Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

Realizzazione di un piazzale - Titolo edilizio

Pubblicato il 30/05/2011

TAR Lombardia Brescia sez. I 11/3/2011 n. 404

Documento senza titolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Geo Immobiliare Srl, rappresentato e difeso dall`avv. Davide Badinelli, con domicilio eletto presso Davide Badinelli in Brescia, via Solferino, 30 (030/46394) @;
contro
Comune di Muscoline, rappresentato e difeso dall`avv. Giacomo Bonomi, con domicilio eletto presso Giacomo Bonomi in Brescia, via V. Emanuele II, 60; Comune di Muscoline - Responsabile dell`Area Tecnica - Geom. Gobbini Mario;
per
(A- ricorso principale)
l’annullamento
dell’ordinanza 3 settembre 2009 n°10, con la quale il Responsabile dell’area tecnica del Comune di Muscoline ha ingiunto alla Geo Immobiliare S.r.l. in qualità di utilizzatrice dell’immobile di demolire a propria cura e spese nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell’atto le opere consistenti nella realizzazione di un piazzale mediante scavi di sbancamento e realizzazione di massicciata con pietrisco e tout venant rullato, nel lato sud del terreno sito alla locale via Industriale e distinto al catasto al foglio CAS 1 mappale 1089/1 e ritenute realizzate senza titolo, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi;
degli atti presupposti, connessi e conseguenti, in particolare:
dell’ordinanza 24 luglio 2009 n°7 di sospensione dei lavori predetti;
nonché per
(B – ricorso per motivi aggiunti)
l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento 16 dicembre 2010 prot. n°6455, con il quale il medesimo responsabile ha comunicato alla ricorrente che i lavori oggetto della richiesta di autorizzazione dalla stessa presentata il 1 dicembre 2009 dovevano considerarsi non soggetti ad autorizzazione alcuna perché costituenti ottemperanza all’ordinanza di ripristino di cui sopra;
degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l`atto di costituzione in giudizio di Comune di Muscoline;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell`art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:
- che con le ordinanze 10/2009 e 7/2009 meglio indicate in epigrafe il Comune di Muscoline, previa sospensione dei lavori relativi, ha intimato la rimozione di alcune opere ritenute abusive realizzate dalla Geo Immobiliare, odierna ricorrente, sul terreno pure meglio indicato in epigrafe, da essa condotto in locazione finanziaria (doc. ti 1 e 2 ricorrente allegati al ricorso principale, copia ordinanze in parola);
- che la ricorrente afferma in fatto di non aver voluto realizzare alcun piazzale od opera, ma di avere inteso semplicemente, per ragioni di sicurezza nel drenaggio delle acque, livellare un cumulo di terra da scavo depositato in via temporanea sul terreno in questione, cumulo che a suo dire intendeva poi ricoprire con terriccio per ripristinare l’area a verde (v. ricorso principale, pp. 2-3);
- che, ciò premesso, impugna le predette ordinanze con ricorso principale articolato in cinque motivi. Con il primo, deduce violazione dell’art. 7 l. 241/1990, per omissione dell’avviso di inizio del procedimento. Con il secondo, deduce eccesso di potere per falso presupposto, in quanto, nei termini suddetti, ritiene di non aver realizzato alcun abuso. Con il terzo, deduce ancora eccesso di potere per falso presupposto, in quanto a suo dire le opere costituirebbero semplicemente uno scavo, soggetto se mai a d.i.a. e quindi passibile in sua mancanza di mera sanzione pecuniaria. Con il quarto motivo, deduce violazione del principio di proporzionalità, asserendo che il ripristino sarebbe impossibile. Con il quinto deduce infine difetto di motivazione per pretesa indeterminatezza dell’atto;
- che in prosieguo la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento di cui pure in epigrafe (doc. 1 ricorrente allegato ai motivi aggiunti, copia di esso), con quattro censure riconducibili a due motivi In dettaglio, deduce con il primo di essi, corrispondente alle censure prima, terza e quarta, illegittimità derivata dell’atto per gli stessi vizi dedotti col ricorso principale; col secondo, corrispondente alla seconda censura, deduce eccesso di potere per travisamento del fatto in ordine alla propria istanza;
- che il Comune ha resistito con atto 1 dicembre 2009 e memoria 4 marzo 2011, ed ha chiesto che il ricorso sia respinto per intero. In fatto, ha prodotto sub 1 relazione di sopralluogo corredata da foto dello stato dei luoghi ed ha evidenziato come la richiesta 1 dicembre 2009 della ricorrente (doc. 6 Comune, copia di essa) fosse proprio volta “all’esecuzione del ripristino dell’area V.P. come richiesto” e portasse come oggetto proprio la ordinanza di ripristino 10/2009;
- che tanto il ricorso principale quanto quello per motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti nella parte in cui propongono domanda di annullamento nei confronti del Comune. Quanto al ricorso principale, va premesso in fatto che a semplice esame visivo delle fotografie prodotte dal Comune sub 1 si comprende come l’opera realizzata dalla ricorrente fosse proprio un piazzale, e non un livellamento “di emergenza”: si vedano in particolare la forma rettangolare correttamente disegnata dell’area livellata, la previsione di chiusini di drenaggio (foto 1, in primo piano) e l’installazione di un cancello carraio di accesso (foto 2). Ciò posto, il primo motivo è infondato ai sensi dell’art. 21 novies l. 241/1990, nel senso che, come si vedrà, l’amministrazione non si sarebbe potuta determinare in modo diverso. Sono poi infondati i motivi secondo e terzo, dato che un piazzale come quello descritto è opera che necessita del permesso di costruire (per tutte, su un caso analogo, C.d.S. sez. IV 13 gennaio 2010 n°41), e la repressione di siffatto abuso è atto dovuto che non necessita di avviso (per tutte, TAR Campania Napoli, sez. III 2 luglio 2010 n°16548. Sono parimenti infondati in fatto i motivi quarto e quinto, dato che, come si vedrà, la stessa ricorrente ha offerto di eseguire il ripristino, dimostrando di avere ben compreso cosa il Comune le ordinasse. Venendo infatti al ricorso per motivi aggiunti, i motivi di illegittimità derivata vanno respinti per quanto detto sin qui; il residuo motivo va respinto pure in fatto, perché, come detto sopra e evidenziato dalla difesa del Comune, il provvedimento impugnato si pronuncia, in modo corretto, su una richiesta che aveva per oggetto la volontà di conformarsi all’ordinanza di ripristino, non quella di eseguire opere ulteriori o diverse;
- che sulla domanda proposta nei confronti del funzionario comunale in persona va invece dichiarato il difetto di giurisdizione come da dispositivo, dato che come è pacifico la giurisdizione amministrativa non si estende a domande proposte contro semplici privati (sul principio, per tutte Cass. S.U. ord. 13 giugno 2006 n°1365);
- che le spese nei confronti del Comune seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per spese nei confronti di Mario Gobbini, che non si è costituito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e per motivi aggiunti di cui in epigrafe, così provvede:
respinge la domanda di annullamento proposta contro il Comune di Muscoline;
dichiara il difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria quanto alla domanda proposta nei confronti di Mario Gobbini, assegnando termine di mesi tre dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza per riassumere la causa avanti il giudice fornito di giurisdizione;
condanna la Geo Immobiliare a rifondere al Comune di Muscoline le spese del giudizio, spese che liquida in € 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge, se dovuti. Nulla per spese nei riguardi di Mario Gobbini.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall`autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l`intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

L`ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2011

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Utilità