P. Costantino (Approfondimento 8/11/2010)
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È altresì vero che anche in precedenza (cfr. art. 23 TU Ambiente prima delle ultime modifiche) veniva precisato che “dalla data di presentazione decorrono i termini per l’informazione e la partecipazione” (oltre che per “la valutazione e la decisione”), e che, quindi, dal momento in cui il privato si rivolgeva all’autorità competente e consegnava, tra altri documenti, anche la copia dell’avvenuta pubblicazione sui giornali della sua istanza (art. 24 TU Ambiente prima delle ultime modifiche), iniziava il lasso temporale a disposizione dei privati interessati ad intervenire o partecipare al procedimento di VIA (nonché il periodo entro cui l’amministrazione poteva pronunciarsi).
Ora, si dice qualcosa di più, si dà, cioè, autorità di formale avvio del procedimento agli adempimenti posti in essere dal principale interessato alla vicenda: la sua azione, interamente gestita in autonomia (secondo l’art. 24, vecchio e nuovo testo, “le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente”), determina conseguenze importantissime oltre che per sé anche, e soprattutto, per gli altri, dato che la sua azione sostituisce (“tiene luogo”, secondo le nuove norme) quella dell’amministrazione, almeno nella parte iniziale dell’agire di quest’ultima.
Pertanto, non sembra azzardato dire che l’art. 8 della L. 241/90 è stato in questa sede, implicitamente, abrogato, nella parte in cui sembrava assegnare esclusivamente all’amministrazione il compito di dare avvio al procedimento amministrativo.
Questa impostazione appare maggiormente evidente nella parte del TU Ambiente dedicata all’AIA, che, come si diceva, rappresenta un’assoluta novità per quel testo di legge, che finalmente vede completata la piena trattazione, nel suo corpo normativo, dei principali provvedimenti ambientali (1). Nel nuovo Titolo III-bis, infatti, questa separazione tra parte pubblica e parte privata - cioè tra gli effetti dell’azione dell’una ed effetti dell’azione dell’altra – è ancor più netta, perché l’autorità (pubblica) competente al rilascio dell’AIA si preoccupa di dare avvio al predetto procedimento di rilascio, ma solo nei confronti del privato proponente; quest’ultimo, invece, è incaricato di dare formale avvio al decorrere del tempo nei confronti degli “altri” soggetti potenzialmente coinvolti dalla sua attività, il cd. pubblico interessato.
Secondo l’art. 29-quater (Procedura per il rilascio dell`autorizzazione integrata ambientale) l`autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda (ovvero, in caso di riesame della stessa dopo il termine di scadenza, secondo quanto previsto dall`articolo 29-octies, comma 4) “contestualmente all`avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell`articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Quindi, l’autorità competente rispetta ed applica le previsioni della L. 241/90. Ma forse non tutte, visto che “entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell`ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l`indicazione della localizzazione dell`impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici … ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni”, e che anche in questo caso, come per la VIA, “tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all`articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell`articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Si assiste, in conclusione, ad una sorta di “doppio” avvio del procedimento amministrativo ambientale volto al rilascio della VIA e dell’AIA, con la PA che, almeno all’inizio dell’iter decisionale, si interfaccia solo ed esclusivamente col soggetto proponente il progetto/intervento sottoposto a VIA o con il richiedente l’autorizzazione integrata ambientale, mentre costoro sono incaricati di “coinvolgere” la popolazione interessata dagli effetti ambientali dei propri progetti o impianti.
E gli effetti particolari di questa modalità procedurale sono anche altri. La previsione dell’art. 8, co. 3, L. 241/90 è, come accennato, di tipo residuale; essa, cioè, viene applicata solo quando le comunicazioni individuali per i soggetti interessati dal procedimento sarebbero troppe e quindi troppo costose. In proposito, quanto può dirsi legittimo ricorrere da subito alla comunicazione di massa attraverso le pubblicazioni del privato, senza una puntuale verifica in ordine all’effettivo numero degli interessati/destinatari della comunicazione? E quanto è legittima questa soluzione normativa, che potrebbe inibire a costoro di opporsi alla scelta di ricorrere alla comunicazione di massa, certamente meno garantista ed efficace rispetto a quelle personali?
E, infine, ricordando che l’orientamento giurisprudenziale stima in 50 soggetti la quantificazione del concetto di “elevato numero di destinatari” (2), cosa accade se questi sono 49 ma la comunicazione individuale, all’atto pratico, non sarebbe effettivamente troppo gravosa per l’amministrazione procedente, ricordando che, comunque, allo stato della legge, è quest’ultimo il criterio da tener presente per decidere di sostituire le comunicazioni personali con quelle generali?
Note
(1) L’art. 4 del D.Lgs. 128/10 abroga il D.Lgs. 59/05, la precedente normativa generale di riferimento sull’AIA
(2) Prendendo spunto dalla giurisprudenza in materia di espropriazioni (cfr. nota 2).
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