Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, che si avvale del supporto tecnico-amministrativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’Ispra, è formato da esponenti del mondo della cultura, delle professioni e delle istituzioni, in modo da integrare competenze ed esperienze differenti.
Istituto con la legge 14 gennaio 2013, n. 10, ed in particolare con l’art. 3, comma 1, che prevedeva che, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), venisse insediato un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, è stato riorganizzato, dopo un periodo di stallo, con decreto ministeriale 29 novembre 2023, n. 401, che ha individuato le sue attribuzioni, nonché la composizione e le modalità di funzionamento.
Attualmente il Comitato è composto da sedici membri, nominati tra persone di particolare e comprovata competenza ed esperienza tecnica, culturale, professionale o giuridica nel settore ambientale. Sono membri di diritto il Comandante del CUFA, Comando Unità forestali, ambientali a agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e il Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Altri nove componenti sono designati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, tra cui il Presidente, anche tra soggetti estranei all’amministrazione; due membri sono designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tra soggetti estranei all’amministrazione; un membro esperto è designato dall’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani e due membri vengono designati dalle Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge luglio 1986, n. 349.
Compiti del Comitato sono:
a) effettuare azioni di monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n.113 e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l’attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della predetta legge 14 gennaio 2013 n. 10, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza e delle alberature e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa vigente;
f) monitorare l’attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all’art. 1, comma 1, della stessa legge 14 gennaio 2013 n. 10;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici;
h) d’intesa con le regioni e i comuni, presentare, in allegato alla relazione di cui alla lettera e) del presente articolo, un rapporto annuale sull’applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e, in particolare, ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti;
i) supportare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell’equilibrio tra comunità umana e ambientale naturale, di cui all’art. 1, comma 2, legge 14 gennaio 2013 n. 10.
Dal suo primo insediamento, nel 2014, il Comitato ha prodotto numerosi documenti, tra i quali le "Linee guida per la gestione del verde pubblico" nonchè relazioni annuali dove viene fatto il punto sull'attuazione della Legge 10/2013.
Nella relazione annuale 2025 il Comitato ricorda che il 18 agosto 2024, è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/1991, noto anche come "Regolamento sul Ripristino della Natura” o Nature Restoration Law, che rappresenta un atto normativo dell'Unione Europea orientato a ripristinare la biodiversità e la salute degli ecosistemi e che prevede nuovi e stringenti obblighi per gli Stati membri, finalizzati ad un graduale miglioramento degli ecosistemi degradati presenti nell’Unione (http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj - GU del 29.7.2024). Sulla base del Regolamento, gli Stati membri dovranno predisporre un Piano Nazionale per il ripristino del buono stato degli habitat terrestri, marini, urbani, forestali e agricoli che risultano degradati, da realizzare secondo precisi obiettivi e scadenze: il 30% degli habitat al 2030, il 60% al 2040 e il 90% al 2050.
Il Piano di ripristino è richiesto ad ogni Stato Membro dalla Commissione Europea, entro il 1° settembre 2026 e sarà il risultato di un monitoraggio del territorio e dell’individuazione delle misure da adottare per raggiungere gli obiettivi stabiliti a seconda delle diverse tipologie di habitat da migliorare e sui quali intervenire.
Successivamente alla valutazione da parte della Commissione UE, gli Stati membri attueranno quanto previsto dai propri Piani fornendo aggiornamenti sullo stato di attuazione.
Le azioni di tutela e salvaguardia previste dal Regolamento UE 2024/1991 vanno quindi ad aggiungersi a quanto già indicato nelle Direttive 2009/147/Ce (Uccelli) e 92/43/Cee (Habitat).
L'articolo 13 del Regolamento specifica che gli Stati membri, nell'attuare le misure di ripristino, devono contribuire, nel loro complesso, all'impegno dell'Unione mettendo a dimora almeno tre miliardi di nuovi alberi, entro il 2030. Tale azione rientra in un contesto più ampio di ripristino della natura, con l'obiettivo di migliorare lo stato ambientale di almeno il 20% delle zone terrestri e marine, entro il 2030 e degli altri ecosistemi entro il 2050.
Un obiettivo ambizioso che, però, richiede aggiornamenti normativi e regolamentari e una diversa organizzazione, anche degli Enti pubblici, chiamati a progettare ed attuare le azioni per l'implementazone del verde urbano, Comuni in primis.
Invitiamo tutti i colleghi e le colleghe a collegarsi alla pagina web del Comitato e a prendere visione della documentazione ad oggi pubblicata, utile supporto per le quotidiani azioni tecniche e amministrative dei nostri uffici.
Utilità