Le modifiche che hanno riguardato il regime IVA delle locazioni e delle cessioni di beni immobili conferiscono particolare rilievo al momento dell’ultimazione della costruzione o dell’intervento di ripristino, poiché gli effetti fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina IVA alla relativa operazione dipendono dal verificarsi di tali momenti. In altri termini, l’attuale formulazione dei numeri 8, 8-bis e 8-ter dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972 condiziona il trattamento IVA delle cessioni o locazioni al momento dell’ultimazione della costruzione del fabbricato o dell’ultimazione degli interventi di recupero, di cui all’art. 31, co. 1, lettere c), d) ed e), della legge 457/1978. Con la Circolare 1.03.2007, n. 12/E è stato precisato che la cessione di un fabbricato, effettuata da un soggetto passivo d’imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo, è esclusa dall’ambito applicativo dei nn. 8-bis) e 8-ter) dell’art. 10 d.P.R 633/1972, in quanto trattasi di un bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad IVA con applicazione dell’aliquota specifica.
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