Le scadenze temporali sembrano lontane ma occorre attrezzarsi mettendo gli Enti Locali, Comuni in primis, nelle condizioni di poter gestire la prevedibile mole di lavoro che si riverserà sugli Sportelli Unici per l’Edilizia e per le Attività Produttive.
di Raffaele Di Marcello – Direttore Nuovo Giornale UNITEL
Martedi 12 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato con 370 voti favorevoli, 199 contrari 46 astenuti la Direttiva Europea EPBD (Energy performance of building directive) meglio conosciuta come Case green. Dopo un anno di trattative, l’assemblea plenaria ha chiuso il percorso del provvedimento, che ora dovrà ricevere l’approvazione formale del Consiglio e poi andrà in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore.
Lo scopo della revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici nel settore edilizio entro il 2030 e pervenire alla neutralità climatica entro il 2050. Tra gli obiettivi figurano anche la ristrutturazione di un maggior numero di edifici con le prestazioni peggiori e una migliore diffusione delle informazioni sul rendimento energetico.
La direttiva è stata approvata dal Parlamento in via definitiva con 370 voti favorevoli, 199 voti contrari e 46 astensioni.
Obiettivi di riduzione delle emissioni
Secondo la nuova normativa, tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2030. Inoltre, i nuovi edifici occupati o di proprietà delle autorità pubbliche dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028. Gli Stati membri potranno tenere conto, nel calcolare le emissioni, del potenziale impatto sul riscaldamento globale del corso del ciclo di vita di un edificio, inclusi la produzione e lo smaltimento dei prodotti da costruzione utilizzati per realizzarlo.
Per gli edifici residenziali, i Paesi membri dovranno adottare misure per garantire una riduzione dell'energia primaria media utilizzata di almeno il 16% entro il 2030 e di almeno il 20-22% entro il 2035.
In base alla nuova direttiva, gli Stati membri dovranno inoltre ristrutturare il 16% degli edifici non residenziali con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% entro il 2033, introducendo requisiti minimi di prestazione energetica.
Se tecnicamente ed economicamente fattibile, i Paesi membri dovranno garantire l'installazione progressiva di impianti solari negli edifici pubblici e non residenziali, in funzione delle loro dimensioni, e in tutti i nuovi edifici residenziali entro il 2030.
Eliminazione graduale delle caldaie a combustibili fossili
Gli Stati membri dovranno spiegare come intendono predisporre misure vincolanti per decarbonizzare i sistemi di riscaldamento eliminando, gradualmente, i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffreddamento entro il 2040. A partire dal 2025, sarà vietata la concessione di sovvenzioni alle caldaie autonome a combustibili fossili. Saranno ancora possibili incentivi finanziari per i sistemi di riscaldamento che usano una quantità significativa di energia rinnovabile, come quelli che combinano una caldaia con un impianto solare termico o una pompa di calore.
Esenzioni
La nuova normativa non si applica agli edifici agricoli e agli edifici storici, e i Paesi membri possono decidere di escludere anche gli edifici protetti per il particolare valore architettonico o storico, gli edifici temporanei, le chiese e i luoghi di culto.
Prossime tappe
Per diventare legge, la direttiva dovrà ora essere approvata formalmente anche dal Consiglio dei ministri.
Contesto
Secondo la Commissione europea, gli edifici dell'Unione europea sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra. Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che fa parte del pacchetto "Pronti per il 55%". Secondo la normativa europea sul clima del luglio 2021 gli obiettivi ambientali per il 2030 e il 2050 sono diventati vincolanti per tutti i Paesi UE.
In Italia, secondo il rapporto dell’ISPRA dal titolo “Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi”, pubblicato nell’aprile del 2023, le emissioni dagli edifici utilizzati a scopo residenziale e da altri settori costituiscono, in media, il 20% delle emissioni del settore Energia, considerando l’intero periodo 1990-2021. Dal 2009-2010 tale contributo è salito fino al 25% circa.
L'articolo 3 della Direttiva richiede agli Stati membri di adottare, in luogo della strategia di ristrutturazione a lungo termine prevista dalla direttiva 2010/31/UE, un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, la cui predisposizione passa attraverso un processo scandito da periodiche interlocuzioni tra Stati e Commissione. In particolare:
La prima proposta di piano dovrà essere presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2024 e la Commissione dovrà, a sua volta, rivolgere agli Stati le proprie raccomandazioni entro i sei mesi successivi. Il primo piano definitivo dovrà essere presentato alla Commissione entro il 30 giugno 2025.
Il nuovo piano, a differenza della strategia di ristrutturazione a lungo termine, deve garantire la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici esistenti nel quadro degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, nel perseguimento di un risultato ultimo che non è più quello della loro trasformazione in edifici a energia quasi zero, bensì in edifici a emissioni zero.
Oltre a una rassegna del parco immobiliare nazionale per tipi di edifici, epoche di costruzione e zone climatiche, fondata, se del caso, oltre che su campionamenti statistici, anche sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica, il piano deve prevedere:
Sostegni economici.
L’art. 15 della Direttiva prevede che, nell'ottica di trasformare i rispettivi parchi immobiliari in edifici a emissioni zero entro il 2050, gli Stati siano tenuti a predisporre strumenti finanziari e normativi consoni a rimuovere gli ostacoli – di natura economica e non – che si frappongono all' esecuzione delle ristrutturazioni energetiche, in coerenza con i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione edilizia. Allo scopo, si stabilisce che gli Stati membri, tra l'altro:
Al più tardi dal 1º gennaio 2027, gli Stati membri non potranno più offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti prima del 2027.
Quanto agli incentivi finanziari, essi vanno destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare. Laddove tali incentivi vengano destinati ai proprietari di edifici o unità immobiliari per la ristrutturazione di edifici o unità immobiliari affittati, gli Stati devono provvedere affinché vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari, in particolare fornendo un sostegno locativo oppure imponendo limiti agli aumenti dei canoni di locazione.
Il ruolo dei Comuni.
Nei prossimi anni si prospetta per gli uffici tecnici comunali un aumento della mole di lavoro che, difficilmente, le attuali strutture riusciranno a sostenere. L’ipotesi di garantire strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici, si scontra con l’attuale carenza di organico dei Comuni, in particolare nei settori tecnici. L’epoca del superbonus dovrebbe aver insegnato che, senza personale pubblico qualificato, e motivato, anche economicamente, nessuna riforma, per quanto condivisibile, potrà avere successo. Il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, previsto dalla Direttiva, deve contenere anche il “panorama delle risorse amministrative” necessarie per l’attuazione, risorse che non possono essere solo economiche ma anche, e soprattutto, umane e gestionali.
Ci auguriamo quindi, come UNITEL, che la nuova Direttiva sia l’occasione per ridare ai Comuni la centralità che già, di fatto, occupano nei processi amministrativi, centralità spesso offuscata da una visione verticistica del “sistema paese” contraria ai principi dell’art. 5 della Costituzione che, va ricordato, ribadisce, all’art. 114, che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.”
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