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Espropriazione per pubblica utilità  - Decreto di occupazione d'urgenza - Annullamento

Pubblicato il 16/02/2011

Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna sez. II 30/12/2010 n. 2906

Documento senza titolo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2000, proposto da:

L. M. vedova M., M. F. e altri (Omissis), tutti rappresentati e difesi dall`avv. Gianfranco Poddi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Il Consorzio Area Sviluppo Industriale di Cagliari – C.A.S.I.C. -, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall`avv. Bartolomeo Salone, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per la condanna
dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni da occupazione illegittima del terreno in Cagliari, F. 16, mapp. 25, sub I, di are 05.57, con rivalutazione e interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l`atto di costituzione in giudizio del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell`udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Con decreto n. 1291 del 10 luglio 1986 del Prefetto di Cagliari è stato espropriato, su istanza del CASIC, per la realizzazione di opere portuali e viarie del progetto speciale n. 1 del porto industriale di Cagliari, il terreno in Cagliari, F. 16, mapp. 25, sub I, di are 05.57, di proprietà di Lobina Mileffa e di Massetti Antonio, rispettivamente marito e padre degli odierni ricorrenti, terreno già occupato in via d’urgenza il 2 aprile 1982.
La pubblica utilità dell’opera era stata dichiarata con delibera del consiglio di amministrazione del CASMEZ n. 3810/PT del 22 ottobre 1981.
Con sentenza di questo tribunale n. 1083 del 29 settembre 1992 (pronunciata nei confronti di soggetti diversi dagli odierni ricorrenti), confermata con decisione del Consiglio di Stato n. 22 del 3 gennaio 2000, la delibera n. 3810/PT del 22 ottobre 1981 è stata dichiarata illegittima ed annullata.
Evidenziano i ricorrenti che in forza della delibera del consiglio di amministrazione del CASMEZ n. 3810/PT del 22 ottobre 1981, successivamente riconosciuta illegittima e annullata da questo tribunale, e del decreto di esproprio che su di essa si fondava, il terreno dei ricorrenti è stato occupato in via d’urgenza e poi irreversibilmente trasformato, con una indennità di Lit 33.420.
Sostengono i ricorrenti che la declaratoria di nullità della pubblica utilità dell’opera estende la sua efficacia riflessa, in quanto accertamento e dichiarazione di verità oggettiva, anche a favore degli odierni ricorrenti, sebbene essi non abbiano partecipato ai relativi giudizi, e, pertanto, gli odierni ricorrenti avrebbero diritto ad un congruo risarcimento del danno per la perdita della proprietà.
Concludono per l`accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l`inammissibilità e l`infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010 , su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Col ricorso in esame si chiede la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni da occupazione illegittima del terreno in Cagliari, F. 16, mapp. 25, sub I, di are 05.57, con rivalutazione e interessi.
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, occorre precisare che con le sentenze richiamate dai ricorrenti (sentenza di questo tribunale n. 1083 del 29 settembre 1992, confermata con la decisione del Consiglio di Stato n. 22 del 3 gennaio 2000), non è stata pronunciata “la declaratoria di nullità della pubblica utilità dell’opera”, come sostenuto dai ricorrenti, bensì è stata riconosciuta illegittima ed annullata la deliberazione del consiglio di amministrazione del CASMEZ n. 3810/PT del 22 ottobre 1981, con la quale era stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera.
Ritiene il collegio che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione il c.d. principio dell’efficacia riflessa del giudicato, invocato dai ricorrenti, dovendo invece applicarsi i consolidati principi affermati in materia sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella della Corte di Cassazione - di seguito richiamati - secondo cui, in presenza di atti plurimi (quali la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di occupazione d`urgenza emessi nei confronti di più destinatari), l`annullamento disposto nei confronti di alcuni dei destinatari non sortisce, di regola, effetti nei confronti degli altri (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 24 luglio 2003 , n. 4239).
La dichiarazione di pubblica utilità non può, infatti, farsi rientrare nella categoria degli atti collettivi (costituenti espressione di una volontà unica della p.a. che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, bensì come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile), ma va inquadrata in quella degli atti c.d. plurimi, riguardanti cioè una pluralità di soggetti, individuabili in relazione all`appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli".
Ne deriva che l`impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di ognuno di tali soggetti, titolare, in relazione al singolo bene, di un distinto diritto ed interesse (diritto di proprietà, interesse alla regolarità della procedura ecc.), non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche, con la conseguenza che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo (Consiglio Stato , sez. IV, 08 luglio 2003 , n. 4040; Cassazione civile , sez. I, 24 agosto 2004 , n. 16728; T.S.A.P. n. 156 del 24 novembre 2003; TAR Sicilia, Palermo, II sez., n. 1474 del 29 settembre 2003).
Per fattispecie analoga a quella in esame, è stato precisato che la parte che non ha partecipato al giudizio amministrativo non può avvalersi del giudicato relativo all`annullamento di un piano di zona per l`edilizia economica e popolare, al fine di ottenere in sede di giudizio ordinario la cancellazione della trascrizione del decreto di espropriazione e il risarcimento dei danni, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità, implicita nell`approvazione del piano di zona, non è un atto collettivo, ma deve essere inquadrato nella categoria degli atti plurimi, caratterizzati dall`efficacia soggettivamente limitata ai destinatari individuabili in relazione alla titolarità delle singole porzioni immobiliari oggetto della potestà ablatoria, con la conseguenza che il suo annullamento non spiega efficacia "erga omnes" (Cassazione civile , sez. I, 22 maggio 2009 , n. 11920).
La dichiarazione di pubblica utilità non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli". Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo per il ricorrente e non si estende ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cassazione civile , sez. I, 16 aprile 2004 , n. 7253).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall`autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l`intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Tito Aru, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2010

 

 




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