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IL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO IN ITALIA

Pubblicato il 25/09/2014

Articolo a cura dell' Ing. Franco Giuseppe Nappi

IL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO IN ITALIA è, oggi, un tema capace di suscitare grande interesse a causa delle conseguenze e dei costi economici, ambientali e sociali che il fenomeno stesso comporta.

Gli effetti causati dall’impermeabilizzazione del suolo sono, infatti, molto vari e interessano la compromissione delle funzioni produttive del terreno (con la conseguente riduzione delle produzioni agricole), l’alterazione del paesaggio, dell’ecosistema, della sfera climatica e dell’assetto idraulico e idrogeologico.

Per consumo di suolo s’intende il passaggio da coperture agricole e naturali a coperture urbane; una tipologia di transizione che altera tutte le funzioni dello spazio iniziale in modo permanente.

I fattori che favoriscono la presenza di questa proliferazione edificatoria non devono, quindi, essere cercati esclusivamente nell’aumento demografico, ma piuttosto in un insieme di fenomeni economici, politici e sociali che possono essere sintetizzati in: scarsa regolamentazione urbanistica, elevata discrepanza tra la redditività dell’edilizia e quella agricola e aspetti socio-culturali di vario genere. ...

La crisi non lo frena, in 3 anni divorata un’area grande come 5 capoluoghi di regione.

Giro di vite al consumo di suolo, per difendere l'uso agricolo dei terreni e orientare l'espansione edilizia sulle aree già urbanizzate attraverso interventi di riqualificazione e trasformazione urbana. È il principio guida che informa i 9 articoli del disegno di legge su «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» approvato dal consiglio dei ministri nel mese di dicembre 2013.

Il Ddl speriamo che rappresenti una tappa molto importante di questo percorso e si configura, in ogni caso, come tappa fondamentale nella definizione dei principi, degli obiettivi e delle strategie di tutela dei suoli.
Un valido e forte contributo in Campania lo stanno dando i Giudici Amministrativi (Il Tar Campania- Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 1657 del 19 settembre 2014, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 gennaio 2014 n. 598, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 08 aprile 2014 n. 2004, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 09 maggio 2013 n. 2395, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 25 settembre 2012 n. 3942 e 22 febbraio 2010 n. 1091, etc…) che hanno posto dei paletti fissi ed inderogabili(che vengono attuati, dagli addetti ai lavori, in modo non consono) per la costruzione nelle zone agricole dei piani urbanistici vigenti nei Comuni, e precisamente:

rispetto dell’art.12 del D.P.R. 380/2001 ed in vista del rilascio del permesso di costruire, è necessario che esistano – ovvero se ne preveda l’imminente realizzazione – almeno le opere di urbanizzazione primaria stimate in concreto necessarie, in modo che la zona possa dirsi atta a soddisfare adeguatamente le esigenze indotte dal nuovo insediamento abitativo. Compito primario della pianificazione urbanistica è, infatti, quello di coordinare armonicamente l’attività edificatoria privata con la predisposizione di un adeguato sistema infrastrutturale che valga ad assicurare uno sviluppo edilizio del territorio ordinato e razionale;

che il rilascio del permesso di costruire fabbricati rurali in zone agricole è subordinato ad un duplice requisito: il primo di natura soggettiva, costituito dallo status di proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore in
economia, proprietario concedente, imprenditore agricolo, il secondo di natura oggettiva, rappresentato dal rapporto di strumentalità delle opere a realizzare alla coltivazione del fondo. Al fine di evitare che qualsiasi individuo, benché sprovvisto della qualità di coltivatore, potrebbe legittimamente costruire un immobile ad uso residenziale in zona agricola. Ciò avrebbe l’evidente conseguenza di consentire la trasformazione di una zona agricola, tutelata dall’ordinamento, in un’area sostanzialmente residenziale e si porrebbe quindi in contrasto con la ratio della disciplina vincolistica che è volta allo scopo di attuare un equilibrato componimento tra le contrapposte esigenze, da un lato, consentire una razionale possibilità di sfruttamento edilizio delle aree agricole per scopi di sviluppo economico e, dall’altro, garantire la loro destinazione esclusiva ad attività agronomiche, nonché che le opere realizzate siano strumentali alla coltivazione del suolo;

che l’asservimento è concesso al solo imprenditore agricolo a titolo principale,di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, come modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101: difatti, la L. Reg. 14/1982 (Titolo II, punto 1.8) recita quanto segue: “Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale”. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc”.La ratio della previsione è ovviamente quella di evitare che qualsiasi individuo, benché sprovvisto della qualità di coltivatore, possa legittimamente costruire un immobile ad uso residenziale in zona agricola.

Tutto ciò sarà sufficiente per evitare il consumo CONTINUO ED INESORABILE del suolo agricolo, che si sta attuando in Campania ed anche nei Comuni del Nolano? Io sono fiducioso, che al di là delle enormi difficoltà negli Enti ( Comuni, Provincie e Regioni, etc.), si trovi sicuramente un punto di convergenza ed equilibrio, per il bene di TUTTI.

Comiziano, lì 25 settembre 2014

Ing. Franco Giuseppe Nappi
Responsabile del IV Servizio del Comune di Comiziano (NA)


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