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Programma nazionale per la prevenzione sismica degli edifici pubblici. Pubblicato il Decreto di approvazione.

Pubblicato il 08/09/2026
Programma nazionale per la prevenzione sismica degli edifici pubblici. Pubblicato il Decreto di approvazione.

di Raffaele Di Marcello

(redatto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

Sicurezza sismica degli edifici pubblici: approvato il nuovo Programma nazionale da 285 milioni di euro

Un nuovo passo nella politica nazionale di prevenzione sismica interessa direttamente il patrimonio edilizio pubblico. Con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 31 luglio 2026, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato infatti approvato il “Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici”, previsto dall’articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il relativo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 206 del 5 settembre 2026. Il testo del decreto e il Programma nazionale sono disponibili sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e del Dipartimento della Protezione civile.

È opportuno precisare che, nonostante possa essere genericamente indicato come “DPCM”, si tratta formalmente di un decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Un fondo da 285 milioni di euro

La base normativa è rappresentata dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di bilancio 2024. L’articolo 1, comma 400, ha istituito un Fondo specificamente destinato alla mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.

La dotazione complessiva ammonta a 285 milioni di euro per il periodo 2024-2028, così articolati:

Annualità Risorse
2024 45 milioni di euro
2025 60 milioni
2026 60 milioni
2027 60 milioni
2028 60 milioni
Totale 285 milioni di euro

Le risorse sono confluite nel capitolo 993 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito del Centro di responsabilità “Casa Italia”.

La finalità non è soltanto finanziare singoli interventi, ma costruire un quadro più organico delle politiche di prevenzione, coordinando programmi, amministrazioni e fonti di finanziamento che negli anni hanno operato spesso attraverso strumenti differenti.

Le tre grandi linee di azione

Il Programma si sviluppa essenzialmente lungo tre direttrici: verifiche di vulnerabilità, interventi strutturali e potenziamento delle politiche nazionali di prevenzione già previste dall’articolo 11 del decreto-legge n. 39/2009.

La quota più consistente delle risorse è destinata agli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico: 221,5 milioni di euro, pari al 77,7% dell’intero Fondo.

Alle verifiche di vulnerabilità sono destinati 35 milioni di euro, pari al 12,3%, mentre altri 28,5 milioni, pari al 10%, finanziano il potenziamento delle attività previste dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

Si tratta quindi di un Programma fortemente orientato alla realizzazione concreta degli interventi: la fase conoscitiva resta fondamentale, ma la parte prevalente delle risorse viene indirizzata alla riduzione effettiva della vulnerabilità del patrimonio edilizio.

La priorità: edifici strategici e rilevanti

Uno degli aspetti più importanti per Comuni e altre amministrazioni pubbliche riguarda la definizione delle priorità.

Il Programma distingue tre categorie:

A – edifici pubblici strategici, cioè immobili che devono continuare a svolgere una funzione essenziale anche durante e dopo un terremoto. Rientrano in questa categoria, ad esempio, ospedali, strutture di coordinamento dell’emergenza, Centri operativi comunali, caserme dei Vigili del fuoco e determinate sedi istituzionali;

B – edifici pubblici rilevanti, nei quali un eventuale collasso potrebbe provocare conseguenze particolarmente gravi per l'elevato affollamento, per le caratteristiche degli utenti o per il valore del patrimonio custodito. È il caso, tra gli altri, di scuole, strutture particolarmente affollate, musei, biblioteche, archivi ed edifici monumentali;

C – altri edifici pubblici nei quali vengono erogati servizi di pubblica utilità. Per questa categoria l’accesso alle azioni del Programma è subordinato all'esistenza di condizioni accertate e documentate di grave vulnerabilità o di rischio imminente.

Il Programma riguarda, in ogni caso, esclusivamente edifici di proprietà pubblica.

Verifiche di vulnerabilità: conoscere prima di intervenire

La prima linea di azione finanzia le verifiche di vulnerabilità sismica, che devono essere effettuate come vere e proprie valutazioni della sicurezza secondo il capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 – NTC 2018 e la relativa circolare applicativa del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 21 gennaio 2019.

L'obiettivo è evidente: un'efficace programmazione degli investimenti richiede innanzitutto di conoscere il reale livello di sicurezza degli immobili pubblici.

Il Programma sottolinea inoltre come, per gli edifici strategici e rilevanti, esista già da tempo un obbligo di verifica derivante dall'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, in particolare per gli edifici individuati secondo la disciplina statale e regionale di settore.

Miglioramento e adeguamento sismico

Il cuore della misura è rappresentato dagli interventi strutturali.

Sono ammessi principalmente interventi di miglioramento sismico e di adeguamento sismico, secondo le definizioni contenute nel paragrafo 8.4 delle NTC 2018.

In linea generale, non rientrano invece nel programma gli interventi meramente locali, salvo casi adeguatamente motivati anche mediante valutazioni costi-benefici.

Particolarmente significativo è il livello di sicurezza richiesto. Per gli interventi di miglioramento sugli edifici strategici e rilevanti dovrà normalmente essere raggiunto un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per le altre categorie di edifici è richiesto invece un incremento minimo del livello di sicurezza del 20%. Per gli immobili sottoposti a tutela culturale e paesaggistica sono previste specificità connesse al decreto legislativo n. 42/2004.

Se l'adeguamento dell'edificio esistente risulta tecnicamente o economicamente non conveniente, il Programma consente anche il finanziamento della demolizione e ricostruzione, eventualmente accompagnata dalla delocalizzazione dell'immobile.

Restano invece esclusi gli interventi di riparazione conseguenti a eventi calamitosi qualora siano già destinatari di specifiche risorse destinate alla ricostruzione o riparazione dei danni.

I requisiti per entrare nelle graduatorie

Particolare interesse assume la procedura individuata per gli interventi strutturali.

Tra i principali requisiti previsti dal Programma figurano:

  • ubicazione dell'edificio in zona sismica 1 o 2;
  • disponibilità di una valutazione della sicurezza secondo le NTC 2018 dalla quale risulti un valore minimo dell'indice ζE inferiore a 0,8;
  • disponibilità di un progetto per la mitigazione del rischio sismico, con livello almeno pari al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) previsto dal d.lgs. n. 36/2023, già approvato dall'ente proprietario;
  • cronoprogramma che consenta di concludere i lavori entro il 31 dicembre 2028.

Il sistema di selezione attribuisce inoltre un punteggio agli interventi sulla base della maggiore vulnerabilità sismica, delle eventuali criticità strutturali non sismiche, della classe d'uso dell'edificio, del livello di progettazione raggiunto, della combinazione con interventi di efficientamento energetico e della zona sismica.

Il punteggio massimo è pari a 100 punti. In caso di parità assumono rilevanza, tra gli altri elementi, il maggiore indice di affollamento e la maggiore pericolosità sismica del sito.

È un'impostazione che premia, quindi, non soltanto la vulnerabilità dell'edificio, ma anche il grado di preparazione progettuale dell'amministrazione.

Quali spese possono essere finanziate

Il Programma ammette i costi sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024 relativi alle opere strutturali e alle opere edili strettamente connesse, nonché le spese tecniche per progettazione, direzione lavori, rilievi, indagini, coordinamento della sicurezza e collaudo.

È inoltre ammissibile l'IVA effettivamente sostenuta quando non recuperabile secondo la normativa vigente.

Le eventuali lavorazioni non ammissibili e gli incrementi di costo rispetto al finanziamento concesso resteranno invece a carico dell'amministrazione beneficiaria, che dovrà comunque garantire il completamento dell'opera e la restituzione di un edificio agibile, funzionale e fruibile.

Sono finanziabili soltanto le spese sostenute entro il 31 dicembre 2028.

Tempi molto stretti per l'attuazione

Il decreto assegna alla Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici un ruolo centrale di impulso, coordinamento e monitoraggio.

La Cabina deve predisporre le linee guida operative entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Entro 45 giorni dovrà inoltre acquisire dalle amministrazioni interessate le graduatorie degli edifici da sottoporre a verifica e gli elenchi degli interventi per i quali viene richiesto il finanziamento.

Gli interventi dovranno essere accompagnati dal relativo cronoprogramma, con conclusione prevista entro il 31 dicembre 2028.

Successivamente, entro 60 giorni dall'acquisizione degli elenchi, la Cabina dovrà elaborare la graduatoria degli interventi ammissibili; quest'ultima sarà poi approvata con decreto ministeriale insieme alle modalità e ai casi di revoca dei finanziamenti.

Un provvedimento particolarmente importante per i Comuni

Per gli enti locali il nuovo Programma assume un'importanza che va oltre la semplice disponibilità di nuove risorse.

La presenza dell'ANCI all'interno della Cabina di coordinamento, insieme alle Regioni, all'UPI e alle amministrazioni centrali, conferma infatti la necessità di coinvolgere direttamente il sistema delle autonomie territoriali nella programmazione della prevenzione sismica.

Per i Comuni diventa quindi strategico disporre di un quadro aggiornato del proprio patrimonio immobiliare: classificazione degli edifici strategici e rilevanti, verifiche di vulnerabilità effettuate, indice di sicurezza, livello della progettazione disponibile e previsione dei costi necessari.

La presenza di un PFTE già approvato, così come quella di un progetto esecutivo, può diventare un elemento determinante nella possibilità di accedere concretamente ai finanziamenti.

Il provvedimento conferma quindi una tendenza ormai consolidata nelle politiche di finanziamento delle opere pubbliche: non è sufficiente individuare un edificio vulnerabile, ma occorre essere in grado di presentare interventi tecnicamente definiti, economicamente sostenibili e realizzabili entro scadenze precise.

Dalla gestione dell'emergenza alla prevenzione

Il significato più generale del Programma è proprio il tentativo di spostare progressivamente l'attenzione dalla gestione delle conseguenze dei terremoti alla prevenzione strutturale.

Il documento ricorda che i costi sostenuti dallo Stato per gli eventi sismici verificatisi in Italia dal 1968 sono stati stimati in circa 211 miliardi di euro, attualizzati al 2019, equivalenti a circa 4 miliardi di euro all'anno.

In questa prospettiva i 285 milioni di euro rappresentano certamente una dotazione limitata rispetto all'enorme patrimonio pubblico interessato, ma il Programma introduce un elemento importante: un sistema nazionale unitario di priorità, valutazione, programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi.

Per gli enti territoriali, e in particolare per gli uffici tecnici comunali, la nuova disciplina rappresenta quindi anche un invito ad accelerare la ricognizione degli immobili, l'esecuzione delle verifiche sismiche e la predisposizione della progettazione, così da non trovarsi impreparati nella fase di formazione delle graduatorie e di assegnazione delle risorse.

In definitiva, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2026 segna l'avvio operativo di uno strumento che punta a trasformare la prevenzione sismica degli edifici pubblici da insieme frammentato di interventi a programma nazionale coordinato, con particolare attenzione agli edifici che, proprio nel momento dell'emergenza, devono continuare a garantire servizi essenziali alla collettività.

 

 Allegati
decreto-approvazione-programma-nazionale-di-prevenzione-sismica.pdf
programma.pdf


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