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Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive

Pubblicato il 13/11/2017

Quesito:

LA DISCIPLINA DEL D.P.R. 447/1998 E' FINALIZZATA A SEMPLIFICARE I PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI. HA NATURA ECCEZIONALE E SERVE NEI COMUNI OVE IL PIANO REGOLATORE NON HA PIU' EFFICACIA ANCHE PER EFFETTO DI LEGGI REGIONALI OPPURE NEI P.R.G. OVE NON VI SONO AREE SUFFICIENTI. DUNQUE QUI DA NOI UN IMMOBILE DI CIRCA 6OO MQ. DEVE ESSERE  AMPLIATO DI ALTRI 600 PER ESSERE DESTINATO AD UN SUPERMERCATO. NATURALMENTE VENGONO MANTENUTE LE PRESCRIZIONI DI DISTANZE DAI CONFINI, ALTEZZE, DISTACCHI, DESTINAZIONE D'USO ECC. QUANDO IL P.R.G. ERA VIGENTE LA ZONA ERA DESTINATA A ''TURISTICO ALBERGHIERA''   E NELLE NORME DI ATTUAZIONE  ERA PREVISTA ANCHE L'ATTIVITA' COMMERCIALE. Desidero sapere se tale dpr art.5 e seg. nonche' il 440 del 2000 integrativo, siano tuttora  valid  ed aplicabili.

Risposta: {reg}

Preciso, anzitutto, che il d.P.R. n. 447/1998 è stato integralmente abrogato e sostituito dal d.P.R. n. 160/2010 (recante il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”), che delinea peraltro una disciplina sostanzialmente analoga alla previgente normativa.

In particolare, le previsioni contenute nell’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 sono oggi rinvenibili nell’art. 8 (Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici) del d.P.R. n. 160/2010, ai sensi del quale:

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella  sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

Ebbene, venendo al quesito posto, la disposizione attualmente in vigore al sopra richiamato art. 8, comma 3, esclude dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina le procedure inerenti alle medie e grandi strutture di vendita, definite dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 114/1998.

Pertanto, stante la riconducibilità dell’intervento in oggetto - relativo ad un “immobile di circa 6oo mq. (che) deve essere  ampliato di altri 600 per essere destinato ad un supermercato” – ad una media struttura di vendita, non potrebbe essere applicata al caso in esame la disciplina di “variante urbanistica” dettata dall’art. 8. {/reg}


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