“L’Agenzia svolge attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative per le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti a esse strumentali, indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In base all’art. 64, comma 3-bis, del D.lgs. 300 del 1999, le attività sono regolate da specifici accordi tra l’Agenzia e le Amministrazioni richiedenti e all’Agenzia spetta il rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività tecnico-stimative, ad eccezione dei casi in cui specifiche norme ne prevedano espressamente la gratuità.”
Preso dal sito agenziaentrate.gov.it – scheda info servizi tecnico-estimativi
Il testo unico per l'edilizia, modificato dal "salva casa" dispone che le sanzioni per le opere realizzate in assenza o in difformità o con variazione essenziale dei titoli edilizi siano calcolate previa perizia dell'agenzia delle Entrate che accerti il valore venale delle opere. Obbligo già presente nella precedente versione del T.U., ora rafforzato, ampiamente disatteso da molti Uffici comunali che, per questioni di tempo (l'Agenzia impiega mesi) e di costi (la perizia, se non esiste una norma che non ne stabilisce espressamente la gratuità, e non è questo il caso, è onerosa).
Quindi verranno inviate centinaia di pratiche alle Agenzie provinciali o regionali e i Comuni dovranno accollarsi costi che il T.U. non prevede vadano poi rimborsati dagli utenti, con aggravi di costi (che potrebbero essere addirittura superiori alla sanzione) e di tempi. Non far effettuare la perizia all'agenzia esporrebbe il funzionario comunale a richiesta di risarcimento per danno erariale. Come sempre, in materie edilizie e urbanistiche, il legislatore nazionale ha poche idee, ma ben confuse.
Il tutto nasce dalla legge 24 luglio 2024 n. 105 riguardante il provvedimento Salva Casa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27-7-2024 ed è in vigore dal 28 luglio 2024.
L’articolo sulla quale si fondano le affermazioni e le riflessioni di cui sopra è il seguente:
Art. 36-bis comma 5 - Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:
a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
È indubbio che non può esservi alcuna discrezionalità né da parte del professionista che deposita l’istanza mediante la redazione di una perizia giurata (di parte), né da parte dell’ufficio tecnico deputato all’istruttoria della pratica per mancanza di competenza e imparzialità nonché scarsa conoscenza dell’immobile oggetto di valutazione (la documentazione tecnica depositata in sede di istanza non tiene conto delle dinamiche di mercato rilevanti al fine di una valutazione del più probabile valore di mercato). A questo punto l’unico ufficio preposto a fare ciò è l’Agenzia delle Entrate. Da questa struttura discendono le convenzioni che gli enti locali possono mettere in atto principalmente per delle valutazioni di natura tributaria sulle imposte locali (vedasi IMU). Dal 28 luglio 2024 diventa rilevante, e non poco, sulla definizione del valore da parte di un terzo soggetto competente che aggraverà di molto il procedimento amministrativo che si è cercato di snellire per certi versi con le intervenute modifiche normative ampiamente illustrate negli ultimi giorni da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Viste le criticità di non poco conto ancora presenti, diventa urgente e indifferibile un ulteriore intervento da parte del legislatore al fine di “semplificare” con i fatti e non solo con le parole, le attività che gli uffici tecnici degli enti locali dovranno mettere in atto per dare risposte certe ai professionisti ma soprattutto ai cittadini.
Arch. Raffaele Di Marcello
Direttore Nuovo Giornale UNITEL
Geom. Giuseppe DE IULIIS
Coordinatore Area Centro UNITEL
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