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Impianti agrivoltaici. Nella legge di conversione del D.L. 175/2025 spunta un nuovo compito per i Comuni.

Pubblicato il 22/02/2026
Impianti agrivoltaici. Nella legge di conversione del D.L. 175/2025 spunta un nuovo compito per i Comuni.

di Raffaele Di Marcello

Con Legge 15 gennaio 2026 n. 4 è stato convertito il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 125, che introduce le ennesime modifiche e innovazioni alla normativa sugli impianti da Fonti di Energia Rinnovabile.

Va ricordato che l'attuale assetto autorizzatorio di tali impianti è stato introdotto con il D.Lgs. n. 387/2023 (Autorizzazione Unica) e, successivamente, anche per l'adeguamento a Direttive europee sopravvenute, sono state approvate ulteriori norme come la L. 244/2007 (D.I.A. per impianti di determinata potenza); il D.M. 19/09/2010 che ha conferito a Regioni e Province autonome l’individuazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti; il D.Lgs 28/2011 che, fatta salva l'Autorizzazione Unica, ha sostituito la D.I.A. con la Procedura Abilitativa Semplificata, di competenza comunale, e la Comunicazione relativa alle attività di edilizia libera;  il D.L. n. 76/2020 che ha introdotto la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata; il D.Lgs. 199/2021, che prevede norme provvisorie per l’individuazione delle cosidette "aree idonee", in attesa di un Decreto interministeriale che ne specificasse le caratteristiche; il D.M. del 2 luglio 2024 che ha individuato le aree idonee, a cui si è sovrapposto il D.L. 15 maggio 2024, n. 63, poi convertito con Legge 101/2024, che ha vietato l'installazione di impianti nelle zone agricole; il D.Lgs 25 novembre 2024, n. 190, detto "Testo Unico delle rinnovabili", modificato; dal D.L. 19/2025, convertito dalla Legge 60/2025; dal D.L. 73/2025, convertito dalla Legge 105/2025; dal D.L. 175/2025, convertito dalla Legge 4/2026; dal D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178; dalla Legge 30/12/2025, n. 199.

In particolare, la legge n. 4 del 15 gennaio 2026, alla quale ANCI ha dedicato un approfondimento, introduce, all'art. 4, comma 1, lettera f-bis del D.Lgs. n. 190/2024, la definizione di impianto agrivoltaico, quale "impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione".

Una definizione non solo strutturale ma funzionale, che prevede l'introduzione, all'art. 11, comma 8 dello stesso D.Lgs. n. 190/2024, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, la verifica della persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale da parte del Comune territorialmente competente.

Una disposizione che, come sottolinea ANCI, avrà impatti sui Comuni, in quanto essa introduce in capo agli enti locali una nuova attività di verifica da svolgere nei cinque anni dall’installazione dell’impianto, finalizzata ad accertare l’idoneità del sito alle attività agro-pastorali, rappresentando una potenziale criticità per gli Enti, considerato che l’esercizio di tale funzione, in assenza di risorse aggiuntive, potrebbe richiedere il ricorso a competenze tecniche esterne con oneri significativi, salvo che vengano definiti protocolli operativi uniformi e accordi con soggetti o tecnostrutture competenti a livello nazionale.

Una ulteriore dimostrazione di come, in ambito nazionale, e spesso anche regionale, si demandino o deleghino ai Comuni funzioni ed oneri, senza tenere in minima considerazione l'attuale situazione organizzativa degli stessi, ignorando le richieste e le osservazioni che pervengono dagli Enti Locali, contribuendo, sempre più, a mettere in seria crisi la macchina organizzativa comunale.

Ricordiamo che dei 7.896 Comuni che ci sono in Italia oltre 5.500 hanno meno di 5.000 abitati (il 70 % del totale) e, di questi, più di 1.900 hanno meno di 1.000 abitanti, con uffici tecnici sottodimensionati come quantità di personale competenze professionali.

Ricordiamo che l’articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 - in ottemperanza dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - dichiara che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

l-bis) i servizi in materia statistica.

I servizi tecnici comunali si occupano, in particolare, di rilascio di procedure inerenti la toponomastica, il catasto, l’edilizia, il genio civile, l’urbanistica, la pianificazione territoriale, la vigilanza urbanistico-edilizia, l’edilizia economica e popolare, lo sportello unico per le attività produttive, i lavori pubblici, le manutenzioni, i beni paesaggistici, i vincoli idrogeologici, l’assetto del territorio, oltre ad altre, spesso delegate dalle Regioni, con organici ampiamente sotto dimensionati.

Ogni ulteriore incombenza, affidata con norma statale o regionale, andrebbe fortemente valutata, considerato anche che esiste, in Italia, un Ente che, storicamente, ha svolto egregiamente compiti di area vasta, quale la Provincia, che la riforma della Legge 56/2014 (nota come "Legge Delrio") ha ampiamente depotenziato e che necessita reinseire nel sistema amministrativo italiano, riconferendogli compiti propri, oltre ad ulteriori, all’interno di una redistribuzione di competenze che sgravi i Comuni di pesi che non posso più, oggettivamente, essere sopportati.

Non saranno controlli agli agrivoltaici a far cedere le macchine amministrative comunali, ma, come afferma un antico proverbio, “cento niente uccisero l’asino”...

 

 

N.B. Gli articoli pubblicati su questo sito riflettono le opinioni personali degli autori e non rappresentano necessariamente il punto di vista dell'UNITEL - Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali. I contenuti sono a scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza professionale. L'autore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute negli articoli.


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