TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 11 dicembre 2015 n. 1921 (sulla illegittimità di una cartella di di Equitalia di pagamento di somme per oneri di urbanizzazione, ove il permesso di costruire non sia stato utilizzato), con 4 documenti correlati - Pres. Schillaci, Est. Sidoti – Mazza (Avv. Mazza) c. Comune di San Fili (Avv. Cribari) e Equitalia Sud Spa Cosenza (n.c.) – (accoglie).
E’ illegittima e va annullata la cartella con la quale Equitalia ha intimato il pagamento di una somma di denaro a titolo di oneri di urbanizzazione per un permesso di costruire, nel caso in cui il titolare del permesso di costruire non abbia utilizzato l’atto di assenso edificatorio e non abbia realizzato alcun manufatto; infatti, qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, viene meno la giustificazione causale della corresponsione di somme a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione (1).
(1) Ha rilevato la sentenza in rassegna che il contributo concessorio è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito, a nulla rilevando che l’interessato non abbia mai comunicato alla amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo edilizio, né abbia mai presentato alcuna istanza di sgravio.
Cfr. sul principio Cons. Stato, Sez. V, 2.2.1988 n. 105; id. 12.6.1995 n. 894 e 23.6.2003 n. 3714; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 24.3.2010 n. 728; TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, 12.3.2008 n. 2294; TAR Abruzzo 15.12.2006 n. 890; TAR Parma 7.4.1998 n. 149; da ultimo TAR Marche, sez. I, sent. 6.2.15 n. 114 e TAR Puglia Bari, sez. III, 17.3.2015 n.420.
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