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Fonti energia rinnovabile per gli edifici. Dal 4 febbraio cambia la normativa.

Pubblicato il 25/01/2026
Fonti energia rinnovabile per gli edifici. Dal 4 febbraio cambia la normativa.
di Raffaele Di Marcello
 
 
In Italia, già dal 13 giugno 2022 (D.Lgs. 199/2021), i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti devono coprire almeno il
60% dei consumi (acqua calda, riscaldamento, raffrescamento) tramite fonti rinnovabili (FER). La norma prevede che quote aumentano progressivamente e dal 2026 sono previsti ulteriori aggiornamenti per aumentare l'efficienza energetica. 
Infatto, con il recepimento della Direttiva Europea RED III  (DIRETTIVA (UE) 2023/2413 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2023), attraverso il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, in vigore dal 4 febbraio di quest'anno, l'Italia, modificando il precedente D.Lgs 199/2021, aumenta lq quota di produzione da fonti di energia rinnovabili al 39,4% entro il 2030 ed introduce 
 
Punti chiave dell'obbligo FER: 
  • Copertura: Almeno 60% dei consumi energetici coperti da Fer (solare, geotermico, pompe di calore) per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzioni e amplimenti con volume lordo climatizzato superiore al 15% dei quello superiore a 500 mc. Per gli immobili esistenti con ristrutturazioni di primo livello (che comportano un intervento su oltre il 50% della superficie disperdente dell’edificio insieme alla ristrutturazione dell’impianto termico) la quota è del 40% e per le ristrutturazione di secondo livello (che interessano oltre il 25% dell’involucro) la copertura è del 15%. L’obbligo di integrazione delle rinnovabili (con copertura del 15%) è applicato anche al rinnovamento degli impianti termici, purché non vi siano insormontabili ostacoli di tipo economico o tecnico. Spetta al tecnico attestare l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi nella relazione tecnica “ex legge 10” “esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili”.
  • Potenza Elettrica: Incremento dell'obbligo di potenza fotovoltaica installata, con valori minimi di
    50 W/m250 W / m squared
    50 W/m2
    (es. un edificio di
    100 m2100 m squared
    100 m2
    deve garantire
    5 kW5 kW
    5 kW
    di fotovoltaico).
  • Edifici Interessati: Nuova costruzione e ristrutturazioni; rinnovamento impianti termici.
  • Eccezioni: Edifici sottoposti a vincoli storici o collegati a reti di teleriscaldamento efficiente possono essere esentati. 
Il mancato rispetto di tali obblighi comporta il diniego del titolo edilizio.
 Allegati
D-Lgs-5-2026.pdf


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