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Oneri di urbanizzazione: legittimo ricalcolare gli oneri al momento di entrata in vigore della legge regionale

Pubblicato il 01/02/2018

a cura di Luciano Catania

Il Tar di Palermo respinge un ricorso con il quale si rilevava la presunta illegittimità della rideterminazione degli oneri di urbanizzazione, al momento dell’entrata in vigore della L.r. n. 4/2013. Per la società ricorrente gli oneri andavano quantificati al momento della presentazione dell’istanza.

Per i giudici amministrativi, invece, la rideterminazione è legittima, in quanto espressamente prevista dal legislatore regionale, che ha effettuato una scelta costituzionalmente legittima (Corte Costituzionale, sentenza n. 105 del 17 marzo 2010)..

Il Tar di Palermo è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla determinazione degli oneri di urbanizzazione relativamente a sette istanze di sanatoria presentate, ai sensi dell’art. 39 della l. n. 724 del 1994, il 26, 27 aprile e l’8 maggio 1995, in applicazione dell’art. 17, comma 8, della l.r. n. 4 del 2003.

La società ricorrente aveva versato svariate somme a titolo di acconto sugli oneri concessori calcolati con riferimento alla data della presentazione dell’istanza. A suo giudizio gli oneri andavano quantificati facendo riferimento ai criteri vigenti al momento della presentazione dell’istanza, anche alla luce dell’affidamento sorto proprio per effetto dei pagamenti parziali fatti nel corso degli anni.

I giudici amministrativi si sono pronunciati in maniera differente richiamando la decisione della VI sezione del Consiglio di Stato n. 3425 del 25 marzo 2014, nella quale si è rilevato che non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato della giurisprudenza amministrativa, da cui possa ricavarsi un principio fondamentale della legislazione statale secondo cui gli oneri devono essere determinati con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria o a quella della definizione della pratica.

In Sicilia, però, la questione è stata risolta direttamente dal legislatore che con l’art. 17, comma 8, della l.r. n. 4 del 2003 statuiva espressamente che: “Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione relativo alle opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per la detrazione delle somme già versate, queste ultime vanno rese attuali”.

Tale norma non contrasta, come ipotizzato dalla ricorrente, con gli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione.

Sotto tale profilo, deve, in particolare, richiamarsi la sentenza n. 105 del 17 marzo 2010 con cui la Corte Costituzionale, occupandosi di un’analoga norma contenuta in una legge della Regione Lombardia, ha rilevato che gli oneri di concessione potrebbero, in teoria, essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l’abuso è iniziato, a quello in cui l’immobile abusivo è completato, alla data dell’entrata in vigore della normativa statale o regionale sul condono, a quella della richiesta di condono o, infine, a quella del perfezionamento del procedimento.

Si è, conseguentemente, affermato che in tale contesto di pluralità di soluzioni, la scelta del legislatore regionale di privilegiare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione ai costi reali da sostenere rispetto a quello, ad esso antitetico, del cittadino alla sua piena previsione dei costi al momento della formazione del consenso - ugualmente meritevole di protezione - sembra essere il frutto di una scelta discrezionale implicante un bilanciamento di interessi che può solo essere effettuato dal legislatore.

Si è, pertanto, concluso nel senso dell’infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata rispetto agli artt. 3, 97 e 117, comma 3, Cost.
Per quanto riguarda l’art. 23, è sufficiente rilevare che la quantificazione della prestazione patrimoniale dovuta in relazione al condono è stata, appunto, imposta per legge.
Così ricostruito il quadro normativo generale, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame alla data di entrata in vigore dell’art. 17, comma 8, della l.r. n. 4 del 2003, il procedimento per il rilascio della concessione in sanatoria non era stato completato per cui il Comune non poteva che ricalcolare gli oneri.


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