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Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile

Pubblicato il 18/05/2025
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile

di Raffaele Di Marcello

Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico è un organismo, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/2013, che si avvale del supporto tecnico-amministrativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’Ispra, ed è formato da esponenti del mondo della cultura, delle professioni e delle istituzioni, in modo da integrare competenze ed esperienze differenti.

Recentemente rinnovato nella composizione (con DM 402 del 12/11/2024) dopo un periodo di stasi, in passato ha prodotto numerosi ed interessanti documenti, tra i quali le Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile, con Delibera del Comitato n. 19 del 03/07/2017.

Le linee guida, seppur redatte ormai otto anni fa, sono a tutt'oggi un elemento importante per guidare gli stumenti di pianificazione dei Comuni in materia di gestione del verde pubblico, di redazione e approvazione del Censimento del verde, del Regolamento del verde, del Piano del verde e del Piano di monitoraggio e gestione del verde, strumenti che alcune leggi regionali prevedono come obbligatori per eventuali finanziamenti e che sono indispensabili per una corretta pianificazione e gestione del verde urbano.

Ricordiamo che la citata legge 14 gennaio 2013, n. 10 ha introdotto modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113 con l'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di rendere noto, due mesi prima della scadenza naturale del mandato della Giunda, il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.

Inoltre il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d'intesa con le regioni e i comuni, deve presentare, in allegato alla relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore, un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti, indicando le superfici destinate a verde pubblico attrezzato e a standard urbanistici in generale.

I comuni che risultassero inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.


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