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Imposta di registro agevolata per tutte le pertinenze

Pubblicato il 07/01/2014

La Corte di Cassazione, con la sent. n. 6259 del 13 marzo 2013, ha statuito l’importante principio secondo cui l’imposta di registro, nella misura agevolata riservata alla prima casa, si applica a tutte le pertinenze dell’abitazione principale e non è limitata a quelle rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

 

A norma dell’art. 1, nota II-bis), comma 1, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, gli acquisti di pertinenze di abitazioni non di lusso, anche se con atto separato, possono fruire dell’agevolazione prima casa al ricorrere di tutte le condizioni cui la stessa nota subordina la possibilità di applicare tale agevolazione (immobile ubicato nel territorio di residenza, non titolarità di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, non titolarità su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa).

Secondo tale comma «sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, posti auto su aree private, posti auto coperti), che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato».

La norma è chiara nel porre un limite al numero delle pertinenze agevolabili, poiché si esprime nel senso di consentire l’applicazione dell’aliquota agevolata con riguardo a un solo immobile rientrante in ciascuna delle categorie previste. È quindi possibile ottenere l’agevolazione in sede di acquisto di un’abitazione con i requisiti prima casa per la quale si costituisca un vincolo pertinenziale con una cantina, un’autorimessa e un posto auto coperto, mentre non è possibile ottenere l’agevolazione per tutte le pertinenze quando il vincolo di pertinenzialità venga costituito tra la stessa abitazione e, per esempio, due autorimesse.

La norma non è altrettanto chiara nello stabilire se le pertinenze acquistabili con l’aliquota agevolata siano solo quelle rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7 oppure se possano fruire della stessa agevolazione anche altre tipologie di pertinenze, rientranti in categorie catastali diverse da queste, come i lastrici solari (terrazzi scoperti).

A questo proposito, l’Agenzia delle entrate, con la circ. n. 38 del 12 agosto 2005 (par. 7), si è espressa in senso restrittivo, affermando che l’agevolazione si applica «limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7».

Su questo punto, interviene ora la Corte di Cassazione con sent. n. 6259 del 13 marzo 2013, la quale, rifacendosi alla nozione civilistica di pertinenza di un immobile di cui all’art. 817 cod. civ., afferma che l’inciso che riguarda le tipologie di pertinenze agevolabili di cui nota II-bis) serve a ricomprendere tra le varie pertinenze, ai fini fiscali, anche le unità immobiliari specificate dallo stesso art. 817, senza alcuna esclusione della categoria generale.

A parere della stessa sentenza, l’espressione utilizzata dalla disposizione di cui alla nota II-bis «non ha (...) valore esaustivo delle pertinenze a cui può essere estesa l’agevolazione prima casa, ma solo valenza complementare alla categoria generale di pertinenza di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente».

Confermando l’operato dei giudici di merito, la Cassazione ritiene, quindi, applicabile l’agevolazione prima casa anche all’acquisto di terrazzi scoperti di pertinenza dell’abitazione principale di proprietà esclusiva dell’acquirente.

Il principio statuito dalla Corte di Cassazione dovrebbe implicare non solo che gli immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 possano fruire dell’agevolazione riservata alle pertinenze dell’abitazione principale, ma che tale agevolazione:

- risulti applicabile per qualunque tipologia di pertinenza, indipendentemente dalla categoria di iscrizione a catasto;

- possa operare con riguardo a un solo immobile unicamente nel caso di acquisto immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, mentre non subisca limitazioni nel caso di unità immobiliari rientranti in categorie catastali diverse da queste.

Con la sentenza in commento, infine, la Cassazione supera anche l’eccezione dell’Agenzia delle entrate tesa a sostenere che il terrazzo non potesse fruire dell’agevolazione anche perché censito autonomamente rispetto all’unità immobiliare principale.

A parere della Cassazione, infatti, tale argomento viene meno considerando che in base alla citata nota II-bis, l’agevolazione può essere chiesta anche in sede di acquisto con atto separato di una pertinenza dell’abitazione principale. Non necessariamente, quindi, la pertinenza deve essere accatastata unitamente all’immobile cui viene asservita.

Elena Ferrari, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30 novembre 2013, n. 941


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