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Certificato di destinazione urbanistica - Documento senza efficacia provvedimentale

Pubblicato il 25/05/2011

TAR Lombardia 14/3/2011 n. 729

Documento senza titolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2009, proposto da:
Cloud 9 Srl, rappresentata e difesa dall`avv. Fabio Todarello, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, piazza Velasca, 4;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Maria Rita Surano e Maria Giulia Schiavelli, domiciliato presso l’Avvocatura Comunale in Milano, via Andreani 10;

per l`annullamento,

del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Milano datato 6 aprile 2009, ritirato dall’odierno ricorrente in data 10 giugno 2009, nella parte in cui ha erroneamente definito – in violazione della variante urbanistica n. 11 – un comparto edificatorio come già saturo, privando illegittimamente l’area che insiste sul mappale 494 (di proprietà della ricorrente) della volumetria da questo generata (pari ad una s.l.p. di 178 mq) e conseguentemente rendendo inattuabile il progetto di recupero del fabbricato che oggi insiste nel mappale 203 (anche esso di proprietà della ricorrente), il cui progetto, peraltro, era già stato sottoposto – positivamente – al vaglio dell’Amministrazione comunale che, con nota 18 giugno 2008, prot. n. 491299/2008, richiamando il parere reso dalla Commissione Edilizia nella seduta n. 4 del 31 gennaio 2008 – aveva ritenuto che “non si hanno motivi ostativi, affinché si proceda con la formalizzazione del permesso di costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici”.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l`atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la memoria difensiva del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell`udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori: Matilde Battaglia, in sostituzione di Todarello, per la società ricorrente; Maria Giulia Schiavelli per il Comune di Milano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società esponente è proprietaria di un terreno in Comune di Milano, contraddistinto al Catasto Terreni (NCT), foglio 413, mappali 201, 203 e parte del mappale 494.

Con istanza protocollo PG 202824/2009 del 13.3.2009, rivolta allo stesso Comune, la ricorrente chiedeva il rilascio di un certificato urbanistico, ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001 e dell’art. 114 del Regolamento Edilizio (RE).

Il Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edilizia provvedeva al rilascio di quanto richiesto, in data 6.4.2009.

La società impugnava però davanti a questo Tribunale il predetto certificato, sostenendone l’illegittimità, in quanto nell’atto sarebbe erroneamente indicato come saturo un comparto edificatorio, privando così ingiustificatamente l’area di cui al mappale 494 della propria volumetria e di conseguenza rendendo non attuabile il progetto di recupero del fabbricato insistente sul mappale 203, progetto peraltro già avviato dall’esponente e sottoposto al parere della Commissione Edilizia.

Questi, in sintesi, i motivi di ricorso:

1) violazione della variante urbanistica 11 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 55 dell’11.12.2008; delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990; dell’art. 6 delle NTA del PRG, dell’art. 97 della Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti determinazioni;

2) violazione della variante urbanistica 11 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 55 dell’11.12.2008; delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990; dell’art. 6 delle NTA del PRG, dell’art. 97 della Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti determinazioni, sotto altro e diverso profilo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del ricorso.

Alla pubblica udienza del 24.2.2011, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa comunale nella propria memoria difensiva.

L’eccezione appare fondata, per le ragioni che seguono.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, al quale aderisce anche la scrivente Sezione, il certificato di destinazione urbanistica (di cui ai commi 2° e seguenti dell’art. 30 del D.Lgs. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia), in quanto atto di certificazione redatto da un pubblico ufficiale, ha natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, che discendono in realtà da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso.

Di conseguenza, essendo sfornito di ogni efficacia provvedimentale, è altresì privo di concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione.

Gli eventuali errori contenuti nel certificato possono semmai essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica.

Su tali conclusioni, come già ricordato, la giurisprudenza appare largamente maggioritaria: si vedano in particolare, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 12.1.2010, n. 21; TAR Campania, Napoli, sez. II, 20.9.2010, n. 17479; TAR Toscana, sez. I, 28.1.2008, n. 55; TAR Valle d’Aosta, 15.2.2008, n. 16; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 4.11.2004, n. 5585 e TAR Lazio, sez. I, 28.5.1999, n. 542.

Nel Comune di Milano, tale orientamento risulta confermato dalla lettura dell’art. 114 del Regolamento Edilizio (norma espressamente richiamata nell’atto impugnato, cfr. doc. 1 della ricorrente), in forza del quale (vedesi comma 2°), il documento ivi gravato <<...ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l’Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia>>; il che esclude che un eventuale certificato erroneo possa avere effetti cogenti sulle successive determinazioni del Comune.

L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di cui sopra esime il Collegio dalla trattazione del merito del gravame.

2. Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall`Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l`intervento dei magistrati:

 

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

L`ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 




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