P. Minetti (La Gazzetta degli Enti Locali 5/1/2010)
Com’è noto l’articolo 159 del d.lgs. 42/2004 (“codice Urbani”) prevede[va] una disciplina transitoria del rilascio della autorizzazione paesaggistica per opere edilizie che fossero state eseguite in una zona soggetta a vincolo paesaggistico e, come tale, tutelata dalle disposizioni del codice medesimo.
La norma, transitoria, è stata spesso modificata dall’entrata in vigore del decreto legislativo citato fino all’art. 38 del decreto milleproroghe 2009, ossia del decreto-legge 207 del 30.12.2008 (pubblicato sulla G.U. 31.12.2008) che è stato convertito in legge al termine del mese di febbraio del medesimo anno, che ha rinviato di sei mesi l`entrata in vigore del nuovo regime dell`autorizzazione paesaggistica di cui all`art. 146 del codice dei beni culturali e paesaggistici.
A giugno è stata nuovamente prorogata di altri sei mesi fino al 31.12.2009.
La proroga, dunque, e, con essa, la vigenza della norma transitoria scadono oggi.
Fino ad oggi il Ministero, attraverso la soprintendenza, ha continuato ad intervenire “a posteriori” dopo che l’autorizzazione paesaggistica era stata rilasciata dall’ente competente alla gestione del vincolo, ossia la regione.
Questo ente spesso ha delegato le proprie funzioni ad un ente diverso, il comune, che ha esercitato il potere fino ad oggi.
Da domani va tutto ripensato e riscritto perché non vi sarà più l’esercizio del potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica che aveva, come effetto e conseguenza, quello di travolgere i titoli edilizi che non possono avere alcun effetto.
Infatti il legislatore ha specificato che l’autorizzazione costituisce un atto autonomo e presupposto del titolo edilizio.
Pertanto ciò che è avvenuto sino ad oggi, giorno in cui, oltretutto, scadono le deleghe ai comuni che l’avessero per mezzo di una legge regionale che trasferiva la delega all’esercizio del potere all’ente territoriale immediatamente a contatto con i cittadini, non accadrà più.
Non vi sarà la valutazione – nel merito – di un progetto con l’emissione di un atto da sottoporre al parere di legittimità della Soprintendenza, ma vi sarà un nuovo procedimento, più rigoroso nella sua descrizione, che si snoderà dalla richiesta dell’interessato, fino alla espressione di parere, nel merito, della Soprintendenza e la risposta alla domanda, che dovrà tenere conto di quanto abbia detto l’organo periferico del Ministero.
A dire la verità la nostra regione (Emilia-Romagna), con una deliberazione di giunta del dicembre 2008, ha già stabilito che la procedura di rilascio sarà sempre di competenza dei comuni che si dotino di una struttura specialistica per l’esame delle domande di autorizzazione paesaggistica, che sia diversa da quella già predisposta per il rilascio dei titoli edilizi.
Inoltre i comuni che abbiano una Commissione edilizia integrata, con la presenza di esperti in grado di valutare i progetti nella loro qualità architettonica e tenendo conto del loro inserimento nel paesaggio circostante, potranno proseguire nella istruttoria delle domande di autorizzazione paesaggistica ma dovranno chiedere il parere, obbligatorio e vincolante, della Soprintendenza, che sarà espresso anche nel merito.
Questa è la novità fondamentale nel passaggio tra la norma transitoria e quella che avrebbe dovuto entrare in vigore solo “a regime” ossia con l’entrata in vigore dei piani paesaggistici da parte delle Regioni.
Si sa che le stesse sono in forte ritardo sulla redazione dei piani, che avrebbero portato ad una semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni, per cui sarebbe stato sufficiente valutare la compatibilità dei progetti con il piano per avere l’assenso o valutarne la non conformità.
Attualmente, invece, i progetti dovranno essere esaminati singolarmente, e cambierà la forma del procedimento, i tempi e l’iter istruttorio.
Visto che il parere della soprintendenza sarà endoprocedimentale e dovrà essere dato entro 45 giorni.
Dalla lettera dell’articolo 146 del codice si evince un esercizio del potere, da parte dell’organo periferico del Ministero, entro il termine perentorio di rilascio del parere e pare quasi che il potere di rispondere si esaurisca, se tale termine scada.
Inoltre, attualmente, non vi è alcuna disposizione per gestire il periodo transitorio per cui le domande di autorizzazione paesaggistica che fossero già state istruite secondo il procedimento descritto all’articolo 159 e non fossero ancora state emesse dovrebbero essere istruite di nuovo, secondo le nuove regole.
Non vi è stato alcun passaggio tra il vecchio sistema e la nuova procedura, non vi sono disposizioni dettate per le amministrazioni locali.
Tuttavia vi è un decreto di semplificazione, nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, che lascia pensare che si potranno semplificare molti procedimenti afferenti a progetti di costruzioni che non hanno un grande impatto sul territorio (modifica di una finestra, apertura di una porta e simili, che avvengano su edifici che insistono su zone di vincolo paesaggistico).
Fino ad oggi eravamo abituati ad un procedimento per cui il rilascio dipendeva dal comune (delegato) o dalla regione (delegante) sulla base di una valutazione di merito del progetto che era, successivamente, ai sessanta giorni necessari per il rilascio, durante l’arco di altri sessanta giorni, esaminato solo sotto il profilo della legittimità (conformità al piano paesaggistico).
Invece il nuovo regime prevede che la soprintendenza debba esprimersi “prima” dell`approvazione del progetto e potrà quindi entrare nel merito anche della qualità architettonica espressa nel progetto.
Lo scorso anno il legislatore, con la l. 129/2008, aveva rimesso in termini le Soprintendenze ai fini dell’esercizio, in via transitoria, del potere di annullamento delle autorizzazioni rilasciate tra la data di entrata in vigore del d.lgs. 63/2008, di modifica dell’articolo 146 e dell’articolo 159 già citati (quindici giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del 9 aprile 2008) e la l. 129/08 (pubblicata sulla G.U. del 2 agosto 2008) conferendo alle stesse un termine di trenta giorni per l’esercizio di tale potere, termine decorrente dall’entrata in vigore del nuovo art. 159, ovvero dall’entrata in vigore della l. 129/2008 (3 agosto 2008).
Oggi non vi è alcuna disciplina transitoria, anche perché l’esaurimento del termine dell’articolo 159 era già conosciuto; ma l’attesa di un nuovo termine, di proroga di tale scadenza, era nell’aria e si attendeva che non si mettesse a regime un sistema diverso prima della entrata in vigore dei piani paesaggistici.
D’altronde un atto rilasciato entro la vigenza del termine dell’articolo 159 non può che seguire la sorte che lo stesso aveva tracciato, con la trasmissione in Soprintendenza per l’eventuale espressione del potere di annullamento per vizio di legittimità.
Un atto non ancora rilasciato dovrà seguire le nuove procedure, con ulteriori problemi dati dai diversi termini del procedimento previsti dall’articolo 159 e dall’articolo 146 del codice.
Attendiamo gli eventi (magari una proroga postuma?)
Utilità