diverso titolo quali, per esempio, la violazione delle distanze o la consistenza del manufatto, il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data di completamento dei lavori. Alternativamente, il ricorso potrebbe essere presentato quando l'opera ha assunto un grado di avanzamento tale da rendere percepibile al terzo l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto (fra le tante, T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 29 luglio 2008, n. 972; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 19 luglio 2007, n. 860; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 18 marzo 2003 n. 2637; Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006 , n. 2295). Il motivo è ovvio: in questo caso il terzo si avvede dell'avvio della nuova opera ma, finché questa non raggiunge un sufficiente grado di avanzamento, non è possibile valutarne la consistenza.
Secondo la giurisprudenza, il termine inizia a decorrere dalla piena conoscenza del provvedimento, che coincide col completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata (Cons. St., sez. V, n. 3777 del 2012). Ovviamente cade sulla parte che eccepisce la tardività del ricorso fornire la prova anche attraverso elementi presuntivi (Cons. St., Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209). Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ritiene che la parte abbia raggiunto una sufficiente conoscenza della situazione quando, attraverso un tecnico di propria fiducia, ha esercitato il diritto di accesso agli atti «prendendo visione» della pratica edilizia. Il giudice d'appello richiama, in proposito, la costante giurisprudenza secondo cui «l'apposizione della firma per la c.d. "presa visione" presuppone la conoscenza del contenuto dell'atto con la consequenziale decorrenza del termine per la sua eventuale impugnativa» (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 novembre 2005, n. 6175; T.A.R. Torino, -Piemonte-, sez. I, 5 giugno 2009, n. 1601).
In parole povere, nel caso in cui la parte abbia preso visione degli elaborati di progetto allegati all'istanza di permesso di costruire, la materiale conoscenza dell'avanzamento dell'opera diventa del tutto irrilevante in quanto la parte viene messa nella condizione di apprezzare le caratteristiche del manufatto prima ancora che esso venga realizzato. In tale ipotesi il termine per impugnare il titolo edilizio decorre dal momento in cui si è avuta cognizione dei dati progettuali anche se tale termine è anteriore alla materiale esecuzione dell'opera. LA CONOSCENZA DELL'OPERA DIVENTA ESSENZIALE SOLO NELLA MISURA IN CUI SI VOGLIA CONTESTARE UNA DIFFORMITÀ TRA QUANTO ASSENTITO E QUANTO REALIZZATO. SOLO IN QUESTO CASO IL TERMINE PER L'IMPUGNATIVA VIENE SPOSTATO IN AVANTI FINO AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE.
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