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Caso Milano: poche idee ma confuse. Due sentenze opposte fanno discutere sul ruolo della giurisprudenza nella gestione dell’urbanistica e dell’edilizia.

Pubblicato il 27/07/2025
Caso Milano: poche idee ma confuse. Due sentenze opposte fanno discutere sul ruolo della giurisprudenza nella gestione dell’urbanistica e dell’edilizia.

di Raffaele Di Marcello

 

In diversi convegni al quale ho partecipato, come relatore ed uditore, sulle recenti innovazione apportate dal “Salva Casa” portando la “voce” dei tecnici degli Enti Locali, costretti a gestire le pratiche edilizie, urbanistiche e relative ai lavori pubblici in un dedalo di norme, nazionali e regionali, circolari, FAQ e note operative, alcuni eminenti giuristi invitati a portare il loro contributo, hanno tranquillizzato l’uditorio affermando, rispetto ai punti della norma che creavano non poche perplessità, che “la giurisprudenza avrebbe chiarito”.

 

Una consolazione di poco conto per chi, nell’immediato, è chiamato ad applicare norme, spesso risalenti a quasi un secolo, a volte in contraddizione con altre norme, e sempre più in veloce evoluzione (o involuzione, secondo i casi). Attendere che si pronunci un T.A.R., il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti o un Tribunale penale, magari su un atto da lui, o lei, emanato, non aiuta certo il tecnico di un Comune, una Provincia o una Regione, a lavorare con tranquillità.

 

Ma, tant’è; per chi si occupa di normative per lavoro, o per studio, è normale affrontare le contraddizioni del sistema legislativo italiano. Meno normale è per chi le norme le deve applicare, e vorrebbe certezze intepretative per lavorare con un minimo di serenità, senza rischiare di incappare sotto la scure di una sentenza avversa, magari penale, a cui aggiungere anche richieste di risarcimenti dalla magistratura contabile.

 

L’Italia, però, si sa, è il Paese del possibile. E così capita che, in una situazione così delicata come quella di Milano, dove la magistratura penale ha attenzionato diverse procedure edilizie, arrivino due sentenze di senso opposto, sulla necessità di piano attuativo ai sensi dell’art. 41-quinquies della Legge 1150 del 1942, come inserito dall’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, che al comma 6 dispone: “Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25 non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.

 

Una norma che, seppur risalente a quasi 60 anni fa, è ancora vigente, e che nella sua lettura sembrerebbe non lasciare adito a dubbi.

 

Eppure, se una recente sentenza della Corte di Cassazione, Terza sezione penale, n. 26620 del 21 luglio 2025, ha ribadito l’applicabilità, senza alcuna deroga, della sopra citata norma, il T.A.R. Lombardia, Milano, con due distinte pronunce del 22 luglio 2025, la n. 2747 e n. 2748, che precedono di 24 ore il pronunciamento della Corte di Cassazione, ribadisce  il consolidato orientamento secondo il quale la corretta declinazione dell'articolo 41 quinques, comma 6, della Legge Urbanistica non impone il piano attuativo quando, pur in presenza di edifici di altezza maggiore di 25 metri, la situazione di fatto evidenzi una completa edificazione dell'area.

 

Che dire? Di certo le sentenze attengono sempre a fatti specifici, e potrebbero differire nel pronunciamento a causa della specificità delle situazioni affrontate. Resta, comunque, il problema di una giurisprudenza che, troppo spesso, si sostituisce al legislatore, sovvertendo o reinterpretando norme che, lette da un profano (inteso come non giurista), sembrerebbero di chiara interpretazione, o norme che, purtroppo, sono scritte male, in maniera confusa e contraddittoria, e necessitano, quindi, dell’intervento della magistratura per una loro interpretazione, che però troppe volte non è univoca.

 

Quindi un “povero” tecnico deve solo agire in “scienza e coscienza”, sperando che il suo comportamento, a posteriori, non venga letto da una sentenza amministrativa, contabile o, peggio, penale, come scorretto o, peggio, passibile di sanzioni.

 

Il titolo di un romanzo degli anni ‘40 del secolo scorso, trasposto poi in un film, si chiedeva “Non si uccidono così anche i cavalli?” parlando di massacranti maratone di ballo che si svolgevano negli Stati Uniti in quegli anni. Anche i tecnici, in particolare dei Comuni, sono sottoposti a massacranti maratone, ed i risultati negativi sono, o dovrebbero essere, sotto gli occhi di tutti.

 

Arch. Raffaele Di Marcello

 

Note sull'autore: 

Raffaele Di Marcello, Architetto, Dottore di ricerca in Sociologia dello sviluppo locale e regionale, Funzionario ad Elevata Qualificazione responsabile del Servizio Governo del Territorio del Comune di Giulianova (TE), già Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo ed attuale Presidente della sezione regionale Abruzzo dell'UNITEL.

 

 

 

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