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Omessa manutenzione stradale e la responsabilità dell'ente gestore

Pubblicato il 04/10/2017

La Terza sezione civile della Cassazione, con l' ordinanza 22801/2017 (in allegato),  ha riconosciuto la corresponsabilità dannosa dell' ente comunale proprietario della strada ed i diritti di un motociclista caduto, per propria colpa, ma che ha avuto un braccio amputato perché era finito contro un guard-rail spostato in modo da avere un bordo tagliente rivolto verso la strada.

Il principio di diritto è interessante, perché, in caso d’incidente stradale, se le conseguenze dell’urto sono aggravate dalle carenze di manutenzione dell’infrastruttura, il suo gestore non può chiamarsi fuori dall’obbligo di risarcimento per la sua quota di responsabilità, eccependo semplicemente che il sinistro è stato causato dall’imprudenza del guidatore.

 Allegati
Ordinanza 22801/2017


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