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TAR Toscana sez. I 22/11/2012 n. 1890

Pubblicato il 04/02/2013

Edilizia e urbanistica - Viabilità di pubblico interesse - Incarico del Comune di collaborazione - Professionisti - Esclusione dei geometri

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2009, proposto da:
Collegio dei Geometri di Grosseto in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e
difeso dagli avvocati Stefano Ceni, Calogero Narese e Alfredo Bragagni, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via dei Servi 12;
contro
l’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, già Comunità Montana Colline Metallifere, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Gracili, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi 38;
nei confronti di
Tommaso Ceccarelli, n.c.;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Federazione Intercollegiale Regionale Toscana dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in persona del Coordinatore in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ceni e Silvia Badini, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via dei Servi 12;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 694 del 6.7.2009 della Comunità Montana Colline Metallifere, contenente l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico esterno di collaborazione autonoma per la ricognizione e classificazione della viabilità extraurbana di pubblico interesse, nonché della determinazione n. 866 del 26.8.2009 di assegnazione dell’incarico, nonché infine di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali tra cui, in particolare, i verbali di aggiudicazione in prima e seconda seduta rispettivamente del 24 luglio 2009 e del 14 agosto 2009, nonché gli artt. 11 e 11 bis del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana delle Colline Metallifere n. 87 del 25.9.2003 e modificato con successiva delibera della Giunta Esecutiva n. 1 del 20.01.2009, ovvero di tutte quelle norme regolamentari della Comunità Montana che disciplinano e limitano l’affidamento di incarichi a soggetti esterni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, già Comunità Montana Colline Metallifere;
Visto l’atto di intervento della Federazione Intercollegiale Regionale Toscana dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Comunità Montana Colline Metallifere, ora Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, ha deliberato di conferire a personale esterno un incarico di collaborazione autonoma per la ricognizione e la classificazione della viabilità di pubblico interesse nel proprio territorio, e a tal fine ha pubblicato un avviso il quale, per quanto qui interessa, limitava la partecipazione ai soli laureati in ingegneria, architettura, agraria o equipollenti. All’esito della procedura, con determinazione dirigenziale 26 agosto 2009, n. 866, è stato individuato il soggetto cui affidare l’incarico nella persona del controinteressato nella presente causa, dottore agronomo.
Il Collegio dei Geometri di Grosseto con il presente ricorso, notificato il 20 ottobre 2009 e depositato il 16 novembre 2009, ha impugnato gli atti della procedura lamentando che non fossero compresi i geometri tra le categorie professionali ritenute idonee ad assumere l’incarico in questione.
Con primo motivo deduce che le attività in discussione, avendo natura catastale (toponomastica, compilazione, classificazione e valutazione) sarebbero ricomprese tra le competenze dei geometri e pertanto la limitazione dell’incarico ai soli soggetti muniti di laurea costituirebbe un’ ingiustificata discriminazione tra categorie professionali, oltre ad un’ingiustificata limitazione all’esercizio della professione di geometra. Sotto tale profilo, con secondo motivo impugna anche le norme di cui agli articoli 11 e 11 bis del Regolamento di organizzazione della Comunità Montana intimata costituenti presupposto dei provvedimenti gravati.
Con terzo e quarto motivo lamenta l’irragionevolezza della scelta operata dall’Amministrazione intimata per mancanza di congruità con il raggiungimento dei pubblici interessi.
Con atto notificato il 30 giugno 2010 e depositato il 7 luglio 2010 è intervenuta ad adiuvandum la Federazione Intercollegiale Regionale Toscana dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
Si è costituita l’Amministrazione intimata eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività nel deposito in quanto nella fattispecie, a suo dire, si applicherebbero le norme di cui all’art. 23 bis, l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Eccepisce inoltre l’inammissibilità dell’intervento della Federazione Intercollegiale Regionale Toscana dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati poiché tenderebbe a far valere un interesse diretto e non derivato nella causa.
Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni del ricorrente sostenendo l’improcedibilità del ricorso, poiché le competenze proprie della categoria dei geometri non corrisponderebbero a quelle richieste con l’avviso di cui è causa.
Con ordinanza 2 dicembre 2009, n. 924, è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza del 24 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso poiché il provvedimento gravato non rientra tra quelli contemplati dall’art. 23 bis, comma 1, l. 1037/1971 (applicabile ratione temporis), e in particolare non trattasi di affidare un incarico di progettazione. L’avviso è infatti rivolto al conferimento di un incarico esterno di collaborazione autonoma, al fine di effettuare la ricognizione e la classificazione della viabilità di pubblico interesse.
Sempre in via preliminare, in accoglimento dell’eccezione della difesa comunale deve essere dichiarato inammissibile l’intervento della Federazione Intercollegiale Regionale Toscana dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati poiché questa tende a far valere un interesse proprio nella causa, in quanto sostiene che anche la categoria da essa rappresentata avrebbe titolo ad essere ammessa alla procedura in esame. Tale interesse avrebbe dovuto essere fatto valere con rituale impugnazione da proporre entro il termine decadenziale.
3. Nel merito il ricorso è infondato.
Va rilevato in primo luogo che le determinazione con cui le pubbliche amministrazioni stabiliscono i criteri per selezionare i collaboratori costituisce manifestazione di ampia discrezionalità rientrante nel merito amministrativo, e possono quindi essere sindacate solo in caso di errore manifesto o manifesta irragionevolezza.
Nel caso di specie non si rilevano tali vizi nella decisione di limitare l’accesso alla procedura in esame ai soli laureati escludendo, tra l’altro, la categoria ricorrente dei geometri poiché l’oggetto della gara è più ampio di quanto previsto dall’art. 16, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 che regolamenta l’esercizio di tale professione.
Per quanto qui interessa, le competenze dei geometri in tema di ricognizione della viabilità sono limitate alle “operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie…” (art. 16, comma primo, lett. b] R.D. 274/1929). Dalla competenza dei geometri esulano anche alcune delle attività richieste per l’incarico in questione, come le verifiche sulle condizioni di manutenzione e transitabilità delle strade nonché delle preclusioni al traffico esistenti, e la definizione della loro importanza dal punto di vista funzionale, storico e paesaggistico. Coglie quindi nel segno la difesa dell’Amministrazione laddove evidenzia che l’oggetto dell’incarico da affidare è più ampio rispetto alle competenze legislativamente stabilite per la categoria dei geometri, ed è quindi logico che essi ne siano stati esclusi.
Non ha pregio il richiamo al diritto al libero esercizio della professione poiché i provvedimenti gravati non limitano in alcun modo l’esercizio libero professionale del mestiere di geometra.
Il primo e il secondo motivo, quest’ultimo rivolto avverso il Regolamento di organizzazione dell’ufficio e dei servizi dell’intimata Amministrazione quale provvedimento presupposto, devono quindi essere respinti.
Sono infondati anche i motivi terzo e quarto, che possono essere trattati congiuntamente. La scelta dell’Amministrazione appare infatti coerente con l’obiettivo che si è proposta, ovvero la ricognizione e la classificazione di tutta la viabilità di pubblico interesse per le quali appaiono necessarie le competenze di laureati.
4. Il ricorso deve quindi essere respinto perché infondato nel merito.
Le spese di causa vengono compensate tra l’Amministrazione intimata ed il ricorrente stante la particolarità del caso affrontato; l’interventore è condannato al loro pagamento, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge a favore dell’Amministrazione intimata; nulla spese per il controinteressato non costituito.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’atto di intervento e respinge il ricorso come in epigrafe proposto.
Condanna la Federazione Intercollegiale Regionale Toscana dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati al pagamento delle spese di causa a favore dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, già Comunità Montana Colline Metallifere, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; spese compensate tra l’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, già Comunità Montana Colline Metallifere, e il Collegio dei Geometri di Grosseto; nulla spese per il controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente FF
Riccardo Giani, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 


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