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Opere abusive: se non eseguo l’ordine di demolizione, cosa mi succede?

Pubblicato il 10/08/2016

di Franco Giuseppe Nappi

La sanatoria di opere abusive può essere effettuata mediante l’accertamento di conformità, di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, oppure mediante il condono edilizio di cui alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326.

Nel caso di accertamento di conformità, è possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria di opere abusive se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

 

Nel caso invece di condono edilizio, l’opera può essere sanata se rispetta tutte le prescrizioni previste dalle citate leggi sul condono edilizio (epoca di abuso, consistenza delle opere abusive, eventuale presenza di vincoli, etc.).Qualora le opere abusive non possano essere sanate perché non rispettano la doppia conformità nel primo caso, ovvero le prescrizioni previste dalle leggi sul condono edilizio nel secondo caso, il comune emana l’ingiunzione a demolirle, assegnando un congruo tempo per l’esecuzione.

Trascorso tale termine l’Amministrazione comunale accertata se la demolizione delle opere abusive è stata effettuata e, in caso di inottemperanza alla citata ingiunzione a demolire, comunica l’avvio delle procedure per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di pertinenza.

Le conseguenze dell’inottemperanza all’ordine di demolizione

Nel merito la giurisprudenza ritiene che l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione sia normativamente configurato alla stregua di un “atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita ad esternare e formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi” per legge, alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa.

Un atto di tale natura giuridica, pertanto, può in linea di principio essere autonomamente contestato in sede giurisdizionale amministrativa, solo con specifico ed esclusivo riguardo alla correttezza formale e sostanziale del contenuto accertativo suo tipico, e non di certo con riferimento alla ritenuta illegittimità dell’ingiunzione a demolire che ne costituisce il necessario presupposto giuridico, quando quest’ultima sia divenuta medio tempore intangibile per qualsivoglia ragione giuridica.

Infatti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1884): “l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive comporta di diritto l’acquisizione gratuita dell’area a favore del Comune; il che priva il responsabile dell’abuso del titolo dominicale necessario a legittimare qualsiasi ulteriore istanza inerente al rapporto pubblicistico, ormai definito, correlato alla domanda di condono”.

Il sequestro penale non blocca la demolizione comunale.

Nessuna sospensione del termine di 90 giorni per eseguire l'ordinanza di demolizione. L'inottemperanza comporta l'acquisizione al patrimonio comunale.

Il Codice di procedura penale e, precisamente l'art. 85 delle disposizioni di attuazione, consente di chiedere all'Autorita' Giudiziaria il dissequestro previa esecuzione di specifiche prescrizioni dell’A.G. e salvo il versamento di un’idonea cauzione imposta ai sensi dell’art. 2621 c.p.p. a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

In base a tale norma, quindi, nel momento in cui il Comune procede a notificare all'interessato un'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, il sequestro non può essere strumentalmente utilizzato per evitare di eseguire il provvedimento.

Decorsi, quindi, 90 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di demolizione, all'inottemperanza consegue l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale non solo del manufatto, ma anche dell'area di sedime.

Sulla base di tali premesse, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 18.4.2014 ha applicato i suddetti principi giurisprudenziali ormai consolidati e con riferimento ad un manufatto di 27 metri quadrati, abusivamente realizzato nel Comune di Procida, ha rilevato come in tal caso l'interessato avrebbe dunque potuto, e dovuto, attivarsi positivamente al fine di rimuovere l’abuso in quanto il provvedimento di sequestro penale a nulla rilevava sul piano della legittimità del provvedimento di demolizione.

 


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