Il Consiglio di Stato limita l'applicazione dell'art. 10 bis L. n. 241/90.
Il TAR per la Campania nel 2009 respingeva il ricorso proposto avverso l’annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Napoli ed il conseguente diniego in autotutela concernente l’installazione di un “gazebo autoportante” a servizio dell’attività della società ricorrente, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico.
Proponeva appello la soccombente, ritenendo che il diniego fosse illegittimo in quanto non era stato preceduto dal c.d. preavviso di rigetto dell’istanza, previsto dall’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. L’appello è stato rigettato dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 5314 del 24 novembre 2015.
I giudici di palazzo Spada, infatti, hanno affermato che la disposizione invocata non trova applicazione amministrativa quando vi sono specifiche regole procedimentali, sulla durata massima della fase di riesame di un precedente atto favorevole (quello, nella specie, dell’Amministrazione comunale).
In particolare si è affermato che l'annullamento dell'autorizzazione paesistica- pur se disposto ai sensi dell'art. 159 del Codice - non è soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto in quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra Autorità pubbliche che integra piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, la quale determina la caducazione del precedente atto abilitativo.
Rodolfo Murra (29 novembre 2015)
Rassegna a cura dell’ing. Franco Giuseppe Nappi
Responsabile dell’ Ufficio Tecnico IV Servizio del Comune di Comiziano (NA)
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