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La Conferenza Unificata approva l'aggiornamento del decreto MISE 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei

Pubblicato il 03/08/2025
La Conferenza Unificata approva l'aggiornamento del decreto MISE 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei

di Raffaele Di Marcello

Approvato, nella seduta della Conferenza Unificata del 30 luglio scorso, l'aggiornamento del decreto MISE 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, articoli da 1 a 9 e 11 dello schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La norma prevede un aggiornamento del decreto MISE 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, una norma estremamente tecnica.

Per quanto riguarda l’impatto sui Comuni, da quando il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci saranno 180 giorni di tempo per assolvere ai due obblighi che riguardano gli edifici pubblici, ovvero:

1) Sistemi BACS: è previsto che gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW dovranno essere dotati di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (Building Automation and Control System – BACS) con classe di efficienza B o superiore, in conformità alla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche.

2) Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici: per gli edifici non residenziali, oltre alle infrastrutture di canalizzazione, si prevede anche un obbligo minimo di punti di ricarica in funzione del numero di posti auto. Tale obbligo: i) è differenziato rispetto al fatto che i parcheggi siano ad accesso pubblico (obbligo meno stringente) o privato (obbligo più stringente); ii) interessa sia punti di ricarica di tipologia A (con potenza maggiore di 7,4 kW), sia di tipologia B (con potenza in corrente continua superiore a 50 kW); iii) si applica a decorrere dal 2025 anche agli edifici esistenti, indipendentemente dal fatto che venga o meno effettuata una ristrutturazione: quest’ultima previsione è graduale e disegnata in modo che,  dal 2030, il rapporto numero di ricariche/posti auto sia in linea con la prescrizione per gli edifici nuovi ed anche coerente con quanto previsto nell’aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica  (PNIRE).


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