Sull`autorizzazione alla lottizzazione di terreni, il sindacato giurisdizionale può solo verificare la coerenza e ragionevolezza espressa dalle valutazioni dell’amministrazione. Le scelte tecniche seguite dall’amministrazione non possono essere sostituite da quelle del giudice.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al n. 1664/2004 proposto da
Bifulco Giuseppina quale legale rappresentante della società G.B. Costruzioni s.a.s. e Mascolo Fortuna, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Palma ed elettivamente domiciliati presso lo studio Palma – Schettini, in Roma, via del Foro Traiano, 1/A;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del P.C.M. in carica, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, Autorità di Bacino Nord Occidentale della Regione Campania, rappresentati e difesi dall`Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Maria D’Elia ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poli, n. 29;
Comune di Casamarciano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania – Napoli, sez. I, 12 giugno 2003 n. 7524.
Visto il ricorso in appello;
visto l`atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali e regionale appellate;
visti gli atti tutti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 19 maggio 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis;
uditi l’avv. Palma per gli appellanti e l’avv. dello Stato G. Noviello per le amministrazioni costituite;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Gli odierni appellanti, proprietari di un lotto di terreno sito nel comune di Casamarciano, riportato in catasto al f. 3, p.lle 338 (di proprietà della sig.ra Mascolo) e 702 e (in parte) 703 (di proprietà della impresa Bifuclo Costruzioni), ubicato all’incrocio tra via Olivella e via Sitonno, ricadente in zona B – residenziale di completamento – del vigente p.r.g. di Casamarciano, terreno per il quale è stata domandata autorizzazione alla lottizzazione, con il ricorso di primo grado impugnavano la delibera n. 11 del 10 maggio 2002 con la quale il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino Nord Occidentale della Campania aveva adottato il piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 della legge 183 del 1989 e 1-bis della legge 365 del 2000.
Lamentavano che in seguito a tale piano gran parte del territorio del comune di Casamarciano e, in particolare, l’immobile di proprietà di essi ricorrenti, è stato incluso nelle aree a rischio idrogeologico, con grave limite alla edificabilità dei suoli.
Sostenevano che “sulla scorta di conoscenze storiche ed indagini conoscitive di maggior approfondimento e dettaglio, rispetto a quelle condotte dall’Autorità di bacino intimata”, si sarebbe pervenuti a “una perimetrazione dell’area a rischio idraulico di gran lunga inferiore a quella indicata in detto piano stralcio.”
2. Il Tar adito ha respinto il ricorso.
Di qui il presente appello.
3. Si lamenta che la sentenza non avrebbe dato alcun peso alla consulenza tecnica di parte prodotta in prime cure.
Si assume che erroneamente il giudice di primo grado si sarebbe limitato ad un sindacato <> della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, trascurando le <> che la c.t. di parte avrebbe evidenziato.
La c.t. di parte dimostrerebbe che il rischio idraulico sarebbe stato sovrastimato dalla P.A., anche ove si considerino i dati storici (non si sono verificati negli anni addietro eventi alluvionali atti a comprovare il rischio idraulico), e gli interventi di mitigazione del rischio posti in essere nel corso degli anni dalla locale Comunità montana.
Di qui il difetto di motivazione degli atti impugnati tanto più grave ove si consideri la gravità delle conseguenze di tali atti per la proprietà privata, che hanno imposto misure di salvaguardia senza un’adeguata ponderazione degli interessi in gioco.
4. La censura proposta è infondata e pertanto l’appello è da respingere.
4.1. Sebbene sia stato dato pieno ingresso al sindacato giurisdizionale sulla c.d. discrezionalità tecnica, e sebbene da tempo questo Consesso abbia abbandonato la distinzione tra controllo <> e controllo <>, si deve nel caso di specie concordare con le conclusioni cui è pervenuta la sentenza del Tar.
Invero, laddove le valutazioni di carattere tecnico siano opinabili, in quanto tecnicamente vi siano più possibili soluzioni, a causa delle limitate conoscenze della scienza e della tecnica più aggiornate, il sindacato giurisdizionale non può andare oltre la verifica della logicità, coerenza, ragionevolezza, delle valutazioni dell’Amministrazione, e la verifica che non vi siano travisamenti dei fatti (oltre cioè la verifica della attendibilità della valutazione secondo le conoscenze della materia applicata).
Non è invece consentito che a fronte di una pluralità di soluzioni tecniche offerte dallo stato dell’arte, tutte attendibili secondo la scienza, la scelta tecnica seguita dall’Amministrazione venga sostituita da quella del giudice.
Tanto vale, a maggior ragione, in casi, come quello di specie, in cui sulle valutazioni tecniche si innesti la scelta di una di esse, operata non solo secondo parametri tecnici, ma anche secondo parametri di discrezionalità amministrativa in senso proprio.
4.2. Nel caso di specie, gli argomenti addotti con gli scritti di parte (ricorso di primo grado, appello, c.t.), non evidenziano alcuna illogicità, incoerenza, travisamento, dell’operato dell’amministrazione.
Ciò che si contesta è di aver utilizzato un criterio prudenziale e precauzionale, volto a considerare elevato il rischio idrogeologico, laddove la c.t. di parte considera il rischio non elevato, alla luce dei dati storici e degli interventi di mitigazione del rischio nel frattempo intervenuti.
4.3. Ma, come ha già puntualmente evidenziato il Tar:
a) da un lato, i dati storici non sono dirimenti, anche ove si considerino i recenti cambiamenti climatici, atteso che anche la limitrofa zona del Sarno non era storicamente considerata a rischio idrogeologico, prima degli eventi alluvionali disastrosi del giugno 1998 (Sarno) e del 2000 (Quindici);
b) dall’altro lato gli interventi di mitigazione del rischio posti in essere dalla locale Comunità Montana comprovano proprio l’esistenza del rischio;
c) attendibile si palesa il provvedimento impugnato, ove si considerino le caratteristiche dei luoghi e in particolare l’ubicazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti, posta in prossimità dello sbocco di uno dei valloni, c.d. vallone Astolelle, che solcano la collina di Casamarciano, alta oltre 450 mt. s.l.m.; sicché l’area in questione trovandosi nell’impluvio a valle del versante montuoso è direttamente interessata dagli afflussi idraulici e potenzialmente fanosi provenienti dal bacino imbrifero a monte;
d) il provvedimento impugnato è stato emesso in attuazione della decretazione di urgenza del 1998-2000 posta in essere a seguito dei tragici eventi di Sarno e Quindici, e pertanto correttamente utilizza un criterio prudenziale e precauzionale.
4.4. Alla luce di quanto esposto, neppure sussiste il lamentato difetto di motivazione e la lamentata mancata adeguata ponderazione degli interessi in gioco.
Per quanto esposto l’appello va respinto.
5. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2009, con la partecipazione di:
Giuseppe Barbagallo - Presidente
Paolo Buonvino - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Consigliere relatore ed estensore
Domenico Cafini - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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