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LA REGIONE ABRUZZO RECEPISCE IL SALVA CASA

Pubblicato il 24/06/2025
LA REGIONE ABRUZZO RECEPISCE IL SALVA CASA

Regione Abruzzo: DPR 380/01 modificato con Legge n. 105 del 24 luglio 2024 – “Salva Casa Abruzzo”

di Redazione

Anche la Regione Abruzzo, fra le regioni che alla data odierna hanno recepito, con propria legge, le ultime modifiche intervenite al D.P.R. 380/01

Nel testo della legge regionale P. L. 53/2024 derubricato: Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2012, n. 49 e 3 novembre 2022, n. 29. Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive, approvato dal Consiglio Regionale in data 11/06/2025 in attesa di pubblicazione sul BURA, si evidenziano alcuni passaggi interessanti e innovativi ivi previsti. Il tema sempre attuale riguarda l’Attività Edilizia Libera e le variazioni essenziali.

Ad una prima lettura si rilevano delle novità interessanti in attività edilizia libera senza alcun titolo abilitativo per i seguenti ulteriori interventi e nello specifico all’art. 3 comma 1 lettera a) punto 2: manufatti leggeri rimovibili quali pensiline, tettoie e pergolati. I manufatti di cui alla presente lettera sono costruiti con un’altezza media non superiore a metri 2,40 ed un peso non superiore ad 1 KN/mq; devono rimanere obbligatoriamente aperti su tutti i lati fatta eccezione per le pareti esistenti a cui si appoggiano; non costituiscono sopraelevazioni, volumetrie e superfici utili; la superficie complessiva realizzabile non può essere superiore al trenta per cento della somma delle superfici lorde di tutti i piani dell'edificio esistente; sono considerati interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera c) del d.p.r n. 380/2001 e, per tale ragione, sono assoggettati alla disciplina di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 1° agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e al regolamento regionale attuativo.

Inoltre, all’art. 5 rubricato Determinazioni delle variazioni essenziali, comma 1 In attuazione dell’articolo 32, comma 1, del d.p.r. 380/2001, sussiste variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) …omissis…

b) aumento di entità dei parametri di cui ai punti 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19, 26, 27, 28, 29 e 30 del quadro delle definizioni uniformi di cui all’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e diminuzione dell’entità del parametro di cui al punto 9 del medesimo quadro, secondo la seguente graduazione:

  1. dal dieci per cento al venticinque per cento di edifici o singole unità immobiliari sino a trecentocinquanta metri quadrati di superficie utile;

  2. dal dieci per cento al venti per cento di edifici o singole unità immobiliari sino a settecentocinquanta metri quadrati di superficie utile;

  3. dal dieci per cento al quindici per cento di edifici o singole unità immobiliari superiori a settecentocinquanta metri quadrati di superficie utile.

Le variazioni di cui alla presente lettera sono considerate essenziali solo a condizione che non configurino una delle fattispecie di totale difformità dal titolo previste dall’art. 31, comma 1, del dpr 380/2001;

b) …omissis…

c) …omissis…

d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, intendendosi qualunque difformità rispetto al progetto depositato o autorizzato. Costituisce altresì violazione essenziale il mancato deposito sismico previsto per la tipologia di intervento originario. L’assenza dell’autorizzazione sismica richiesta per la tipologia di intervento previsto nel progetto approvato all’epoca è soggetta al regime dell’accertamento di conformità disciplinato dall’articolo 36 del dpr 380/2001.

Con l’inserimento la Regione Abruzzo ha ripristinato l'assenza delle variazioni essenziali e delle parziali difformità che erano state cancellate nel 2021 ed indispensabili per l'attuazione delle sanatorie dell'art. 36 bis del salva-casa.

Un atro passaggio di rilievo al comma 2 dell’articolo 5: Rispetto al progetto approvato, l’aumento di entità dei parametri di cui al comma1, lettera b), superiore al limite della tolleranza costruttiva e fino al dieci per cento costituisce parziale difformità. Costituisce, altresì, ipotesi di parziale difformità la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando attenga ad ogni altro fatto procedurale.

Di rilievo, inoltre ciò che attiene le disposizioni attinenti alla sicurezza sismica come disciplinato dall’art, 6: …omissis… La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta la modulistica standardizzata inerenti i procedimenti di sanatoria di cui agli articoli 34-ter e 36-bis del dpr 380/2001 in materia sismica. …omissis… Questo passaggio è fondamentale al fine di poter definire, anche dal punto di vista strutturale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 28/2011 in materia di conformità sismica per opere oggetto di accertamento di conformità in assenza di autorizzazione sismica.

Restiamo in attesa del testo pubblicato nelle forme di legge, ai fini della sua applicazione sul territorio regionale, per gli ulteriori approfondimenti tenuto conto che con il medesimo si è portato in modifica/aggiornamento anche le leggi regionali 15 ottobre 2012, n. 49 e 3 novembre 2022, n. 29 contenente pertanto anche ulteriori disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive.



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