In Italia, già dal 13 giugno 2022 (D.Lgs. 199/2021), i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti devono coprire almeno il
60% dei consumi (acqua calda, riscaldamento, raffrescamento) tramite fonti rinnovabili (FER). La norma prevede che quote aumentano progressivamente e dal 2026 sono previsti ulteriori aggiornamenti per aumentare l'efficienza energetica.
Infatto, con il recepimento della Direttiva Europea RED III (DIRETTIVA (UE) 2023/2413 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2023), attraverso il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, in vigore dal 4 febbraio di quest'anno, l'Italia, modificando il precedente D.Lgs 199/2021, aumenta lq quota di produzione da fonti di energia rinnovabili al 39,4% entro il 2030 ed introduce
Punti chiave dell'obbligo FER:
Copertura: Almeno 60% dei consumi energetici coperti da Fer (solare, geotermico, pompe di calore) per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzioni e amplimenti con volume lordo climatizzato superiore al 15% dei quello superiore a 500 mc. Per gli immobili esistenti con ristrutturazioni di primo livello (che comportano un intervento su oltre il 50% della superficie disperdente dell’edificio insieme alla ristrutturazione dell’impianto termico) la quota è del 40% e per le ristrutturazione di secondo livello (che interessano oltre il 25% dell’involucro) la copertura è del 15%. L’obbligo di integrazione delle rinnovabili (con copertura del 15%) è applicato anche al rinnovamento degli impianti termici, purché non vi siano insormontabili ostacoli di tipo economico o tecnico. Spetta al tecnico attestare l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi nella relazione tecnica “ex legge 10” “esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili”.
Potenza Elettrica: Incremento dell'obbligo di potenza fotovoltaica installata, con valori minimi di
50 W/m250 W / m squared
50 W/m2
(es. un edificio di
100 m2100 m squared
100 m2
deve garantire
5 kW5 kW
5 kW
di fotovoltaico).
Edifici Interessati: Nuova costruzione e ristrutturazioni; rinnovamento impianti termici.
Eccezioni: Edifici sottoposti a vincoli storici o collegati a reti di teleriscaldamento efficiente possono essere esentati.
Il mancato rispetto di tali obblighi comporta il diniego del titolo edilizio.