Breve nota alla sent. n. 8606 del 10 dicembre 2009 del TAR Campania, sez. VII Napoli
A. Mafrica, M. Petrulli (Approfondimento 28/1/2010)
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La particolare ipotesi esaminata dai giudici napoletani (sentenza n. 8606/2009) merita di essere brevemente esaminata, in quanto non priva di un importante rilievo pratico: l’individuazione del titolo edilizio richiesto per la pavimentazione dell’area cortilizia di un fabbricato.
Secondo la sentenza “non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non siano state realizzate opere murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato il terreno”.
Già in precedenza era stata affermata l’irrilevanza urbanistica di un “intervento di pavimentazione con le plotte forate per permettere la crescita dell’erba di una parte del terreno di pertinenza del condominio […], non potendo annoverarsi tra le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale” (1). Nell’occasione i giudici hanno affermato che “non sono state realizzate opere murarie, non è stato eliminato verde preesistente, non è stato urbanizzato il terreno: siamo nell’ambito di modalità di esplicazione dell’esercizio del diritto di proprietà del cittadino che non implica trasformazioni urbanistiche necessitanti il rilascio di una concessione [permesso di costruire – n.d.r.]”.
Al contrario, nell’ipotesi in cui le opere di pavimentazione, in ragione delle dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati determinino una significativa trasformazione dello stato dei luoghi (da valutare, evidentemente, caso per caso), diventa necessario il permesso di costruire ex art. 6 comma 1 lett. e) del Testo Unico Edilizia (2); in tal senso ricordiamo:Note
(1) TAR Trentino Alto Adige, sent. n. 299 del 26 agosto 2009.
(2)DPR n. 380/2001.
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