di Giovanni G.A. Dato
Alcuni enti locali hanno posto quesiti concernenti la cessione della proprietà della rete gas di cui sono comproprietari e l’incasso del relativo valore. La questione è stata esaminata dalla recente deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale controllo Abruzzo n. 234/2016/PAR.
Il quadro normativo
La deliberazione in commento ha chiarito che alla scadenza delle concessioni possono porsi, per gli enti locali, le seguenti tre opzioni:
a) l’ente non riscatta l’impianto ma affida al nuovo concessionario il servizio trasferendogli il diritto di riscatto che lo stesso eserciterà corrispondendo il valore industriale residuo-VIR (valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente secondo il costo di costruzione a nuovo) al gestore uscente e la Regulatory Asset Base-RAB (valore corrispondente al capitale investito riconosciuto ai fini tariffari) ai successivi;
b) l’ente riscatta, se non può beneficiare della devoluzione gratuita, il relativo impianto e, nell’affidare ad altro soggetto il relativo servizio, mantiene la titolarità degli impianti di rete per la cui messa a disposizione riceverà comunque una remunerazione che, al fine di non essere ricaricata eccessivamente sulle tariffe praticate all’utenza, viene determinata sulla RAB, anziché sul valore industriale, salvo eventuale adeguamento, autorizzato dall’AEEGSI, in caso di notevole scostamento rispetto al VIR;
c) l’ente riscatta l’impianto, sempre se non è prevista la devoluzione a titolo gratuito, e ne cede la proprietà, con destinazione al servizio di rete, al concessionario vincitore della gara.
In materia di vendita da parte dell’ente locale al nuovo gestore della proprietà dell’impianto è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico il quale ha chiarito che il valore di trasferimento è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (cd RAB), come riconosciuto dall’Autorità nella tariffa valida per la gestione d’ambito e come già spettante all’ente locale in quanto titolare della rete.
Pertanto, la decisione dell’ente locale di alienare o meno la rete di proprietà pubblica non deve creare nuovi oneri a carico dei clienti finali del servizio, in termini di aumento delle tariffe di distribuzione gas.
Consegue dunque, da tale lettura, che in caso della, peraltro obbligatoria, cessione della proprietà delle reti da parte del gestore uscente, quest’ultimo si vedrà riconosciuto il VIR, mentre laddove l’alienazione degli impianti avviene da parte del Comune, in sede di affidamento del servizio, il valore del trasferimento andrà determinato sulla base della RAB.
Il parere
Secondo la deliberazione, inoltre, i criteri di iscrizione nello stato patrimoniale, dei beni di proprietà degli enti locali, restano disciplinati dalle norme di contabilità pubblica e tali disposizioni tendono a privilegiare il criterio del costo storico, da rettificare solo nel caso di eventi che determinino un decremento effettivo del valore del bene. Resta fermo, peraltro, che nell’ambito della predisposizione del bilancio preventivo, la valutazione delle entrate potrà tenere conto della prevista cessione a titolo oneroso, se la stessa è divenuta concreta e attuale, i cui effetti dovranno essere stimati da parte dell’ente con criteri prudenziali che tengano conto di tutte le eventuali circostanze capaci di influire sulle effettive possibilità di realizzare i proventi derivanti dalla cessione del bene.
Utilità