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Abusi edilizi, non è valida l'ordinanza del dirigente comunale che non ha la competenza

Pubblicato il 08/09/2016

di Mauro Calabrese

Il legittimo ed efficace esercizio dei poteri di autotutela e repressione delle violazioni, specie in materia edilizia, da parte degli organi dirigenziali dei Comuni, richiede il rigoroso rispetto delle prerogative e attribuzioni di funzioni di ciascun settore amministrativo in cui è declinata la struttura dell’Ente locale e al cui vertice il singolo dirigente è preposto, nel rispetto delle precise competenze amministrative e funzionali dei diversi comparti, in particolare distinguendo tra la gestione dell’edilizia privata e la tutela del patrimonio demaniale.

La sentenza

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza del 31 agosto 2016 n. 3763, ha sottolineato la necessaria distinzione della competenza a emettere ordinanze comunali tra i diversi dirigenti dei settori amministrativi dell’Ente locale, parzialmente riformando la sentenza di primo grado emessa dal Tar della Campania in merito alla legittimità di un ordine di rilascio ad horas di un chiosco utilizzato come abitazione abusiva e contestuale restituzione dello stesso nella disponibilità del Comune, nonché dell’ordine di demolizione delle opere realizzate sine titulo. In primo grado, i Giudici campani avevano accolto il ricorso proposto dalla occupante del chiosco, destinataria dell’ordinanza, annullando il provvedimento comunale di sgombero e restituzione al patrimonio comunale, in quanto gravemente carente da un punto di vista di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione convenuta adeguatamente dimostrato i necessari «presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento impugnato».

L’ordinanza comunale

Il provvedimento amministrativo in discussione, adottato dal dirigente responsabile del settore «Edilizia residenziale privata e servizi cimiteriali» del Comune, ordinava alla ricorrente di rilasciare «ad horas», ovvero nel più breve tempo possibile, il chiosco adibito ad abitazione privata, disponendo la contestuale restituzione dello stesso nella disponibilità dell’Ente, quale proprietario, in quanto situato su suolo comunale e diffidando contestualmente la destinataria a provvedere allo sgombero dell’immobile, libero da persone e cose, con l’avvertimento che, in caso di inosservanza, avrebbe proceduto «all’esecuzione forzosa e con recupero delle spese in danno dei trasgressori».

Appello incidentale

Nella decisione sull’appello proposto dal Comune avverso la decisione di primo grado, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto prioritario affrontare la censura riguardante il difetto di competenza dell’organo amministrativo che ha emesso il provvedimento impugnato, inizialmente ritenuta assorbita dal primo Giudice, ma integralmente riproposta in sede di appello incidentale dalla originaria ricorrente nella propria memoria difensiva.

Ad avviso del Collegio, invero, il provvedimento discusso non ha, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione e non rilevato dal Tar campano, natura edilizia, non riguardando primariamente la sanzione di un violazione della normativa edificatoria e urbanistica, essendo piuttosto esercizio del potere di autotutela relativa ai beni demaniali, diretto a realizzare «l’interesse patrimoniale del Comune», in quanto Ente proprietario del suolo, a rientrare nella piena disponibilità dell’area demaniale, abusivamente occupata a causa della realizzazione del chiosco incriminato.

Competenza dirigenziale


Correttamente inquadrata la questione e il provvedimento amministrativo emanato, conclude il Consiglio di Stato, l’atto deve essere annullato, non tanto perché non correttamente o adeguatamente motivato, ma in quanto adottato dal dirigente comunale del Settore edilizia residenziale privata e servizi cimiteriali, sprovvisto della necessaria competenza in materia, spettante in realtà a diverso organo dell’Amministrazione locale, in particolare al Settore lavori pubblici, patrimonio e protezione civile, cui, in virtù dell’esplicito 0rganigramma dell’Ente, spetta la gestione, compresa la tutela, del demanio e del patrimonio comunale.

 


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