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Tari gonfiata sulle pertinenze, rimborsi a carico del bilancio

Pubblicato il 06/02/2018

Tassa rifiuti. L' indicazione nei casi di scorretta applicazione della quota variabile.

Il dipartimento delle Finanze interviene a Telefisco con due risposte in tema di Tari.

La prima riguarda il problema dei rimborsi della quota variabile applicata sulle pertinenze Tari. Nel quesito si chiede se sia corretto rimodulare le tariffe Tari "ora per allora" in modo da rimborsare chi ha pagato in più, ma anche pretendere il dovuto da chi ha pagato in meno.

La risposta del dipartimento è importante e si articola su più punti: viene ritenuto legittimo l' esercizio del potere di annullamento parziale in autotutela, compresa la richiesta a chi ha pagato meno; si sottolinea l' importanza di contemperare gli interessi in gioco, compreso quello dei contribuenti che hanno pagato meno facendo affidamento sugli importi inizialmente pretesi dal Comune; tra le soluzioni alternative, il dipartimento prospetta «ad esempio» quella del rimborso a carico del bilancio comunale.

Un passaggio, quest' ultimo su cui serviranno però alcuni approfondimenti. Infatti, poiché la norma prevede che le tariffe Tari coprano integralmente il costo del servizio, il bilancio comunale dovrebbe rimanere "indenne" dal tributo, cioè senza integrazioni di bilancio (salvo che per le agevolazioni autonomamente decise dal Comune che possono essere finanziate con risorse generali).

In secondo luogo, affinché il funzionario comunale possa disporre rimborsi, occorre che il regolamento comunale sia annullato (da un giudice o parzialmente in autotutela dal Comune); ma, a rigore, l' annullamento, oltre ai rimborsi, dovrebbe portare anche alla rideterminazione delle tariffe per quei contribuenti che, a causa della tassazione aggiuntiva sulle pertinenze, hanno pagato di meno.

I fabbisogni standard La seconda risposta riguarda la modalità di attuazione del comma 653 della manovra 2014 (legge 147/2013), che quest' anno non è stato più prorogato.

La norma dispone che nella determinazione dei costi Tari il Comune «deve» avvalersi «anche» dei fabbisogni standard. La risposta ministeriale evidenzia che la norma non pone un obbligo espresso di adeguarsi ai fabbisogni, quanto un obbligo di valutare la gestione del servizio rifiuti tenendo conto di questo parametro di riferimento, anche perché «è importante sottolineare che i fabbisogni attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all' interno del Fondo di solidarietà comunale».

Si precisa poi che il parametro da considerare non è quello pubblicato sul sito «OpenCivitas», ma quello della tabella 2.6 della «Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni» del 13 settembre 2016, adottata con il Dpcm del 29 dicembre 2016, e che «saranno pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le note esplicative per consentire ai Comuni un' agevole comprensione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del piano finanziario».

La risposta del dipartimento delle Finanze pone però alcuni dubbi. Il primo attiene al fatto che mentre sul sito OpenCivitas è pubblicato il fabbisogno standard per singolo Comune, nella tabella 2.6 è riportato il costo standard di una tonnellata di rifiuto urbano. Una cosa è il fabbisogno standard, un' altra il costo standard del rifiuto urbano, che peraltro rappresenta uno dei tanti fattori che costituiscono il servizio di gestione dei rifiuti.

Così, ad esempio, non è indicato il costo standard del rifiuto differenziato, il che rappresenta un problema per i Comuni con alto tasso di raccolta differenziata.

Inoltre, viene fornito un dato unico nazionale e ogni Comune dovrebbe cimentarsi nel calcolo del proprio costo standard rettificando il dato nazionale in base, ad esempio, alla regione, alla distanza degli impianti, alla quota di raccolta differenziata.

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