Il Governo avvia il riordino della disciplina delle strutture esterne di bar, ristoranti e alberghi. Verso procedure più semplici e minori vincoli autorizzativi, ma rimangono centrali le competenze comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, edilizia, sicurezza e decoro urbano.
di Raffaele Di Marcello (articolo redatto con l'ausilio dell'AI)
I dehors, ossia gli spazi esterni attrezzati a servizio di bar, ristoranti e altre attività di somministrazione, rappresentano ormai una componente consolidata del paesaggio urbano, soprattutto nei centri storici e nelle località turistiche e balneari.
La loro diffusione, particolarmente accentuata durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, ha tuttavia determinato una crescente complessità normativa, dovuta alla sovrapposizione di disposizioni urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, commerciali e di occupazione del suolo pubblico.
Il legislatore è intervenuto ripetutamente prorogando le semplificazioni introdotte durante la pandemia, senza arrivare finora a una disciplina organica e stabile.
Un'importante novità è arrivata il 28 ottobre 2026, quando il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di riordino dei dehors, predisposto dal Ministero della Cultura e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 26 della legge n. 193/2024, punta a semplificare le autorizzazioni, ridurre il ruolo preventivo delle Soprintendenze nei casi meno delicati e attribuire maggiore certezza alle imprese.
Attenzione: al 7 novembre 2026 lo schema ha ricevuto soltanto l'approvazione preliminare e non costituisce ancora normativa vigente.
La disciplina dei dehors si fonda su un insieme di norme statali e regolamenti comunali.
I principali riferimenti sono:
D.Lgs. 285/1992, Codice della strada, articoli 20, 26 e 27, relativi all'occupazione della sede stradale.
D.P.R. 380/2001, Testo unico dell'edilizia, in particolare articoli 3, 6, 10 e 22, per la qualificazione delle strutture e i relativi titoli edilizi.
D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, per gli interventi in contesti vincolati.
D.P.R. 31/2017, per gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e quelli soggetti a procedura semplificata.
D.L. 137/2020, convertito nella legge 176/2020, articolo 9-ter, relativo alle semplificazioni introdotte per i pubblici esercizi.
Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 e seguenti, relativa al Canone unico patrimoniale.
Legge 193/2024, articolo 26, contenente la delega legislativa per il riordino della disciplina.
Legge 182/2025, articolo 50, che ha modificato la delega e prorogato il regime transitorio.
A tali disposizioni si aggiungono la normativa sanitaria e di sicurezza, la legislazione regionale e i regolamenti comunali per l'occupazione del suolo pubblico, il commercio e il decoro urbano.
Non tutte le installazioni esterne sono giuridicamente equivalenti.
Dehors leggeri
Tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, pedane mobili e paraventi facilmente rimovibili, privi di chiusure stabili. Possono rientrare nell'edilizia libera nei casi previsti dalla legge, ma resta necessario verificare l'occupazione del suolo pubblico e gli eventuali vincoli.
Dehors pesanti
Strutture con coperture rigide, tamponamenti laterali, vetrate, ancoraggi e caratteristiche di stabilità. Possono configurare interventi edilizi soggetti a SCIA o permesso di costruire, a seconda della consistenza e degli effetti urbanistico-edilizi.
La semplice amovibilità materiale non è sufficiente a qualificare un dehors come opera temporanea.
In particolare, una struttura utilizzata stabilmente per ampliare la superficie destinata alla clientela può assumere rilevanza edilizia anche quando sia teoricamente smontabile.
Il Consiglio di Stato, con sentenza della Sezione II, 13 febbraio 2023, n. 1489, ha ribadito che l'edilizia libera presuppone un'esigenza effettivamente temporanea e l'impiego di materiali che consentano una rapida rimozione. La disciplina derogatoria speciale deve comunque essere considerata nei casi in cui risulti applicabile.
Durante l'emergenza sanitaria, il legislatore ha consentito ai pubblici esercizi di installare strutture amovibili attraverso procedure semplificate, derogando, nei casi contemplati, ad alcuni ordinari adempimenti edilizi e autorizzativi.
L'articolo 9-ter del D.L. 137/2020 ha mantenuto il regime speciale per determinate installazioni, comprendendo dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali all'attività di somministrazione.
La legge 2 dicembre 2025, n. 182, all'articolo 50, ha successivamente modificato l'articolo 26 della legge 193/2024, prorogando l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni ricadenti nel regime transitorio fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino e comunque non oltre il 30 giugno 2027.
Si tratta di una proroga legislativa che non equivale a una liberalizzazione indiscriminata delle occupazioni.
In particolare:
Non consente automaticamente di occupare nuove superfici senza il necessario titolo comunale.
Non estende indistintamente le deroghe a ogni struttura esistente o futura.
Non elimina gli obblighi di sicurezza stradale, accessibilità e rispetto delle prescrizioni comunali.
Non sana eventuali abusi urbanistico-edilizi estranei all'ambito applicativo del regime speciale.
I Comuni devono pertanto verificare, caso per caso, se le concessioni e le installazioni esistenti possiedano i requisiti per beneficiare delle proroghe legislative.
Uno degli aspetti più rilevanti per gli uffici comunali riguarda il rispetto delle condizioni di occupazione del suolo e la corretta classificazione delle strutture.
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Parametro |
Regola o riferimento |
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Passaggio pedonale ordinario |
Almeno 2,00 metri, secondo l'art. 20, comma 3, del Codice della strada |
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Occupazione dei marciapiedi |
Di regola non superiore alla metà della larghezza, nei casi disciplinati dall'art. 20 |
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Centri storici e strade particolari |
Possibili condizioni specifiche, garantendo un passaggio adeguato anche alle persone con mobilità ridotta |
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Distanze da intersezioni |
Divieto di occupare i triangoli di visibilità prescritti |
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Opere temporanee in edilizia libera |
Limite ordinario di 180 giorni, compresi montaggio e smontaggio, fatte salve le deroghe applicabili |
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Opere paesaggisticamente irrilevanti |
La voce A.16 dell'allegato A al D.P.R. 31/2017 contempla installazioni temporanee entro 120 giorni nell'anno solare, alle condizioni previste |
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Superficie massima del dehors |
Nessun limite nazionale unico: dipende dalle norme applicabili e dai regolamenti comunali |
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Altezza, colori e materiali |
Secondo tipologia strutturale, normativa tecnica, vincoli e prescrizioni locali |
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Canone di occupazione |
Secondo regolamento e tariffe comunali del Canone unico patrimoniale |
La larghezza di 2 metri non costituisce, pertanto, un parametro inderogabile in ogni contesto: il Codice della strada prevede una disciplina particolare per le zone di rilevanza storico-ambientale o con specifiche caratteristiche geometriche, fermo l'obbligo di garantire un transito adeguato.
È inoltre importante non confondere i limiti di 120 e 180 giorni: riguardano discipline differenti, rispettivamente paesaggistica ed edilizia, e non determinano automaticamente la durata della concessione comunale.
Il nuovo schema di decreto legislativo rappresenta un tentativo di superamento definitivo del sistema delle proroghe.
Le principali innovazioni prospettate sono cinque.
Semplificazione delle autorizzazioni culturali e paesaggistiche. Per le installazioni amovibili negli spazi urbani storici, la riforma prevede un significativo ridimensionamento delle autorizzazioni della Soprintendenza previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del D.Lgs. 42/2004, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla nuova disciplina.
Maggiore tutela dei beni di valore eccezionale. Resterebbe un regime autorizzatorio specifico nelle aree strettamente prospicienti siti archeologici, monumenti e altri beni culturali di eccezionale rilievo.
Silenzio-assenso. Per le autorizzazioni che continueranno a essere necessarie, il testo prospetta un meccanismo di silenzio-assenso alla scadenza del termine procedimentale. La durata precisa e le condizioni applicative devono essere verificate nel testo definitivo.
Accordi tra Comuni e Ministero della Cultura. Potrebbero essere approvate prescrizioni preventivamente condivise riguardanti materiali, colori, arredi, collocazioni e caratteristiche delle strutture, facilitando le installazioni conformi ai criteri concordati.
Regolarizzazione dei dehors esistenti. È prevista una disciplina transitoria, con la possibilità di presentare specifiche istanze di adeguamento e con tempi di ripristino nei casi di diniego.
La riforma comprenderebbe anche le imprese alberghiere, nei limiti dell'attività di somministrazione consentita dal rispettivo titolo.
Rimarranno, in ogni caso, le competenze comunali per l'occupazione del suolo pubblico e le verifiche sulla sicurezza.
Il principio centrale è dunque quello di semplificare le autorizzazioni senza rinunciare alla tutela degli spazi pubblici e del patrimonio culturale.
Prima approvazione dello schema di riforma
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera in esame preliminare. Non si tratta dell'entrata in vigore del decreto.
Termine per l'esercizio della delega
Scadenza stabilita dall'art. 26 della legge 193/2024, come modificato dalla legge 182/2025.
Termine massimo del regime transitorio
Le autorizzazioni e concessioni contemplate dalla proroga cessano di beneficiare del regime speciale entro tale data, salvo entrata in vigore anticipata del decreto di riordino o ulteriori modifiche legislative.
Dopo l'entrata in vigore della riforma
Saranno da verificare il termine per le istanze di adeguamento e i tempi di eventuale rimozione o ripristino, che dovranno essere precisati dal decreto definitivo.
La gestione dei dehors coinvolge diverse strutture amministrative, ma è fondamentale distinguere la competenza al rilascio del titolo di occupazione dalle competenze edilizie, commerciali e di vigilanza.
Non esiste una disposizione nazionale che individui un unico ufficio comunale competente al rilascio di tutte le autorizzazioni per i dehors. L'organizzazione dipende dai regolamenti e dall'assetto organizzativo del singolo ente.
Il riferimento generale è l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa e il rilascio dei provvedimenti di competenza.
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Ufficio |
Principali funzioni |
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SUAP / Commercio |
Ricezione delle istanze relative alle attività economiche; coordinamento del procedimento unico; verifica della compatibilità con l'attività di somministrazione |
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Patrimonio / Occupazione suolo pubblico |
Istruttoria e rilascio della concessione di occupazione, secondo l'organizzazione comunale; individuazione della superficie e della durata |
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Urbanistica / SUE / Edilizia privata |
Qualificazione urbanistico-edilizia delle strutture; verifica dei titoli edilizi eventualmente necessari; conformità ai regolamenti e agli strumenti urbanistici |
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Polizia locale / Viabilità |
Pareri sulla sicurezza della circolazione, passaggi pedonali, visibilità, accessibilità e controlli sulle occupazioni |
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Tributi / Entrate |
Applicazione del Canone unico patrimoniale, tariffe, riscossioni e verifiche |
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Lavori pubblici / Manutenzioni |
Verifiche sulle interferenze con pavimentazioni, sottoservizi, verde pubblico e arredi urbani, quando previste |
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Ufficio paesaggio / Beni culturali |
Verifica dei vincoli, gestione degli eventuali procedimenti di competenza e raccordo con la Soprintendenza |
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Polizia locale e uffici tecnici |
Vigilanza, contestazione delle violazioni e attivazione dei provvedimenti di competenza |
Ne deriva che il SUAP può rappresentare il punto unico di accesso per l'impresa, senza necessariamente essere l'ufficio titolare del potere di concedere il suolo pubblico o valutare la legittimità edilizia.
In particolare, non deve ritenersi automaticamente competente l'Ufficio Urbanistica per il solo fatto che il dehors costituisca una struttura fisica.
La concessione del suolo pubblico è un provvedimento distinto dal titolo edilizio e, secondo l'organizzazione comunale, può appartenere al settore Patrimonio, Commercio, Polizia amministrativa o altra struttura espressamente individuata.
L'avvicinarsi della riforma rende opportuna una verifica preventiva delle procedure esistenti.
È consigliabile, in particolare, procedere alla ricognizione delle concessioni in essere, distinguendo quelle ordinarie da quelle rilasciate nel regime speciale post-Covid.
Dovrebbero essere verificati gli spazi pubblici effettivamente occupati, le superfici concesse, la durata dei titoli, le eventuali difformità, i vincoli esistenti e le condizioni di sicurezza.
La revisione dei regolamenti comunali dovrebbe inoltre individuare con chiarezza:
le tipologie di dehors ammesse e le relative caratteristiche;
le zone del territorio nelle quali l'installazione è consentita, limitata o esclusa;
le superfici occupabili e le larghezze minime da garantire per la circolazione;
i materiali, i colori, le pedane, le coperture e gli elementi di delimitazione;
gli uffici competenti e il coordinamento delle relative istruttorie;
la durata delle concessioni, gli obblighi di manutenzione e ripristino e le cause di decadenza.
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai centri storici, ai lungomari, alle piazze pubbliche e alle zone maggiormente frequentate dai turisti.
Per territori come quelli dei Comuni costieri abruzzesi, inoltre, occorrerà distinguere le ordinarie occupazioni di suolo pubblico dalle eventuali installazioni su aree appartenenti al demanio marittimo, assoggettate a uno specifico regime concessorio.
L'efficienza della gestione comunale dipenderà soprattutto dalla capacità di superare la frammentazione delle competenze.
La soluzione organizzativa più funzionale appare quella di individuare formalmente un ufficio responsabile del procedimento, cui affidare il coordinamento degli apporti istruttori dei diversi settori.
Per le installazioni connesse ad attività economiche, il SUAP costituisce generalmente il canale procedimentale naturale, secondo il D.P.R. 160/2010, mentre il rilascio dei singoli titoli deve rispettare la ripartizione interna delle competenze.
Il Comune dovrebbe inoltre dotarsi di un sistema informativo condiviso che consenta di monitorare concessioni, superfici, scadenze, pagamenti e verifiche.
Una disciplina locale chiara può contribuire non soltanto alla semplificazione amministrativa, ma anche alla tutela della sicurezza, dell'accessibilità, del decoro urbano e della concorrenza tra operatori economici.
La riforma dei dehors potrebbe segnare il passaggio da un sistema fondato su deroghe temporanee e proroghe ripetute a un quadro normativo maggiormente stabile.
La progressiva riduzione delle autorizzazioni preventive della Soprintendenza non significherà tuttavia l'eliminazione dei controlli.
Al contrario, l'attribuzione ai Comuni di un ruolo centrale nella disciplina delle occupazioni renderà ancora più importante la capacità degli enti locali di adottare regolamenti aggiornati e di organizzare efficacemente i procedimenti.
Per gli uffici tecnici comunali, la sfida sarà distinguere correttamente la gestione del suolo pubblico dalla rilevanza edilizia delle opere, garantendo al tempo stesso sicurezza, accessibilità e tutela del patrimonio urbano.
Il vero obiettivo della riforma non dovrebbe essere soltanto autorizzare più facilmente i dehors, ma governarne meglio la presenza nello spazio pubblico.
Sono consultabili direttamente i seguenti riferimenti:
N.B. L'approfondimento fotografa il quadro legislativo al 7 novembre 2026. Le disposizioni del decreto di riordino descritte come prospettate dovranno essere verificate dopo l'approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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