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Edilizia Residenziale Pubblica - Occupazione abusiva - Ordine di rilascio - Mancata pronuncia sull'istanza di regolarizzazione

Pubblicato il 31/01/2011

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez. II 9/12/2010 n. 5273

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9533 del 2010, proposto da:

Massimo Colantoni, rappresentato e difeso dall`avv. Paolo Maldera, con domicilio eletto presso Paolo Maldera in Roma, via Enrico Accinni, 63;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall`Antonio Ciavarella, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l`annullamento
previa sospensione dell`efficacia,

- della comunicazione prot. E.L. n. 32158/2010 avente ad oggetto rilascio per occupazione abusiva di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Roma, Via dell’Archeologia, n. 10 sc. 0 int. 31;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l`atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Vista la domanda di sospensione dell`esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l`art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la documentazione prodotta dal ricorrente;
considerato che il ricorrente aveva avanzato richiesta di voltura del contratto illo tempore stipulato dalla madre (con la quale Egli conviveva) e che la PA non si è pronunciata sulla stessa;
considerato che secondo un principio (di civiltà giuridica) costituente ormai jus receptum nell’Ordinamento, l’Amministrazione non può adottare provvedimenti sanzionatori (o comunque pregiudizievoli) a carico del cittadino se prima non si sia pronunziata sulla richiesta di quest’ultimo volta a sanare o a regolarizzare la sua posizione;
ritenuto che l’esecuzione del provvedimento produrrebbe a carico del ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile;
ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare, fino alla pronunzia della PA sulla sua domanda di voltura;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautela e per l`effetto sospende il provvedimento impugnato fino alla pronunzia dell’Amministrazione sulla domanda di voltura allo stato pendente.
Compensa le spese processuali della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall`Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l`intervento dei Signori Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2010

 

 




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