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Edilizia e urbanistica - Natura giuridica della Dia

Pubblicato il 12/07/2011

TAR Toscana sez. III 8/4/2011 n. 656

Maggioli Editore

La dichiarazione d’inizio attività non ha natura provvedimentale, trattandosi di un atto privato. Ne consegue che non è ad essa pertinente un’azione di annullamento, potendo la stessa semplicemente costituire presupposto per l’attivazione dei poteri inibitori della amministrazione, eventualmente stimolati da altri soggetti privati che si ritengano lesi dall’opera denunciata, tantomeno le si può attribuire carattere provvedimentale e ammettere che essa possa formare oggetto di ricorso giurisdizionale all` inerzia mantenuta dall’amministrazione locale a seguito del ricevimento della Dia.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2008, proposto da:
Daniela Donzelli, rappresentata e difesa dall`avv. Manuela Guzzo, con domicilio eletto presso Carolina Picchiotti in Firenze, via dei Servi 38;

contro

Comune di Grosseto in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall`avv. Graziella Ferraroni, con domicilio eletto presso Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D`Aosta 2;

nei confronti di

Maria Grazia Romani, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Cuccurullo, Giovanni Gulina, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;

per l`annullamento

della denunzia d’inizio attività 11 gennaio 2007 (prot. n. 3947; p.e. 07/2747) e successiva variante 22 aprile 2007 (prot. 124804) per intervento di “ristrutturazione edilizia relativa all’unità immobiliare adibita a civile abitazione posta nel Comune di Grosseto, loc. Marina di Grosseto, via Parini 62/64”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche implicito o formatosi per silentium, di legittimazione dell’intervento edilizio denunziato con d.i.a. 11 gennaio 2007 e successiva variante, ivi compreso – per quanto occorrer possa – l’art. 14 delle NTA e le tavole 8 e 9 della variante al PRG approvata con del. C.C. 28 luglio 1998, in parte qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto e di Maria Grazia Romani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell`udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori M. Guzzo, G. Ferraroni e U. Gulina delegato da G. Gulina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha impugnato, con atto notificato il 9.06.2008, la D.I.A. dell’11.01.2007 e la successiva variante 22.04.2007 relativi ad intervento edilizio realizzato dalla controinteressata nel lotto in Marina di Grosseto, via Parini, confinante con la sua proprietà, nonché gli atti presupposti e conseguenziali, anche impliciti o formatisi per silentium, di legittimazione dell’intervento, ivi compreso l’art. 14 delle N.T.A. e le tavole 8 e 9 della variante al P.R.G. del Comune di Grosseto.
Denuncia: 1) violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 78, 79, 82, 83 e 84 legge reg. n. 1/2005, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, sostenendo che l’intervento in questione eccedeva la categoria della ristrutturazione, in quanto tratterebbesi di sostituzione edilizia e nuova edificazione, necessitante di previo rilascio di permesso di costruire; 2) violazione dell’art. 97 Cost., violazione degli artt. 78, 79, 82, 83, 84 legge reg. n. 1/2005, violazione dell’art. 14 delle N.T.A., eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti sotto altro profilo, sostenendo che mancavano anche i presupposti sostanziali per l’attuazione dell’intervento in quanto l’art. 14 N.T.A. non consentirebbe la realizzazione della trasformazione denunciata, che non integrerebbe una ricostruzione fedele; 3) violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 873 c.c., dell’art. 14 N.T.A. ed eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti, per mancata osservanza delle distanze minime tra edifici frontistanti, ed, eventualmente, illegittimità, in parte qua, delle previsioni urbanistiche contenute nell’art. 14 cit. e nelle tavole 8 e 9 della variante al P.R.G., ove ritenuto che esse consentano deroghe alla distanza minima di tre metri.
Resistono il Comune di Grosseto e la controinteressata, che replicano in memoria; in particolare vengono eccepite l’inammissibilità della impugnazione della D.I.A., in quanto non avente natura provvedimentale, e la tardività della proposizione, nel giugno 2008, del gravame, atteso che la ricorrente aveva avuto conoscenza della denuncia e della variante sin dal 26.02.2008 a seguito di istanza di accesso che ella stessa aveva presentato al Comune; nel merito si rileva che il fabbricato è stato ricostruito nel rispetto della superficie coperta esistente e si sviluppa all’interno della sagoma di massimo ingombro evidenziata nella tav. 8 allegata alle N.T.A. e che l’incremento di volumetria, connesso all’impostazione a + cm. 30 della quota di calpestio, antecedentemente a quota 0, costituisce deroga ammessa dall’art. 14, 9° capoverso, delle N.T.A., mentre l’impugnazione dell’art. 14 cit. sarebbe inammissibile, avendovi la ricorrente prestato acquiescenza per essersene ella stessa avvalsa in occasione della ristrutturazione del proprio fabbricato.
Anche la ricorrente ha dimesso memoria, insistendo nei motivi proposti e replicando alle eccezioni avversarie.
Il ricorso è stato posto in decisone all’udienza del 16.12.2010.

DIRITTO

Preliminare esame richiede, in riferimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso, la questione, molto dibattuta e che ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali (noti alla ricorrente che vi accenna in memoria, con richiami alla giurisprudenza), della impugnabilità della D.I.A..
Il Collegio condivide al riguardo l’indirizzo, ormai prevalente, secondo il quale (v., recentemente, Cons. Stato, Sez IV, 13.05.2010, n. 2139 e id, Sez. VI, 15.04.2010, n. 2139, cui si rinvia, a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.) la dichiarazione d’inizio attività non ha natura provvedimentale, trattandosi di un atto privato, e non è, pertanto, ad essa pertinente un’azione di annullamento, potendo la stessa semplicemente costituire presupposto per l’attivazione dei poteri inbitori della amministrazione, eventualmente stimolati da altri soggetti privati che si ritengano lesi dall’opera denunciata; né può attribuirsi carattere provvedimentale, onde ammettere che essa possa formare oggetto di ricorso giurisdizionale, alla mera inerzia mantenuta dall’amministrazione a seguito del ricevimento della D.I.A., che rileva quale puro fatto (cfr. Cons. Stato, Sez IV, 19.09.2008, n. 4513).
Il ricorso proposto va, quindi, dichiarato inammissibile.
Sussistono, in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza, stante la complessità delle questioni implicate, giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall`autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l`intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario

L`ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




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