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Sopraelevazione di un edificio e installazione di un ascensore

Pubblicato il 04/06/2011

Ufficio Tecnico 1/2011

Documento senza titolo

QUESITO

È stata sottoposta a questo ufficio tecnico istanza per il sopralzo di un edificio ai sensi della l.r. 13/2009. L’intervento, in particolare, prevede la realizzazione di un quarto piano abitabile fuori terra, si chiede quale sia l’obbligo da rispettare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in particolare se sia necessaria l’installazione di un ascensore.  Con il presente quesito si chiede se sia necessaria l’installazione di un ascensore per un intervento di sopraelavazione di un edificio, consistente nella realizzazione di un quarto piano abitabile fuori terra, in applicazione della legge regionale 13/2009.

RISPOSTA

Come noto la suddetta normativa disciplina una composita casistica di interventi la cui realizzazione è ammessa anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Tuttavia le disposizioni generali di attuazione della legge prevedono che gli interventi consentiti debbano comunque garantire il rispetto del codice civile, delle leggi per la tutela dei diritti dei terzi, delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici, ecc. Si ritiene pertanto che l’intervento in oggetto debba essere realizzato anche nel rispetto delle previsioni di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. A tal fine il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, nelle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, all’art. 3.2 lett. b) dispone che “l’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e-o porticati”. La predetta previsione è confermata dalle prescrizioni tecniche allegate alla l.r.  n. 6 del 20/2/1989 e precisamente dal punto 5.3.3 ove dispone che “Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l’accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime: - lunghezza m 1.30 e larghezza m 0.90; - porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di m 0.85”.
Ciò premesso e considerato che, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 6/1989, la normativa richiamata si applica anche agli interventi sugli edifici esistenti, nei limiti di quanto richiesto con il presente quesito, si ritiene che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, l’istanza per la realizzazione del sopralzo debba essere corredata da progetto relativo all’installazione di un ascensore nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.




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