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ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’: COME, QUANDO, PERCHE’

Pubblicato il 12/04/2021
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’: COME, QUANDO, PERCHE’

Il dibattito attuale nasce da una necessità impellente: ottenere la regolarità urbanistico-edilizia di un immobile per le vie brevi per non perdere il treno dei superbonus. Ci si è dimenticati una cosa però: non sempre è possibile e non per tutti gli immobili esistenti.

Sull’argomento sono stati scritti fiumi di parole, in particolare mi permetto di mettere al centro della discussione questo articolo “Scia in sanatoria: modalità operative ed effetti” e aprire un dibattito al riguardo, ponendo l’accento su alcune parole.

 

COME

Le modalità sono disciplinate da due articoli del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/01 nel testo vigente):

  • Art. 36 - Accertamento di conformità
  • Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità

 

QUANDO

Volendo semplificare l’applicabilità possiamo dire che l’articolo 36 si applica per gli interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire, mentre l’articolo 37 si applica per gli interventi realizzati in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Lasciando tutti i tecnicismi per la definizione di quali interventi ricadono nell’uno o nell’altro vorrei porre l’attenzione sull’arco temporale di applicabilità dell’art. 37, ovvero per quelle opere in corso di realizzazione (ricadenti nella sfera di applicazione delle opere soggette a SCIA) o per quelle la cui realizzazione è avvenuta nell’arco temporale di validità della segnalazione stessa (riconducibile a 3 anni dalla data di inizio lavori. Temporalità riferibile alla validità del Permesso di Costruire)

PERCHE’

Perché c’è un articolo particolare del sopra richiamato Testo Unico:

  • Art. 49 - Disposizioni fiscali

che al comma 1 recita: “Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Su questo aspetto ci si gioca tutta la bontà delle agevolazioni legate ai superbonus e pertanto diventa determinante la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile che deve beneficiare dei medesimi.

 

CONCLUSIONI

La norma è nazionale. L’applicazione però è demandata ai singoli comuni anche e soprattutto nel rispetto delle pianificazioni urbanistiche ivi esistenti che a volte rende difficile una applicabilità uniforme.

Ecco, forse il problema parte da qui: la corretta applicazione degli articoli 36 e 37 del DPR 380/01 a prescindere, visto che la loro osservanza è rimandata alla lettura puntale dell’articolo 3 (definizione degli interventi edilizi) sul quale ci si gioca l’applicabilità o meno, in alternativa, dei due articoli più volte richiamati.

IL COORDINATORE DELL'AREA CENTRO - UNITEL

Geom. Giuseppe DE IULIIS


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