REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello N.R.G. 533/2009 proposto da Aldo, Emma, Tarsilla e Immacolata Pappalardo, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Vitolo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio Viglione – Vitolo in Roma, via Ovidio n. 32;
contro
il Comune di Montoro Inferiore, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Laudadio e dall’avv. Alberto Vitale, e con gli stessi domiciliato in Roma, via Alessandro III, n. 6,
per l`annullamento
della sentenza n. 3385/2008 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sez. staccata di Salerno, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l`atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla Camera di Consiglio del 21 aprile 2009, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Vitolo e l’avv. F. Laudadio.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza della quale viene chiesta la riforma, il TAR Salerno ha accolto il ricorso degli istanti per l’esecuzione della sentenza n. 2168/2006 dello stesso TAR (non sospesa dal Consiglio di Stato) di condanna al risarcimento del danno a carico del Comune di Montoro Inferiore per l’illegittima ablazione di immobili di loro proprietà, ed ha dichiarato, tra l’altro, l’obbligo del Comune stesso di provvedere al pagamento della somma di 91.327,50 euro (determinata ex art. 35 comma 3, d.lgs. n. 80/1998), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Con l’odierno gravame, gli istanti riconoscono la correttezza della sentenza impugnata, che ha condannato il Comune di Montoro Inferiore a risarcire il danno subito per l’illecita ablazione del terreno di loro proprietà, ma lamentano che il C.T.U., le cui risultanze sono state ritenute congrue dal TAR, abbia quantificato in maniera errata il valore di mercato del fondo. Sarebbe, infatti, errata la determinazione del valore avanti indicato sulla base della destinazione urbanistica del p.r.g. del 1998 (zona F1 – aree per attrezzature di interesse comune e per l’istruzione), mentre avrebbe dovuto farsi riferimento alla disciplina urbanistica previgente, prima che fosse introdotto il vincolo preordinato all’esproprio, vale a dire alla destinazione a zona C edificabile, come individuata dal pdf. Non sarebbero state, inoltre, considerate le altre voci che devono concorrere alla esatta determinazione del risarcimento del danno (valore di mercato dei beni occupati, aumentato dal plusvalore apportato dalle costruzioni realizzate dal Comune; deprezzamento del valore residuo; indennità di occupazione dei terreni, dalla data di immissione in possesso – 10.02.03 - all’attualità; indennità per la perdita del godimento dei beni dal giorno della immissione in possesso alla data di ultimazione dei lavori; i costi sostenuti per il riadattamento delle porzioni immobiliari eventualmente restituite; indennizzo a titolo di danni morali). Sarebbe, da ultimo errato il calcolo degli interessi e della rivalutazione dal deposito della consulenza tecnica di ufficio (07.04.08), mentre gli interessi legali sulla somma pari al valore venale delle porzioni del fondo occupate vanno calcolati dalla data di immissione in possesso fino all’effettivo soddisfo, e la rivalutazione monetaria dalla data di ultimazione dei lavori fino al deposito della impugnata decisione, momento in cui il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
3. Resiste il Comune di Montoro Inferiore, chiedendo la reiezione dell’appello siccome infondato.
4. Il gravame, trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 21 aprile 2009, è parzialmente fondato.
Deve essere precisato che la sentenza impugnata è stata emessa in esecuzione di precedente sentenza dello stesso TAR Salerno, che si era pronunciato sulla liquidazione del danno, “da quantificarsi – ai sensi dell’art. 35 d.lgvo n. 80/98….mediante proposta a favore degli aventi diritto di pagamento di una somma quantificata con riferimento al valore reale dei beni”.
La precisazione è necessaria per dichiarare infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che il primo giudice non abbia considerato le voci avanti richiamate, al fine di una corretta determinazione del risarcimento del danno accordato.
Tali voci, infatti, non sono contemplate nella sentenza n. 2168/2006 del TAR Salerno, alla quale è stata data esecuzione con la sentenza gravata, dal momento che la prima sentenza si limita a riconoscere il risarcimento del danno a motivo dell’illecita ablazione del terreno, da determinarsi ai sensi dell’art. 43 del d.p.r. n. 327/2001, sebbene non sia stato allegato e dimostrato “il concreto pregiudizio subito”. Per questo, bisogna convenire con il TAR che ha individuato l’unico criterio per la determinazione del risarcimento del danno nel “valore di mercato del fondo”.
Detto questo, è priva di fondamento la prima censura con la quale si pretende che il valore di mercato del terreno in questione debba essere determinato, tenendo conto della sua destinazione urbanistica (C-edificabile), risalente al lontano p.d.f. approvato nel 1979, e non invece di quella del p.r.g. vigente dal 1998 (zona F1 – aree per attrezzature di interesse comune e per l’istruzione).
Viene invocata al riguardo una giurisprudenza del giudice ordinario e amministrativo, che non ha alcun riscontro, essendo pacifico l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale deve tenersi conto, nella determinazione del valore di mercato del bene, della destinazione urbanistica esistente al momento della illecita ablazione del bene, che nella specie esclude ogni possibilità di edificazione (Cass. Civ., sez. I, n. 15704 del 2001; n. 15616 del 2007).
Fondata è invece la censura con la quale si deduce che erroneamente il primo giudice, dopo avere correttamente riconosciuto il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, costituendo l’obbligazione risarcitoria da occupazione appropriativa debito di valore, abbia fatto decorrere entrambi dalla data di calcolo sino al soddisfo, “laddove la prima coincide con la data di deposito della consulenza tecnica d’ufficio (7 aprile 2008)”.
Sul punto, anche il Comune non spiega la ragione per cui il riferimento alla data di deposito della consulenza tecnica d’ufficio debba essere considerato valido ai fini della “decorrenza della data di calcolo” di interessi e rivalutazione, sino al soddisfo. Viene, infatti, richiamato il costante orientamento giurisprudenziale (che non viene messo in discussione), secondo il quale il debito risarcitorio costituisce una obbligazione di valore, e null’altro viene detto.
Essendo pacifico, dunque, che il debito risarcitorio è un debito di valore, e che il valore reale del bene va definito al momento della ultimazione dei lavori, alla cui data è avvenuta la perdita del diritto di proprietà, la rivalutazione monetaria, necessaria per attualizzare il risarcimento del danno emergente per equivalente, dovrà decorrere dalla data di irreversibile trasformazione del terreno, e dovrà avere come dies ad quem la data della presente decisione, alla quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta (Cass. Civ., sez. III, 17 gennaio 2003, n. 608; C. S., n. 1768/2003). Sulla somma complessiva dovuta devono essere corrisposti gli interessi legali sino al soddisfo (C.S. n. 6064/2006)
L’appello va, pertanto, in parte accolto, e in parte respinto.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, in parte accoglie e in parte respinge l’appello in epigrafe. Compensa le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall`Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) nella Camera di Consiglio con l`intervento dei Signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere, est.
Antonino Anastasi Consigliere
Salvatore Cacace Consigliere
Sandro Aureli Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Romeo
Giuseppe Romeo
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
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