Con le riunioni del 11 marzo e del 13 maggio scorsi la Settima Commissione (Cultura e Istruzione) e l'Ottava Commissione (Ambiente e Lavori Pubblici) dopo le audizioni tenutesi nei mesi scorsi, alle quali ha partecipato anche UNITEL, hanno affrontato il Disegno di legge per la delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.
Di seguito riportiamo le sintesi dei resoconti.
Settima Commissione (Cultura e Istruzione) e Ottava Commissione (Ambiente e Lavori Pubblici) in riunione congiunta. Resoconto del n. 3 del 13/05/2025.
(1372) MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica
(Esame e rinvio)
La relatrice per l'8ª Commissione, senatrice TUBETTI (FdI), segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame - che si compone di tre articoli - ha l'obiettivo di rivedere il ruolo delle soprintendenze in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.
Rileva dunque che l'articolo 1 individua, quali finalità dell'intervento: la riduzione dei tempi amministrativi; la garanzia dell'efficacia dell'azione degli enti locali; lo sviluppo economico e imprenditoriale della nazione e, infine, il rafforzamento della certezza del diritto.
Si sofferma poi sull'articolo 2, che modifica alcune disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.
In particolare, il comma 1, lettera a), introduce il meccanismo del silenzio-assenso qualora il soprintendente non renda il suo parere entro il termine perentorio di 45 giorni. La lettera b) modifica la natura del parere del soprintendente con riferimento agli interventi soggetti a particolari prescrizioni di cui all'articolo 152 del codice (apertura di strade e di cave, posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni), sostituendo il parere vincolante con il parere obbligatorio ma non vincolante. Le lettere c) e d) intervengono invece sulla parte del codice recante le sanzioni amministrative e penali relative ai beni paesaggistici, introducendo il meccanismo del silenzio-assenso per il parere che la soprintendenza deve rendere in merito all'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica che può essere presentata in caso di: lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Ricorda infine che il comma 2 dell'articolo in esame prevede l'adozione di un regolamento volto a includere nell'elenco degli interventi e opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività nei casi in cui l'eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell'esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato.
Il relatore per la 7ª Commissione, senatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az), illustra il contenuto dell'articolo 3, che reca una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi di revisione del codice con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica, su proposta del Ministro della cultura.
Nell'esercizio della delega, il Governo si dovrà attenere ai seguenti princìpi e criteri direttivi: garantire il coordinamento delle attività delle soprintendenze, per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale; prevedere che gli interventi di lieve entità non siano sottoposti a parere della soprintendenza e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il piano paesaggistico regionale; prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura; escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati; al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi ricadenti in aree definite ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, che il parere della soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante; istituire, in collaborazione con gli enti locali, sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, assicurando agli utenti un riscontro entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza; prevedere che, in caso di interventi o richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione di sanzioni, in caso di dichiarazioni mendaci; individuare tipologie di interventi che, qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d'obbligo indicate in uno specifico documento di prevalutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica; escludere dall'applicazione delle disposizioni precedenti le aree di rilevanza paesaggistica nazionale individuate ogni anno dal Ministero della cultura e prevedere che, per tali aree, il parere del soprintendente debba essere reso entro 45 giorni, decorsi i quali opera il silenzio-assenso.
La senatrice D'ELIA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che il provvedimento in esame incide su temi delicati nell'ambito dei quali le esigenze di semplificazione dei procedimenti si intersecano con quelle di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Chiede pertanto lo svolgimento di un ciclo di audizioni dirette ad approfondire i temi in discussione.
Il presidente MARTI condivide la richiesta di avvio di una procedura informativa sul disegno di legge in titolo, giudicando importante che il Legislatore sia messo in condizione di acquisire elementi conoscitivi al fine di valutare l'impatto delle norme. Propone pertanto di fissare alle ore 12 di martedì 18 marzo il termine entro il quale tramettere alla Segreteria dell'8ª Commissione eventuali proposte di audizione in ragione di due per Gruppo parlamentare per ciascuna Commissione.
Le Commissioni riunite convengono.
Il presidente MARTI dichiara indi aperta la discussione generale, e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.
Settima Commissione (Cultura e Istruzione) e Ottava Commissione (Ambiente e Lavori Pubblici) in riunione congiunta. Resoconto del 11703/2025
(1372) MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo.
Il presidente MARTI, dopo aver ricordato che le Commissioni riunite hanno concluso il ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo, comunica che si procederà ora con la discussione generale, che era stata già dichiarata aperta in una precedente seduta.
La senatrice SIRONI (M5S) sottolinea che la finalità, per molti aspetti condivisibile, di operare semplificazioni nel settore, si inquadra in un contesto nel quale, come emerso nel corso del ciclo di audizioni, la maggior parte delle regioni non ha ancora adottato il proprio piano paesaggistico. Prima di procedere ad eventuali semplificazioni, occorre pertanto, a suo avviso, favorire l'adozione dei piani paesaggistici regionali, pena il rischio di arrecare danni al paesaggio italiano, che non ha eguali nel mondo.
Anche la senatrice Aurora FLORIDIA (Aut (SVP-PATT, Cb)) interviene per richiamare l'attenzione sull'esigenza di subordinare eventuali semplificazioni in materia alla previa individuazione di misure volte ad accelerare il processo di adozione dei piani paesaggistici regionali. In caso contrario, paventa possibili gravi danni all'ambiente, peraltro in un quadro normativo che si porrebbe in violazione della Convenzione europea del paesaggio e, più in generale, del diritto ambientale europeo e internazionale.
Il senatore CRISANTI (PD-IDP) concorda che il principale elemento di criticità, come emerso in sede di audizioni, consiste nella perdurante assenza, nella maggior parte delle regioni, dei piani paesaggistici regionali. Coglie peraltro l'occasione per segnalare che anche con riferimento ai piani già adottati, non si ha contezza della presenza dei necessari elementi di omogeneità che dovrebbero contraddistinguerli, nell'ottica dell'effettiva tutela del territorio. Nel richiamare l'importante lavoro svolto dalle soprintendenze, critica la scelta di rendere il loro parere in molti casi non vincolante. Ciò non tiene infatti conto della circostanza che sovente, nell'ambito delle amministrazioni comunali, non sono presenti strutture tecniche di pari livello, in grado di entrare nel merito delle procedure più complesse e di assicurare la tutela del paesaggio.
Pur riconoscendo la necessità di semplificare la disciplina vigente, ritiene che la soluzione migliore sia quella di mettere in condizione le soprintendenze di esprimere il proprio parere, eventualmente entro i termini coincidenti con quelli entro cui i comuni sono chiamati a concludere i procedimenti di competenza.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) si esprime in modo critico sul contenuto del provvedimento in esame, che devolve funzioni attualmente svolte da soggetti specializzati, quali le soprintendenze, agli enti locali, i cui uffici tecnici sono spesso afflitti da carenze di personale, a causa del prolungato blocco delle assunzioni, e che non possono avere le medesime professionalità che hanno le soprintendenze.
Il presidente MARTI (LSP-PSd'Az), in qualità di primo firmatario del disegno di legge in titolo e alla luce della pregressa esperienza maturata in qualità di assessore all'urbanistica e alla programmazione territoriale del Comune di Lecce, richiama l'attenzione sull'importanza di adottare misure di semplificazione normativa, alla luce della crescente complessità delle disposizioni che rendono difficile alle amministrazioni pubbliche l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Quanto alle audizioni svolte, fa presente che molti dei soggetti intervenuti hanno speso parole favorevoli nei confronti del provvedimento e che, rispetto ad alcune criticità evidenziate, auspica che le Commissioni riunite, facendo prevalere l'interesse comune, siano in grado di pervenire ad una disciplina condivisa e migliorativa rispetto a quella vigente.
Il senatore IRTO (PD-IDP), ritiene condivisibile la ratio a cui si ispira il disegno di legge: esiste effettivamente un'esigenza di semplificazione, acuita dal fatto che spesso si registrano disparità tra le leggi regionali e anche tra le modalità d'azione delle varie soprintendenze. Tuttavia, il problema centrale è come perseguire tale finalità. In primo luogo, occorre evitare che la semplificazione si trasformi in un "liberi tutti". Inoltre, bisogna evitare di sovraccaricare ulteriormente gli uffici tecnici comunali, che hanno già problemi con la gestione dell'attività ordinaria, alla quale si è sommata negli ultimi anni quella derivante dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre alle nuove responsabilità connesse al codice dei contratti pubblici del 2023. A suo avviso, si corre il rischio di attribuire ai comuni troppi compiti di controllo che non riusciranno a svolgere, con pregiudizio per il territorio. Preannuncia dunque che saranno quelle testé illustrate le direttrici a cui saranno ispirati gli emendamenti del suo Gruppo.
Ha indi la parola il senatore SIGISMONDI (FdI), il quale, nell'evidenziare che la propria parte politica ritiene assolutamente irrinunciabile assicurare l'effettiva tutela del patrimonio paesaggistico, considera altrettanto opportuno l'intervento normativo in esame relativo al riordino delle competenze delle soprintendenze. Ciò, nell'ottica di favorire misure di semplificazione, di cui il Paese ha bisogno al fine di evitare possibili impasse amministrative, nel solco delle iniziative già assunte dal Governo anche con riferimento a PNRR.
La senatrice SIRONI (M5S) precisa che è necessaria una maggiore ponderatezza nell'intervenire sul ruolo delle soprintendenze, se non si vogliono determinare danni irreversibili al paesaggio.
Il presidente MARTI, preso atto che non vi sono ulteriori interventi in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Informa indi che i relatori, previa intesa anche con il presidente Fazzone, hanno manifestato la disponibilità ad elaborare un nuovo testo del disegno di legge, da sottoporre alle Commissioni riunite e a cui riferire successivamente eventuali proposte emendative, diretto a tener conto delle indicazioni emerse nel ciclo di audizioni e di quanto emerso in discussione generale.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara di condividere tale percorso.
Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è indi rinviato.
Utilità