La semplificazione della Scia, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, una delle procedure più utilizzate dal mondo delle imprese o nell’edilizia, impone alle amministrazioni non solo di dare risposte in tempi certi ma di garantire ai privati uno “sportello unico” cui rivolgersi. Anche nei casi in cui le pratiche da mettere insieme fossero più d’una.
Una volta presentata la Scia, l’amministrazione che la riceve valuta se sono necessari pareri di altre amministrazioni e nel caso convoca entro 5 giorni una Conferenza dei servizi in via telematica, che dovrà chiudersi entro 60 giorni. In più l’amministrazione deve pubblicare sul proprio sito il modulo unificato e standardizzato con le indicazioni degli ulteriori documenti richiesti (uguali per tutto il territorio).
Lo “sportello unico” cui si fa riferimento nella bozza del decreto di attuazione dell’articolo 5 della delega Madia approvato ieri in primo esame dal Consiglio dei ministri potrebbe farci ricordare il vecchio “sportello unico per le attività produttive” (Suap) ma in veste rafforzata. Non averlo costituisce una grave inadempienza che fa scattare le procedure disciplinari.
E anche l’eventuale richiesta al cittadino o all’impresa di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare. Per il privato che, presentata la Scia, apre il suo cantiere, arriva poi la certezza che la sospensione delle attività può arrivargli solo in casi gravi, come le attestazioni non veritiere e casi di pericolo per l’interesse pubblico mentre se gli errori sono solo formali arriva solo la richiesta di correzione in corso d’opera.
Si rafforza ulteriormente la "stretta" della conferenza di servizi nei confronti delle Soprintendenze per i pareri paesaggistici su beni privati vincolati. Pur non toccando direttamente l'articolo 146 del Codice Urbani sui beni culturali (dlgs 42/2004), che disciplina la procedura, si ribadisce che se la Pa procedente ha indetto una conferenza di servizi il Soprintendente deve esprimere il parere entro il termine generale fissato per tutti dalla conferenza dei servizi (fino a un massimo di 60 giorni), che nel caso dei Soprintendenti deve essere di almeno 45 giorni. Si conferma poi che la mancata emanazione del parere fa scattare in conferenza di servizi il silenzio-assenso (cosa che succede in base al Dlgs approvato il 20 gennaio anche per la Via, la Valutazione di impatto ambientale, che prima era esclusa).
Conferenza di servizi rafforzata e poteri di veto ridotti anche in caso di permesso di costruire: se lo Sportello unico ritiene di convocare la conferenza di servizi per il rilascio del titolo abilitativo, vengono soppresse le parole dell'articolo 5 comma 3 lettera g) del Testo unico edilizia, nella quali si diceva che «in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice», dunque con potere di veto in ultimo istanza delle Soprintendenze. Ora invece, anche in questo caso, si riconduce al principio generale del silenzio-assenso e dell'opposizione al Consiglio dei Ministri se l'ente di tutela esprime dissenso.
a cura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
4° Servizio del Comune di Comiziano (NA)
Ing. Franco Giuseppe Nappi
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