Non sempre la “semplificazione” nei procedimenti amministrativi, soprattutto in materia edilizia, è il viatico, la soluzione a tutti i problemi derivanti dal ritardo nelle procedure di istruttoria/verifica per il rilascio di un titolo espresso (Permesso di Costruire) o per la sua efficacia (DIA/SCIA).
Qui non si tratta di mettere in discussione quello che per legge (L. 241/1990 e ss.mm.ii.) è chiaro e consolidato in giurisprudenza, ma leggere sotto un altro punto di vista le criticità ad esso collegate in assenza di rilascio di titolo/ovvero di parere espresso/ovvero di avvenuta conformazione di una DIA/SCIA per l’inizio lavori e realizzazione delle opere programmate.
Iniziamo dal Permesso di Costruire.
Da un commento su una recente sentenza (TAR Lazio-Roma 26/11/2022, n. 15822) relativamente alle condizioni per la formazione del silenzio assenso relativamente al rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE: […]Secondo il TAR Lazio, la formazione tacita del silenzio assenso in materia edilizia presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda, ma anche la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge. L’attestazione del decorso dei termini di cui all’art. 20, comma 8, D.P.R. 380/2001 introdotta dal D.L. 76/2020, non attesta anche la formazione del silenzio-assenso.[…]
Nella sentenza il TAR ha ricordato che, “secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione dell’attività edilizia. Ne consegue che la formazione tacita del silenzio assenso in materia edilizia presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti, formali e sostanziali, richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento.”
Spesso ci si dimentica che c’è sempre un Regolamento Edilizio che indica qual è la documentazione obbligatoria da depositare in comune per una corretta istruttoria dando la possibilità (prevista dalla legge, naturalmente) di poter fare il calcolo degli oneri concessori allegando il prospetto e i relativi versamenti all’istanza depositata in comune.
A proposito della DIA/SCIA
Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato (n° 257/2023): […] Non è idonea a determinare un cambio di destinazione d’uso d’immobile una Dia, che si fondi su dichiarazioni non veritiere e che, quindi, difetti del parere della Soprintendenza, ove l’immobile predetto rientri nella Carta per la qualità del PRG (Edificio con tipologia edilizia speciale – ad impianto seriale – convento”) e difetti altresì della documentazione essenziale richiesta (dichiarazione di inizio lavori, allegazione della documentazione relativa al calcolo degli oneri per il cambio d’uso e loro pagamento).
Se la finalità di un termine, perché l’Amministrazione proceda ad annullamento d’ufficio, è la tutela dell’affidamento del privato, questa non può sussistere ove consegua ad una rappresentazione non corrispondente alla realtà; né può rilevare la generale presunzione di legittimità degli atti amministrativi, ove questi siano la conseguenza della medesima rappresentazione non veritiera da parte del privato. […]
Vero è che c’è una tempistica stabilita per legge che impone all’ufficio tecnico la verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività (ieri Denuncia di Inizio Attività), ma è anche vero che il dichiarante e il progettista hanno l’obbligo di attestare, ai sensi del DPR 445/2000, il rispetto di tutte le norme ivi previste per la realizzazione delle opere, oltre che la completezza documentale relativa al procedimento.
Al riguardo... la disciplina del DPR 380/01
ART. 29 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività.
Oltre quanto stabilito per le vie ordinarie, corre l’obbligo di porre un attenzione particolare al comma 3 che recita: “Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.”
E qui di seguito un commento su questo comma in particolare: La responsabilità del progettista per gli interventi oggetto di SCIA.
“L’ultimo comma tratta della responsabilità del progettista che rende la dichiarazione asseverata che accompagna la presentazione della SCIA e che attesta che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, oltre al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.
Il professionista in tal caso riveste la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e la relativa responsabilità costituisce una sorta di contrappeso alla facoltà concessa al privato di sottoporre le opere ad un controllo successivo da parte dell’Ente pubblico, a differenza di quanto accade invece nell’ipotesi di richiesta di rilascio del permesso di costruire.”
RIFLESSIONI
Siamo abituati a vedere le problematiche inerenti l’attività edilizia sempre dal punto di vista dell’inefficienza della Pubblica Amministrazione. Oggi il refrain in uso da parte di molti è dire: “l’ufficio tecnico non mi rilascia il titolo edilizio nei termini, ovvero perché si chiedono le conformazioni alla SCIA/DIA oltre i termini previsti dal procedimento amministrativo?”; procedimento tra l’altro disciplinato e più volte semplificato dalle molteplici modifiche al DPR 380/01. Ebbene, sì: le modifiche sono state tante ma le criticità restano.
Proviamo a vederle dal punto di vista degli obblighi in capo al dichiarante/professionista.
Nel caso di specie la normativa parla chiaro e la forma, nella presentazione di una richiesta di Permesso di costruire o di deposito di una SCIA, diventa sostanza. A maggior ragione quando alcuni comuni, nelle sezioni dedicate allo Sportello Unico per l’Edilizia del sito istituzionale pubblicano check list e quant’altro torni utile al professionista per presentare correttamente la propria istanza, nel rispetto del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale e del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 avente ad oggetto: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (nel dettaglio artt. 24 e 35).
Naturalmente in tema di semplificazione amministrativa non possiamo non richiamare il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126 Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (CD SCIA 2).
Un invito a tutti, a chiusura di questa riflessione che vuole essere solo una presa d’atto di regole già scritte: la giusta e doverosa attenzione sulla corretta presentazione delle istanze. La semplificazione passa anche attraverso il rispetto di regole che consentono agli istruttori degli uffici tecnici di lavorare con celerità (senza interpretazione del dato ricevuto) e ai professionisti di veder evasa la pratica in tempi certi, ma soprattutto celeri.
Nota a margine. Volutamente non ho fatto richiami a due procedimenti particolari (la CILA e la CILAS): la loro gestione non passa per l’applicazione della L. 241/90 costituendo esse delle mere dichiarazioni (comunicazioni) i cui controlli, in via residuale da parte dell’ufficio tecnico, sono quelli disciplinati dal Titolo IV del DPR. 380/01 relativamente alle eventuali comunicazioni mendaci.
Articolo di Giuseppe De Iuliis, Coordinatore dell’Area Centro di UNITEL.
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