di Paola Rossi
La sentenza della Corte di cassazione n. 15785/16
Il Comune risponde del sinistro che ha determinato la morte di un automobilista per aver errato nella collocazione su strada dei dissuasori di parcheggio. Così la Corte di cassazione civile con la sentenza n. 15785/16, depositata venerdì, ha riconosciuto la responsabilità del Comune sia per colpa sia in quanto custode.
La vicenda
La Corte di cassazione ha dato torto al Comune ricorrente, che era stato chiamato in giudizio per risarcimento danni da parte dei familiari di un automobilista che aveva perso la vita in un incidente originato dall'impatto di un dissuasore di parcheggio in cemento (cosiddetto fittone). In primo grado non era stata riconosciuta la colpa del Comune nel posizionare il dissuasore e quindi esclusa la sua responsabilità aquiliana ex articolo 2049 del Codice civile. Ma soprattutto il tribunale pur risonoscendo l'obbligo del custode in capo all'ente locale aveva escluso però la sua responsabilità ex articolo 2051 del Cc in quanto la velocità dell'autovettura avrebbe determinato quel caso fortuito che è appunto l'esimente a favore del custode. La Corte d'appello ha ribaltato il giudizio riconoscendo entrambi i tipi di responsabilità a carico del Comune, ma ha accordato i danni solo nella misura del 50% per il concorso di colpa del conducente deceduto.
Responsabile civile il Comune
Emerge quindi che non vi è stato alcun dubbio da parte dei giudici -di tutti e tre i gradi di giudizio - sulla circostanza che il Comune fosse giuridicamente custode del bene posizionato su una strada comunale. Neanche la condotta colposa del cittadino è stata sufficiente a farne venir meno la responsabilità. Il Comune aveva, infatti, tentato di riproporre una ricoorente difesa degli enti pubblici coinvolti in vicende simili e cioè di non essere giuridicamente custode a causa «dell'estensione del demanio stradale, tale da non consenitre un effettivo controllo ed intervento sul bene». Ma la Cassazione respinge tale tesi in base a un proprio precedente dove si afferma che la strada comunale è «in piena disponibilità e sotto la custodia ed il controllo dell'Ente».
Uso anoamlo e potenzialità lesiva
Il Comune ha sostenuto l'uso anomalo del bene comunale da parte del danneggito, ha contestao che il posizionamento fosse di lesivo e ha precisato che i fittoni antiparcheggio fossere studiati nell'interesse dei pedoni e non degli automobilisti. La Cassazione ha ricordato all'ente comunale che è responsabile per i danni arrecati ai terzi e in quanto custode deve evitare che il bene sia potenziualmente lesivo per poterinvocare l'uso anomalo da parte del danneggiato.
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