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Il TAR blocca il decreto aree idonee.

Pubblicato il 18/05/2025
Il TAR blocca il decreto aree idonee.

Non c’è pace nella normativa italiana sull’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile (i cosiddetti FER).

 

Infatti dopo che il cosiddetto “Decreto Agricoltura” (D.L. 63/2024 convertito con la legge 101/2024) intervenendo direttamente sul D.Lgs. 199/2011 modificando le disposizioni in materia di “individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” (art. 20) limitando le installazioni fotovoltaiche con moduli a terra nei terreni produttivi, e che il successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 (cosiddetto Decreto Aree Idonee) aveva demandato alle normative regionali l’ulteriore individuazioni di aree per l’installazione degli impianti, il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 9155 , sentenza n. 9156, sentenza n. 9157, sentenza n. 9158 del 13 maggio 2025il TAR Lazio, accogliendo diversi ricorsi sulle questioni di legittimità sul divieto disposto dal D.L. n. 63/2024, ha ritenuto le censure “rilevanti e non manifestamente infondate” giudicando il divieto sproporzionato e in contrasto con l’obiettivo Ue della massima diffusione degli impianti FER.

Il T.A.R. ha annullato l’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale del 21 giugno 2024, con obbligo, per le amministrazioni ministeriali, di rieditare i criteri per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), della legge 22 aprile 2021, n. 53 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della sentenza (n.9155/2025).

Il T.A.R. ha inoltre (sentenza n. 9156/2025 e 9157/2025) rimandato la decisione alla Corte Costituzionale sulla legittimità dell’articolo 5 del D.L. Agricoltura

 

Quindi, considerato l’annullamento dei commi 2 e 3 dell’art. 7 del D.M. 21 giugno 2024, che disponevano:

2. Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:

a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;

b) della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;

c) della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3. Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Nell'applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto.

le Regioni dovranno attendere la rielaborazione normativa nazionale rivedendo, successivamente, le proprie leggi che, ad oggi, sono basate su una norma annullata.


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