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Edilizia e urbanistica - Strade pubbliche e private - Iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico

Pubblicato il 21/06/2010

Consiglio di Stato sez.V 29/4/2010 n. 1968

La controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o circa la esistenza di diritti di uso civico pubblico su di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del g.o., vertendosi in tema di diritti soggettivi.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2576 del 2010, proposto da:

COMUNE DI GAVIGNANO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Colabianchi, con domicilio eletto presso l’avv.Alberto Colabianchi in Roma, via Oslavia, n. 30; contro COLABUCCI FRANCESCO, COLABUCCI EMANUELA, GABRIELLI MARIA GIOVANNA, rappresentati e difesi dall’avv.  Fabrizio Michele Romano, con domicilio eletto presso Massimo Parisella in Roma, via Re Tancredi, n. 6; nei confronti di CANALI GIOVANNI E MARTINOZZI LUIGI, non costituiti in giudizio;
AZIENDA AGRICOLA LE QUERCE S.N.C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv.  Patrizia D’Avello, con domicilio eletto presso Daniela Compagno in Roma, via Pozzuoli, n. 7; per la riforma della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 00907/2010, resa tra le parti, concernente RIAPERTURA STRADA VICINALE.
Visto l’art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesco Colabucci e di Emanuela Colabucci e di Maria Giovanna Gabrielli e di Azienda Agricola Le Querce S.n.c.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 il Cons.
Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Colabianchi;
Considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU. 27 gennaio 2010, n. 1624), l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste una funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria sulla natura della strada e sull’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività e che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o circa la esistenza di diritti di uso civico pubblico su di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del g.o., vertendosi in tema di diritti soggettivi;
Rilevato poi che l’uso pubblico attuale delle predette strade, oltre che contestato dagli appellati, sembra escluso dalla stessa presenza delle istanze della cittadinanza, sulle cui genuinità gli appellati hanno sollevato non implausibili dubbi;
Ritenuto pertanto che allo stato, in relazione a tale particolare situazione di fatto, può confermarsi la ordinanza impugnata, nell’intesa della immediata fissazione del merito del ricorso, onde giungere ad una definitiva pronuncia;

P.Q.M.

Respinge l’appello (Ricorso numero: 2576/2010).  La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2010
IL SEGRETARIO



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