Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

Condono edilizio - Domanda - Presentazione da parte del proprietario

Pubblicato il 16/12/2010

Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez.II 5/11/2010 n. 23271

Documento senza titolo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2010, proposto da:



Ernesto Crisci, rappresentato e difeso dall`avv. Geremia Biancardi, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Lucia n.13 (presso lo studio Actis);

contro

Comune di Tufino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall`avv. Maria Rosaria Punzo, con domicilio eletto in Napoli, alla via San Giacomo dei Capri n.82;

per l`annullamento
dei provvedimenti prot. n.0007140 del 13.10.2009 e n.0007219 del 15.10.2009, coi quali il dirigente responsabile del Settore edilizia privata del Comune di Tufino ha, rispettivamente, rigettato le istanze di condono edilizio presentate dal ricorrente e diffidato l’interessato a demolire le opere abusive realizzate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l`atto di costituzione in giudizio del Comune di Tufino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell`udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato il 12 dicembre 2009 e depositato in data 11 gennaio 2010, il sig. Ernesto Crisci ha premesso di essere assegnatario di un appartamento sito in Tufino, al Rione Gescal (isolato 5, scala D, interno 56), di proprietà dell’I.A.C.P., ove ha realizzato abusivamente uno scantinato sottostante l’immobile e la chiusura di due balconi con verande al piano rialzato. Per ottenere la sanatoria degli abusi edilizi ha presentato due istanze di condono edilizio in data 27 febbraio 1995 (ai sensi della L. n.724/1994) e 7 gennaio 2004 (ai sensi della L. n.326/2003).
Con il ricorso in trattazione egli ha impugnato i provvedimenti prot. n.0007140 del 13 ottobre 2009 e n.0007219 del 15 ottobre 2009, coi quali il dirigente responsabile del Settore edilizia privata del Comune di Tufino ha, rispettivamente, rigettato le suddette istanze di condono edilizio e lo ha diffidato a demolire le opere abusive.
A sostegno della domanda giudiziale di annullamento delle determinazioni amministrative lesive, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto: Difetto di istruttoria e di motivazione – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto – Violazione e falsa applicazione dell’art.31 l. n.47/1985, dell’art.39 l. n.724/1994 e dell’art.32 della L. n.326/2003.
Si è costituito in resistenza il Comune di Tufino, che ha difeso la legittimità dell’azione amministrativa in contestazione e concluso con richiesta di reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. E’ controversa la legittimità dei provvedimenti coi quali il dirigente responsabile del Settore edilizia privata del Comune di Tufino ha rigettato le due istanze di condono edilizio presentate dal ricorrente e lo ha diffidato a demolire le opere abusivamente realizzate.
Il ricorso è infondato.
2. Contrariamente a quanto lamentato, non è configurabile il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria in quanto il diniego di sanatoria risulta fondato su una pluralità di ragioni giustificatrici autonome, tutte adeguatamente esplicitate, e trova piena rispondenza negli atti e documenti acquisiti nel corso del procedimento. Il competente dirigente comunale ha anzitutto rilevato che, con riferimento alla prima domanda di condono (del 27.2.1995), manca il pagamento a saldo dell’oblazione dovuta, e quanto alla seconda istanza (del 7.1.2004), non è stato effettuato il pagamento della seconda e terza rata dell’oblazione, nonostante la richiesta integrativa ribadita da ultimo nella comunicazione dei motivi ostativi, spedita (il 29.11.2008) ex art.10 bis della L. n.241/1990. Circa le opere realizzate nel cantinato – trasformato in unità per civile abitazione e posto in collegamento con il sovrastante appartamento oggetto di assegnazione in locazione – l’autorità amministrativa ha poi obiettato che esse “costituiscono un ampliamento del fabbricato I.A.C.P. esistente su un’area non assegnata dall’I.A.C.P. al sig. Crisci Ernesto, pertanto il richiedente non possiede la titolarità a poter sanare gli abusi realizzati nel piano cantinato” e che dagli atti richiamati nella premessa “risulta inequivocabile la volontà dell’I.A.C.P. a voler procedere alla rimozione degli abusi eseguiti dal Crisci Ernesto”. Infine, sempre con riguardo al suddetto piano cantinato, l’organo emanante ha aggiunto che non risultano rispettati neppure i requisiti di abitabilità indicati nell’art.37 del regolamento edilizio (quanto alle quote di sistemazione del pavimento, all’altezza minima di mt.2,70 ed al rapporto tra superficie e aperture di luce ed aria).
3. Ritiene il Collegio che la motivazione appena richiamata, oltre a consentire di comprendere congruamente le ragioni del mancato accoglimento delle istanze, è anche idonea a sorreggere la determinazione negativa.
3.1. Circa il primo elemento ostativo, a fronte della specifica contestazione opposta dall’amministrazione, il ricorrente si è limitato ad assumere genericamente la completezza della pratica, senza assolvere l’onere della prova a suo carico (attraverso l’esibizione delle ricevute dei pagamenti effettuati o di altri documenti equipollenti)
3.2. Quanto alla seconda ragione impeditiva, l’instante ha replicato che la qualità di inquilino lo abilita a conseguire la sanatoria degli abusi realizzati. Osserva al riguardo il Collegio che, pur dovendo riconoscersi in capo al conduttore di un immobile un autonomo interesse ad ottenere il permesso in sanatoria, non può sottacersi, da un lato, che i lavori abusivi sono stati eseguiti in ambienti che fuoriescono dall’oggetto dell’assegnazione in locazione, dall’altro, che l’amministrazione ha tenuto conto dell’opposizione espressa dall’ente proprietario in più circostanze. Invero, consta agli atti che l’I.A.C.P. ha più volte sollecitato l’amministrazione comunale ad adottare i provvedimenti sanzionatori per ripristinare lo stato dei luoghi (cfr. note del 2.10.1997 e del 5.11.2002, richiamate nel provvedimento di diniego ed esibite in giudizio dall’amministrazione).
Sul punto va osservato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, grava sull’amministrazione l’obbligo di verificare l`esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull`area in questione, attività istruttoria, questa, rivolta non già a risolvere i conflitti tra le parti private in ordine all`assetto dominicale dell`area stessa, bensì ad accertare il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente, sia per la notevole incidenza del titolo edilizio sugli interessi pubblici e privati coinvolti sia per evitare il grave contenzioso che deriverebbe dall`incauto rilascio di quest`ultima a soggetti non idoneamente legittimati (cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 22 settembre 2006, n. 8243). Ai sensi dell’art. 31 della legge 28.2.1985 n. 47 "possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate […]. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l`autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima."
Il dettato normativo sopra riportato non può che essere interpretato nel senso di ritenere ammissibile la presentazione di una domanda di condono da parte del soggetto titolare di un diritto personale di godimento (conduttore), ma nel contempo la medesima posizione giuridica soggettiva non consente di per sé il rilascio del conseguente permesso in sanatoria, che presuppone il consenso, quantomeno implicito, del legittimo proprietario del bene interessato dalle opere edilizie. Ne consegue che la semplice disponibilità, per espressa volontà del legislatore, non è sufficiente per conseguire l`effetto finale conseguente all`instaurazione di un procedimento amministrativo preordinato al rilascio di una concessione edilizia, in presenza, come nel caso in esame, di espliciti atti di opposizione del proprietario (cfr. in termini, T.A.R. Campania, Sezione III, 23 gennaio 2009 n.315; T.A.R. Lazio, Sezione II, 3 maggio 2007 n.3917; T.A.R. Catania, Sezione I, 8 luglio 2010 n.2911).
Tale interpretazione si basa sulla considerazione che il condono di un`opera eseguita abusivamente, o comunque in modo contrario alle norme urbanistiche, non fa sorgere alcun diritto nei confronti dei terzi in colui che ha ottenuto detto condono, che ha effetti solo di carattere amministrativo o penale.
Sarebbe, pertanto, illogico che la legge consentisse di sanare opere realizzate non solo "contra legem", ma anche contro la volontà del proprietario dell`immobile, che si sia opposto alla sanatoria e che è legittimato a chiederne la demolizione.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento all`art. 4, primo comma, della legge 28 febbraio 1977 n. 10 (Cfr. Consiglio di Stato, Sez.ione V, 9 novembre 1998 n. 1583), ora confluito nell’art.11 del D.P.R. n.380 del 2001.
Va poi aggiunto che, secondo il dettato dell`art. 1590 del c.c. "il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l`ha ricevuta, in conformità alla descrizione che ne sia sta fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall`uso della cosa in conformità del contratto". Conseguentemente, lo stesso conduttore non è legittimato a chiedere ed ottenere la sanatoria di opere che abbiano modificato, "invito domino" lo stato dei luoghi (cfr. TAR Lazio, Sezione Latina, 24 maggio 2001 n. 549).
3.3. L’applicazione del dettato normativo sopra riportato al caso di specie non può che comportare l’impossibilità del rilascio del permesso di costruire in sanatoria in assenza del consenso dell’ente proprietario dell’immobile, per cui risulta superfluo l’esame dell’ulteriore ragione ostativa opposta dall’amministrazione.
4. In conclusione, alla stregua di quanto fin qui considerato, il ricorso va respinto siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare al Comune di Tufino le spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento). Il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall`autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l`intervento dei magistrati:
Carlo D`Alessandro, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2010



Ediliziaurbanistica.it


Utilità