di Giuseppe Ciprietti*
Nello scenario italiano, postumo alla riforma delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, consolidata dalla c.d. “riforma Madia”, assistiamo ad una costante, ed oramai insopportabile, nascita di acronimi che appare la panacea della conduzione dei vari procedimenti amministrativi e delle funzioni pubbliche che spesso, però, portano a mal interpretare la volontà del legislatore.
Il “patos” che anima l’intendimento di semplificare ben anche i termini amministrativi, in effetti, porta spesso gli utenti a convinzioni sbagliate, o quantomeno superficiali, che consegnano ai medesimi – purtroppo sovente anche agli organismi amministrativi – una visione edulcora-ta della vera funzione delle prassi amministrative nascoste dietro ai predetti acronimi.
Oggi è normale che anche l’utente ingaggi con-versazioni in cui il RUP, la PEC, il SUAP, il SUE, il PDC, l’ANAC, il MIT, lo SPID, la CIE lo SPRED, il PDC, il CPI e più se ne ha più se ne metta, popolano i discorsi di ognuno; di converso se si chiedesse all’interlocutore cosa vuol dire l’acronimo di volta in volta usato – ovvero pur-troppo abusato – la risposta sarà certamente poco aderente al vero significato delle parole che lo compongono.
Pochi si chiedono del perché è stato deciso di “coniare” quell’acronimo, cosa significa e a cosa tende effettivamente.
Ed è il caso della famigerata SCIA “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” che ormai è dive-nuta quasi un acronimo “epico” utilizzato per giustificare che tutto è facile e tutto può essere comprovato a mezzo della presentazione al Comune o ad altro soggetto pubblico (Vigili del Fuoco, ASL, ecc.) di una SCIA.
Allora nasce l’esigenza di capire, in primis da parte di chi scrive, cos’è una SCIA, a cosa serve e soprattutto da dove discende e come utilizzarla.
Cominciamo da lontano, ma non troppo, e cerchiamo di appurare l’esegesi della norma che ha generato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per arrivare a comprendere come e dove e perché è utilizzabile, quali sono i limiti e le possibilità caratterizzanti.
Andando all’origine della questione, dobbiamo tornare al 24 dicembre 1993 quando la legge n.537, al comma 10° dell’articolo 2, sostituisce in toto l’allora vigente art.19[i] della legge 7 agosto 1990, n.241, contemplando il presupposto, completamente diverso dall’originaria stesura, il quale demandava a specifica regolamentazione, di competenza delle Commissioni Parlamentari, i casi in cui “…l’esercizio di un’attività privata subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente…”.
Tale nuova stesura generava un procedimento semplificatorio che permetteva l’avvio dell’at-tività privata mediante la presentazione di una Denunzia di Inizio Attività (DIA), nei casi espressamente previsti dalla norma con la pre-giudiziale dell’esclusione delle concessioni edili-zie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del-le leggi 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431 (norme queste relative alla tutela dei beni storici, paesaggistici e culturali).
La DIA sostituiva il procedimento del rilascio di titoli amministrativi afferenti l'esercizio di attività privata i quali erano subordinati ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipendeva esclusivamente dall'accertamento di presupposti e di requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che avrebbero comportato valutazioni tecniche discrezionali, e non era previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi.
Come facilmente appurabile, la Denuncia di Inizio Attività afferiva comunque alla sostituzione di atti amministrativi costitutivi, finalizzati all’ampliamento della sfera giuridica del denunziante, e non era ex se un procedimento ammini-strativo nuovo ma una semplificazione amministrativa, non più demandata alla decisione dell’amministrazione pubblica adita, ma permetteva all’utente di trasmutare in se tale decisione, a mezzo di una denuncia attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spettava all'amministrazione compe-tente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò fosse stato possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Quindi in termini assoluti, pragmaticamente, ci siamo trovati, per la prima volta, di fronte alla privatizzazione del potere pubblico ove le classiche autorizzazioni – come consuetudinariamente intese – potevano essere surrogate dalla dichiarazione del soggetto privato interessato del rispetto in toto della legge nell’esercizio della propria attività.
Ma alla base della semplificazione erano e ri-manevano sempre le autorizzazioni, le licenze, abilitazioni, nulla-osta, permessi o ogni altro atto di consenso comunque denominato!
Nel tempo, poi, l’evoluzione legislativa ha inte-so continuare nella riforma del procedimento amministrativo, in forma semplificata, come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate all’articolo 19 della legge 241/1990 come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), della legge 11 febbraio 2005, n.15, sostituito dall'articolo 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, modificato dall'art.9, comma 3, 4 e 5, legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 e, successivamente così sostituito dall'art.49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (da leggere tutto d’un fiato!).
Proprio nel 2010 vi fu la scomparsa del termine di Denuncia Inizio Attività e l’art.19, della pre-fata legge 241/1990, diveniva Segnalazione Cer-tificata di Inizio Attività.
Ma il contenuto dei principi amministrativi restavano immutati e la definizione normativa atteneva ancora – come lo è tutt’oggi – all’avvio di attività subordinata ad “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato” [ii].
E così di modifica in modifica [anno 2010 (D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), nuovamente nel 2010 (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ancora nel 2010 (D.L. 5 agosto 2010, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163), nel 2011 (D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), poi nel medesimo 2011 (D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), nel 2012 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e D.L 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) nel 2014 (D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164) nel 2015 (L. 7 agosto 2015, n. 124) nel 2016 (D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 12) nel 2020 (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)] siamo arrivati all’ultima – certamente non ultima – modifica apportata con il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19[iii].
Ma anche in questo caso il presupposto rimane sempre e costantemente lo stesso cioè che la Segnalazione Certificata non è un atto amministrativo a se stante ma costituisce un sistema di semplificazione che attiene ad “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale” (repetita juvant).
Notazione integrativa deve essere fatta per l’attività edilizia che dal 2011, con la modifica conseguente all’approvazione del D.L. 13 maggio 2011, n.70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso l’istituto della Segnalazione Certificata anche alla disciplina edilizia con l’introduzione del comma 6-bis.
Fatto questo dovuto escursus storico, adesso torniamo a commentare quanto sta accadendo giornalmente nell’immaginario dell’utente in relazione alla Segnalazione Certificata.
Quanti di voi hanno sentito esclamazioni come questa:
“...basta fare una SCIA al Comune!” ovvero, ancora più sinteticamente “...basta fare una SCIA!”.
Ed è questo quello che accade spesso!
Da quando nello scenario amministrativo è sorta la SCIA, qualsivoglia situazione viene ricondotta a tale istituto anche se non è prevista una specifica norma da cui discende uno distinto procedimento amministrativo per l’attività indagata che costituisce, si rammenta, il presupposto essenziale per l’utilizzo dello strumento amministrativo semplificatorio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività nei casi contemplati.
Infatti notiamo che gli utenti per qualsiasi esigenza legata alla effettuazione di qualsivoglia attività (edilizia, imprenditoriale, sanitaria, ecc.) invece di accertare il regime amministrativo a cui l’attività medesima soggiace e, quindi, provvedere alla verifica della possibilità di utilizzare lo strumento semplificatorio in argomento, pensa di risolvere convincendosi che “...basta una SCIA!”.
E così nell’immaginario collettivo l’utente si sente tutelato da possibili effetti sanzionatori con la presentazione della SCIA.
Estremizziamo per capirci:
Devo tagliare l’erba del prato? Beh presento una SCIA al Comune!
Devo installare un acceleratore nucleare? Beh presento una SCIA al Comune!
Ma la cosa più grave è che anche le Pubbliche Amministrazioni – per dovizia di rispetto istitu-zionale non se ne scrivono le fonti – si addentrano in informative per gli utenti ponendo come soluzione della questione amministrativa la pre-sentazione di una SCIA anche quando l’attività proposta non è sottoposta ad alcun regime autorizzatorio.
Ma quanto volte per attivare un’azienda ovvero per iniziare un’attività basta solo ed unicamente l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, l’apertura della partita IVA e l’iscri-zione agli Enti previdenziali ed assistenziali?
La risposta è: TANTE VOLTE.
Queste tante volte sono collegate al fatto che sovente non vi è nessun obbligo normativo di essere autorizzati e, di converso, non vi è la necessità di attivare il rimedio semplificatorio della SCIA.
Citiamo, per mero esempio, le attività di muratore, impiantista elettrico, idraulico, falegname piuttosto che agricoltore, amministratore di condominio, agenzia immobiliare, autista conto terzi, ecc.
Tornando, infine, al preambolo del presente scritto, il postulato di tutta l’analisi sopra effettuata, a giudizio di chi scrive, è così sintetizzabile:
- cos’è la SCIA?: la SCIA non è un titolo amministrativo bensì un vero e proprio “sistema amministrativo” che tende alla semplificazione dei regimi amministrativi nei casi in cui per l’inizio di attività imprenditoriali, commerciali ed artigianali (ed anche edilizie) è richiesto un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli. Ciò posto senza una norma che preveda tali casistiche non vi è alcuna necessità di semplificare i procedimenti e, di converso, non serve la SCIA.
- a cosa serve?: la SCIA serve a semplificare i regimi amministrativi rimpiazzando gli atti amministrativi autoritativi della Pubblica Amministrazione con certificazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abili-tati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge; tali attesta-zioni e asseverazioni sono corredate dagli elabo-rati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
- da dove discende?: La SCIA discende dalla volontà del legislatore di innovare le procedure amministrative relative alle autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, al fine di rendere cogente una sostanziale semplificazione ed una conseguente riduzione dei tempi procedurali a favore dell’impresa e del privato cittadino.
- quali sono i limiti?: i limiti della SCIA sono sostanzialmente collegati alla sua peculiare funzione in quanto la Segnalazione è effettuabile solo in presenza di presupposti legati all’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti riguardanti la Segnalazione medesima, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
- quali sono le sue forme? La Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere semplice, unica e condizionata.
È di tipo “ordinaria” quando deve trattare un solo aspetto amministrativo e non è necessario at-tivare altri procedimenti connessi (c.d. endo-procedimenti) come, ad esempio, aprire un negozio di scarpe senza la necessità di fare lavori edilizi e/o altro.
È di tipo “unica” quando per l’avvio dell’intervento è necessario il concorso di più norme che possono essere soddisfatte, tutte, secondo il regime semplificatorio della Segnalazione come, ad esempio aprire un negozio di generi alimentari con necessità di lavori di edilizia di manutenzione straordinaria, notificare alla ASL l’attività alimentare e installare l’insegna esterna (procedimenti, questi, attivabili tramite Segnalazione Certificata).
È di tipo “condizionata” quando per la piena validità della Segnalazione è necessario acquisire nulla osta o autorizzazioni collegate all’iniziativa segnalata come, ad esempio aprire un negozio di generi alimentari in edificio tutelato attivando un procedimento edilizio ed uno di nulla-osta da parte della Soprintendenza; in tale caso i tempi della segnalazione decorrono dall’arrivo del nulla-osta suddetto.
In sostanza la Segnalazione Certificata di Inizio Attività serve per rimediare al mare magnum di normative che rendono complessa e farraginosa la procedura amministrativa.
Gli Enti e le Amministrazioni chiamate a decidere sulle istanze afferenti attività di interesse delle imprese e del privato cittadino si trovano spesso ostaggio di una innumerevole mole di istanze alle quali non riescono a dare sollecito riscontro nei tempi voluti dalla attuale velocità a cui ci costringe la società moderna fatta di computer, di social, di intelligenza artificiale: domande che impongono risposte celeri.
Alcune raccomandazioni sono però necessarie:
- quante imprese e cittadini conosco approfonditamente la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in materia di autocertificazioni, che costi-tuisce il presupposto della Segnalazione Certifi-cata di Inizio Attività, e nello specifico l’art.76?
- quanti soggetti interessati nel procedimento conoscono il contenuto degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, applicabili alle attestazioni da allegare alla Segnalazione Certificata?
Credo che la riflessione sia opportuna per precisare la portata delle conseguenze nel caso in cui quanto dichiarato nella SCIA non sia proprio aderente alla realtà ovvero venga dichiarata la necessità della Segnalazione in fatti non ricorrenti.
Sarà che in questo caso la cura sia peggio della malattia?
Lascio al lettore la dovuta valutazione e ringrazio per aver impiegato un po' di tempo per scorrere queste righe di mie “elucubrazioni” amministrative.
[i] :
Art.19
[ii] :
[iii] :
Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)
1.Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2.L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3.L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.
L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4.Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies
((, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445))
.(41)
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
6.Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
*Funzionario Elevata Qualificazione presso il Comune di Teramo - Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive nonchè Funzionario E.Q. Vigilanza – Responsabile Area Vigilanza – Comandante Corpo di Polizia Locale
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